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Silenzio del Comune sull’istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica

Di Sabrina Calatroni e Carmen Chierchia

La richiesta finalizzata ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica necessita di un atto espresso e motivato da parte dell’Amministrazione Comunale che è obbligata a concludere il procedimento avviato su istanza di parte.

Ciò è quanto stabilito dalla Sezione II del T.A.R. Napoli con la recente sentenza n. 766 del 12 febbraio 2019, a conferma di alcuni precedenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, 3 gennaio 2018, sentenza n. 5; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, sentenza n. 505; T.A.R. Veneto, Sez. III, 25 marzo 2013, sentenza n. 450).

La sentenza in commento offre lo spunto per una riflessione sulla natura e la funzione del certificato di destinazione urbanistica.

Il certificato di destinazione urbanistica enumera le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata (più precisamente un fabbricato o un terreno), così come definite dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti alla data di rilascio.

Tra le suddette prescrizioni rientrano i dati del fabbricato o del terreno (foglio e particella catastale), la destinazione urbanistica (i.e. zona residenziale, agricola, terziaria, per servizi ecc.), l’indicazione di ulteriori parametri urbanistici (tra cui, a titolo esemplificativo, l’indice di fabbricabilità e l’indice del dissesto dei versanti), nonché di vincoli archeologici, culturali e paesaggistici insistenti sull’area.

A cosa serve il certificato? L’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 prescrive, a pena di nullità, la necessità di allegare agli atti stipulati sia in forma pubblica sia in forma privata aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, il CDU ovvero, in caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, la relativa dichiarazione sostitutiva.

Qual è la ragione? L’obbligo di allegazione del CDU è stato inserito dal legislatore nell’intento di introdurre nell’ordinamento strumenti volti a prevenire le lottizzazioni abusive (tant’è che la disposizione in commento è contenuta proprio nell’articolo 30 del Testo Unico dell’Edilizia rubricato, appunto “lottizzazione abusiva”). Si ricorda, a tal proposito, che si verifica la fattispecie della lottizzazione abusiva quando “vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio“.

Attraverso l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, quindi, le parti del negozio sono entrambe consapevoli ed edotte della destinazione urbanistica del bene oggetto di transazione e, quindi, la conformità (o meno) dello stesso agli strumenti urbanistici vigenti.

Ai sensi dell’art. 30, D.P.R. n. 380/2001, il CDU  deve essere rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda e conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che intervengano modificazioni relative agli strumenti urbanistici.

Cosa succede se il Comune non emette il certificato entro il termine di legge? La normativa prevede la facoltà dell’interessato di produrre, in alternativa al CDU, una dichiarazione sostitutiva, ossia la “dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi“.

Tuttavia, secondo i giudici del TAR Campania, questa possibilità rappresenta una facoltà del proprietario che, quindi non esclude che costui possa insistere nel pretendere il rilascio della più attendibile certificazione urbanistica comunale.

I fatti. Entrando nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici partenopei, a fronte della richiesta avanzata dalla ricorrente finalizzata al rilascio del certificato di destinazione urbanistica del terreno di cui era comproprietaria, l’Amministrazione era rimasta silente.

Nell’istanza in parola l’interessata rappresentava la necessità di conseguire il certificato di destinazione urbanistica del terreno al fine di espletare le formalità di legge prescritte per la sua vendita.

L’assenza di un pronunciamento espresso da parte dell’Amministrazione entro i termini previsti ex lege equivale alla maturazione del silenzio cd. rigetto sull’istanza di parte. Dunque, la ricorrente ha adito il T.A.R. competente al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune.

La pronuncia. Nella vicenda oggetto di esame, il T.A.R. campano ha accolto il ricorso proposto, dichiarando l’illegittimità del silenzio rifiuto del Comune sull’istanza finalizzata al rilascio del certificato di destinazione urbanistica e ordinando contestualmente alla medesima Amministrazione di provvedere al rilascio del CDU.

La decisione muove dal presupposto per cui il certificato di destinazione urbanistica, pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale e pur avendo dunque natura dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti (e non provvedimentale), costituisce un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti la certificazione e correlativi obblighi di provvedere in capo all’Amministrazione. Più precisamente, tali obblighi di provvedere sono da intendere in senso lato come obblighi di pronunciamento espresso.

In particolare, come sopra esposto, con riferimento allo specifico tema della certificazione della destinazione urbanistica, l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza del privato assume – data l’indispensabilità del CDU ai sensi della normativa vigente – ancora maggiore rilievo ai fini della regolare stipula degli atti di compravendita di terreni.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno stabilito che il silenzio rifiuto serbato dal Comune fosse illegittimo in quanto sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza avanzata per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e di concludere il procedimento avviato dal soggetto privato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990.