di Viviana De Napoli
La conversione in legge del Decreto Cura Italia e le principali novità sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e sulla validità degli atti amministrativi in scadenza.
Diverse sono le modifiche e le integrazioni apportate al testo finale dell’art. 103 del D.L. cd. Cura Italia durante la procedura di conversione in legge. Si ricorda che l’articolo in esame introduce le regole in tema di sospensione, differimento e proroga dei termini dei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi in scadenza.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, analizziamo le principali novità introdotte in sede parlamentare sul tema, ponendo particolare attenzione alle tematiche strettamente connesse alle modifiche all’articolo 103 che, come si ricoderà, conteneva le disposizioni di sospensione dei termini e prorogava la validità degli atti amministrativi in scadenza.
Validità degli atti amministrativi in scadenza (art. 103 comma 2). E’ stata ampliata la forbice di tempo della proroga degli atti amministrativi in scadenza: non più gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 maggio 2020, ma quelli in scadenza sino al 31 luglio 2020, termine in cui – salvo proroghe – è stata determinata la cessazione dello stato di emergenza nazionale.
Secondo la nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 103, “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e, dunque, fino al prossimo 31 ottobre 2020.
La nuova formulazione ha il pregio di chiarire che l’estensione della validità si applica chiaramente anche ai termini di inizio e fine dei lavori.
Non solo: nel novero degli atti amministrativi la cui validità è estesa sono espressamente incluse le SCIA, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali, comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati) rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Termini di validità previsti dalle convenzioni di lottizzazione e accordi analoghi (art. 103 comma 2-bis). E’ stato poi inserito il comma 2 bis secondo cui il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori, previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni.
Infine, il nuovo comma 2-ter è relativo ai contratti tra privati in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura. Per questi i termini di inizio e fine lavori come previsti nei contratti tra privati in corso di validità tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al precedente comma 2.
Quanto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto alla corresponsione del relativo pagamento.