di Carmen Chierchia e Mario Rossi Barattini
Con la recente sentenza n. 5785 del 22 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha precisato le caratteristiche della cd. “dicatio ad patriam“, ossia il modo di costituzione di una servitù di uso pubblico mediante il comportamento del proprietario che mette un proprio bene a disposizione della collettività.
Le servità di uso pubblico sono quelle forme di asservimento di un bene privato a servizio di una generalità di persone. Sono frequenti le servitù di passaggio (si pensi alle gallerie pedonali), ma anche servitù di scarico, di elettrodotto, di appoggio di arredi urbani a costruzioni private.
Normalmente le servitù di uso pubblico sono costituite mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono trascritte nei pubblici registri,
La dicatio ad patriam consiste nella messa a disposizione di un bene da parte del soggetto proprietario e tale comportamento, per giurisprudenza costante, deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere volontario;
- deve essere esercitato con continuità (non rilevando disponibilità precarie e mere tolleranze);
- deve essere volto a soddisfare un’esigenza comune ai membri di una collettività “uti cives“.
Non vengono in rilievo i motivi che spingono il proprietario a tenere questo comportamento nè occorre che esso sia intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2016, n. 4851).
La sentenza. Ciò detto, la sentenza in commento è interessante perchè illustra alcune caratteristiche pratiche da cui evincere la presenza di una servitù pubblica formatasi per dicatio ad patriam.
La fattispecie che porta alla sentenza nasce dall’opposizione ad un ordine comunale al rifacimento della segnaletica stradale di una via di cui l’appellante risultava proprietario. Quest’ultimo, vedendo lesi i suoi diritti, aveva censurato il provvedimento municipale innanzi al Giudice Amministrativo competente, salvo poi appellare la sentenza finale una volta respinto il gravame.
Tuttavia, anche i Giudici di Palazzo Spada, con la decisione del 2019 in commento, hanno respinto i motivi di diritto del proprietario della strada, sostenendo al riguardo che “Nel caso in esame (…) è dato riscontrare tutti gli elementi necessari all’integrazione della dicatio ad patriam per la costituzione di servitù di uso pubblico in relazione alla strada controversa“.
Segnatamente, il Collegio ne ha rilevato la sussistenza tramite la presenza dei seguenti presupposti: (i) l’accessibilità della strada dalla pubblica via; (ii) la pluriennale destinazione a uso pubblico del tratto viario; (iii) il comportamento di perdurante acquiescenza tenuta in passato dal proprietario; (iv) la presenza di un valido titolo costitutivo ovvero l’univoca intenzione del proprietario di destinare il bene all’uso pubblico.
In aggiunta, costituisce anche “valore indiziario“, ma non risolutivo, l’aver inserito la via oggetto di servitù nella toponomastica comunale, così come l’aver eseguito lavori di manutenzione da parte del Comune.
Al contrario, non rilevano gli interventi di manutenzione eseguiti dal proprietario per il mero fine di “semplice cura che il proprietario del bene (…) può ragionevolmente apprestare pur a fronte dell’uso pubblico impresso alla strada“. Non coglie nel segno nemmeno il sostenere che nel tratto di strada privato non sono presenti tubature e condotte sotterranee comunali.