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No all’annullamento del titolo edilizio se la costruzione è ultimata

di Mario Enrico Rossi Barattini

Con la recente sentenza n. 398 del 26 febbraio 2020 il TAR Lecce ha evidenziando l’irragionevolezza di un provvedimento di annullamento di titoli edilizi, qualora sia intervenuto fuori tempo massimo, senza tenere conto degli effetti ormai consolidati, quale per esempio lo stato avanzato della costruzione, e in mancanza di un interesse pubblico da tutelare.

Fatti

La società ricorrente acquistava in forza di atto di permuta un immobile costituito da un fabbricato di vecchia costruzione.

In relazione a tale immobile la società presentava in Comune una SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire ex art. 23 DPR n. 380/2001, avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione dell’immobile esistente con incremento del volume nei limiti della Legge Regionale Puglia n. 14/2009 (il c.d. Piano Casa); in seguito parte attrice protocollava ulteriori SCIA edilizie in variante a quella originaria.

Successivamente, il Comune disponeva con propria ordinanza, prima, la sospensione dei lavori edilizi, poi, l’annullamento delle suddette SCIA edilizie ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 (la c.d. autotutela), ritenendo che nel progetto fosse stata sviluppata cubatura in eccesso mediante interventi parzialmente difformi.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale con successiva ordinanza comandava altresì di demolire le opere realizzate per effetto dei titoli edilizi annullati.

Tutti i provvedimenti comunali venivano così censurati innanzi al Giudice Amministrativo di Lecce.

Diritto

  1. Normativa SCIA

Il TAR Lecce, in primis, si è soffermato sulla disciplina relativa alla SCIA delineata dall’art. 19 della Legge n. 241/1990, ossia:

  1. ai sensi del comma 3, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
  2. ai sensi del comma 6 bis, nei casi di SCIA in materia edilizia il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni;
  • ai sensi del comma 4, decorso il termine per l’adozione di detti provvedimenti di divieto, l’amministrazione competente adotta d’ufficio comunque tali provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies sull’autotutela. Invero, la SCIA una volta perfezionatasi costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4780 del 2014).

Dunque, riassumendo, una volta scaduto il periodo di trenta giorni stabilito dalla legge, il “consolidarsi” della SCIA determina – di regola – l’impossibilità per il Comune di intervenire, se non nell’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990  (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4780).

  1. Normativa autotutela

Anteposto quanto sopra, secondo il dettato dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990,  il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi del precedente art. 21 octies (i.e. violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza), può essere annullato d’ufficio dall’Amministrazione:

  1. sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
  2. entro un termine non superiore a diciotto mesi dal momento della sua adozione (salvo i casi di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci, i quali possono essere annullati dall’Amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi);
  • tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Ne consegue che decorsi i termini previsti per l’esercizio dei poteri inibitori, l’Amministrazione deve attivare un nuovo procedimento da svolgersi nel rispetto delle condizioni formali (i.e. garanzie del contradditorio) e sostanziali (i.e. valutazione dell’interesse pubblico concreto e dell’affidamento ingenerato nel privato) contemplate dal predetto art. 21 nonies (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2016, n. 3044 e n. 897/2017).

  1. Adunanza Plenaria

In aggiunta, richiamandosi ai postulati delineati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2017, il TAR Lecce, in riferimento all’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, ha affermato i seguenti principi:

  1. il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consuma il potere di adozione dell’annullamento d’ufficio;
  2. l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati;
  • la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo.
  1. Caso di specie

Ciò detto, nel caso di specie, tuttavia:

  1. i provvedimenti del Comune sono stati adottati oltre i termini previsti dall’art. 19, commi 3 e 6 bis, della Legge n. 241/1990 (i.e. oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia);
  2. il provvedimento comunale di annullamento della SCIA è privo, da un lato, di adeguata motivazione circa l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse del privato nelle more consolidato, dall’altro lato, della necessaria comparazione degli stessi;
  • se è vero che risulta formalmente rispettato il limite massimo di diciotto mesi per esercitare i poteri di autotutela, è anche vero che l’annullamento è stato disposto allorquando l’attività edilizia a suo tempo assentita era già stata posta in essere, con il fabbricato pressoché completato. Dunque, assume natura dirimente verificare se, nella specie, vi sia stata falsa rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente. Ciononostante, sul punto il TAR Lecce ha constato che gli elementi evidenziati dal Comune non rilevano la presenza di obiettive dichiarazioni non veritiere quanto a circostanze di fatto e di diritto sufficienti al fine di indurre l’Amministrazione in errore.
  1. Conclusione

Pertanto, in definitiva, il provvedimento comunale di annullamento delle SCIA edilizie impugnato innanzi al Collegio è stato considerato illegittimo in quanto adottato:

  1. oltre i termini previsti dall’art. 19, commi 3 e 6 bis, della Legge n. 241/1990;
  2. in assenza della esternazione delle ragioni di interesse pubblico e della comparazione di quest’ultimo con l’interesse privato;
  • sull’infondato presupposto di falsa rappresentazione dei fatti.

Illegittimità dell’atto di ritiro che si riverbera sic et simpliciter anche sulla conseguente ordinanza comunale di demolizione.