di Sabrina Calatroni
In quale rapporto e ordine si pongono il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e quello finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)?
La sentenza del T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, n. 730 del 9 ottobre 2023 ha analizzato non solo le finalità dei due differenti procedimenti ma ha anche precisato l’ordine in cui le valutazioni debbano essere affrontate dall’autorità competente. I giudici hanno in particolare esaminato sia il caso in cui i procedimenti hanno ad oggetto un impianto già esistente sia l’ipotesi in cui siano preliminari alla realizzazione di un nuovo progetto.
La verifica di assoggettabilità (screening) a VIA. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha lo scopo di verificare, se determinati progetti di opere o impianti possano avere impatti negativi e significativi sull’ambiente e, quindi, se gli stessi necessitino di essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale. Lo screening non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi tecnico–scientifici incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio–economica perseguita (T.A.R. Napoli, Sez. V, sentenza 26 maggio 2021, n. 3508; T.A.R. Brescia, Sez. I, sentenza 26 marzo 2020, n. 250).
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’autorizzazione integrata ambientale è il provvedimento con cui viene autorizzato l’esercizio di una installazione in seguito alla valutazione dell’impatto che quella determinata attività esercita sull’ambiente. L’AIA persegue l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso e a tal fine prevede misure per, ove possibile, evitare o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ovvero ridurre la produzione di rifiuti sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Technologies – BAT).
Il caso. Nel caso esaminato dal T.A.R. Brescia l’Amministrazione Provinciale ha disposto l’archiviazione dell’istanza di screening di VIA e dell’istanza per il rilascio dell’AIA sull’assunto che il parere negativo emesso dal gestore del servizio idrico integrato nell’ambito del procedimento di screening sarebbe stato ostativo al rilascio dell’AIA.
Secondo la ricorrente, dal momento che il parere del gestore del servizio idrico integrato sarebbe ostativo al rilascio dell’AIA, l’autorità competente avrebbe potuto prima disporre la conclusione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale e solo successivamente procedere all’archiviazione del procedimento di screening di VIA. Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie dato che la Provincia – al momento dell’archiviazione – non aveva neppure avviato il procedimento autorizzativo di AIA ai sensi dell’art. 29-quater del D.lgs. 152/2006.
I giudici amministrativi hanno esaminato il rapporto tra i due istituti richiamando innanzitutto un consolidato orientamento giurisprudenziale che mette a confronto le funzioni di ciascuna valutazione: lo screening di VIA stabilisce l’impatto di un’opera o impianto attraverso l’esame del progetto; l’AIA autorizza invece lo svolgimento entro quel medesimo impianto di una determinata attività.
Lo scopo di ciascun procedimento è quindi autonomo ma strettamente connesso; per tale ragione il Collegio del T.A.R. Brescia ha differenziato le proprie analisi a seconda che l’impianto sia già esistente oppure – come nel caso sottoposto in decisione – qualora il progetto debba ancora essere realizzato.
Nella prima ipotesi, ove l’impianto sia già stato costruito e, quindi, sia già stato sottoposto a VIA al momento della sua realizzazione, l’eventuale sovrapposizione tra i due procedimenti potrebbe valutata nel corso del procedimento per il rilascio del provvedimento di AIA. Nell’ambito dell’autonoma valutazione per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale potranno infatti essere acquisiti anche i dati già emersi e prodotti nel precedente procedimento di VIA.
Nella seconda ipotesi, qualora fosse sottoposto all’Amministrazione un nuovo progetto per un impianto o opera ancora da realizzare che ricade nell’ambito di quelli soggetti ad AIA e parimenti soggetto a VIA, il coordinamento tra i due procedimenti è più problematico. Tali procedimenti, seppure preordinati al rilascio di due differenti ed autonomi provvedimenti, hanno in sostanza il medesimo oggetto – ossia il progetto dell’impianto – che dovrà essere considerato sotto differenti profili: avendo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale lo scopo di inquadrare in generale la localizzazione dell’impianto, integrerebbe in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. In tale senso il Collegio ha anche ricordato il disposto dell’art. 10, comma 1 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) secondo cui l’AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della procedura di verifica, l’autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.
In conclusione sul tema, ulteriore giurisprudenza ha precisato che mentre una valutazione di impatto ambientale negativa precluderebbe il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; non sarebbe possibile escludere che, anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, l’autorizzazione integrata ambientale potrebbe essere negata, poiché la VIA è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo soltanto sull’intervento proposto e non sull’attività effettivamente in seguito insediabile (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 6 luglio 2016, n. 3000).