Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Nozione di costruzione – Le scaffalature esterne ai centri commerciali necessitano di permesso?

di Federica Ceola

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 337 del 14 gennaio 2019, ha affrontato l’interessante questione del titolo edilizio necessario per l’installazione di scaffalature su sedimi esterni di edifici commerciali.

Il caso posto all’attenzione del Collegio sorge in seguito alla notifica da parte dell’Amministrazione comunale di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi riguardante delle scaffalature metalliche installate dalla società appellante.

Le scaffalature in questione sono posizionate su aree esterne pertinenziali a due edifici destinati alla vendita (sia all’ingrosso sia al dettaglio) di prodotti per l’edilizia.

Le stesse sono fissate alla pavimentazione con tasselli, aperte su quattro lati e destinate all’esposizione e al deposito di merce. Alcune di tali strutture sono inoltre dotate di lastre in plexiglas nella parte superiore, funzionali alla protezione della merce.

Le ragioni che hanno portato l’Amministrazione comunale ad ingiungere la demolizione e il ripristino dei luoghi, si fondano sull’assunto che l’installazione di scaffalature sia idonea a produrre nuova superficie coperta e che, dunque, la stessa necessiti il preventivo ottenimento di idoneo titolo edilizio.

Al contrario, il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, ha ritenuto che siffatte scaffalature non sono qualificabili come “nuova costruzione”, sulla base di tre ordini di ragioni.

In primo luogo, tali strutture metalliche non hanno creato alcuna nuova volumetria rilevante in termini edilizi.

Come anticipato, infatti, le scaffalature non sono chiuse ma bensì aperte sui quattro lati e, dunque, secondo i giudici, non sono idonee a perimetrare alcuna nuova volumetria o superficie.

Esse, inoltre, sono facilmente rimuovibili e dunque non idonee a configurare alcuna nuova costruzione.

Come noto, infatti, secondo il Testo Unico dell’Edilizia, nonché secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono interventi di “nuova costruzione” quelli volti alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in modo permanente.

Le scaffalature oggetto del contendere invece non presentano caratteristiche di stabilità tali da costituire un organismo edilizio rilevante: queste, infatti, è vero che sono fissate alla pavimentazioni ma con semplici tasselli e per ragioni di sicurezza, tant’è – evidenza il Collegio giudicante – che vengono spostate e modificate in base alle esigenze funzionali dell’attività di vendita e stoccaggio.

Per queste ragioni, tali strutture non possono esser ricondotte alla nozione di “trasformazione edilizia permanente”.

Infine, gli scaffali metallici sono stati posti su di un’area esterna pertinenziale già pavimentata nonché autorizzata proprio per la vendita e lo stoccaggio di prodotti per l’edilizia.

In definitiva, dunque, il Consiglio di Stato non ha ritenuto di qualificare le scaffalature come opere di nuova costruzione ed ha conseguentemente escluso che l’installazione delle stesse necessiti dell’ottenimento di un permesso di costruire, la quale al più avrebbe potuto esser preceduta dal deposito di una SCIA.