Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Principi civilistici per le convenzioni urbanistiche

di Carmen Chierchia e Mario Enrico Rossi Barattini

Con una recente sentenza (n. 36 dell’8 gennaio 2019), la Sezione II del T.A.R. Milano ha confermato un chiaro orientamento giurisprudenziale secondo il quale i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti sono applicabili anche alle convenzioni urbanistiche.

Fatto. La sentenza in disamina nasce da una controversia instaurata dai proprietari di un lotto di terreno oggetto di una convenzione urbanistica. Nel dettaglio, la convenzione prevedeva la cessione gratuita al Comune di alcune aree “standard”, con contestuale riconoscimento di diritti volumetrici in favore dei predetti ricorrenti.

Tuttavia, a fronte della richieste degli sviluppatori di un successivo esplicito riconoscimento di tali diritti volumetrici, il Comune rimaneva silente e non provvedeva ad una conseguente delibera consiliare di riconoscimento. Nonostante ciò, i privati richiedevano all’Amministrazione Comunale l’emanazione del permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio (volto a sfruttare, quindi, la volumetria garantita dalla citata convenzione).

Il Comune rigettava l’istanza in commento e la richiesta di rilascio del permesso di costruire. Il provvedimento di diniego era quindi impugnato dagli sviluppatori.

La sentenza. Il T.A.R. Milano con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il gravame statuendo, nella specie, che tramite la sottoscrizione della convenzione urbanistica “le parti si sono espressamente accordate per consentire l’utilizzo dei diritti edificatori (…) non assumendo valenza determinante in senso contrario il silenzio serbato sul punto dalla presupposta deliberazione consiliare“.

Dunque, secondo il Collegio milanese, la convenzione urbanistica avrebbe in ogni caso vincolato le parti, poiché in tale sede avevano già espresso la propria volontà negoziale.

Di conseguenza, la successiva approvazione dal parte del Consiglio comunale di una delibera di riconoscimento dei diritti edificatori sarebbe stata meramente ultronea rispetto alla convenzione, questa già idonea a cristallizzare ex se la volontà delle parti.

La pronuncia dei giudici milanesi parte dall’assunto per cui “i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti sono certamente applicabili alle convenzioni urbanistiche” e si fonda nella granitica giurisprudenza, secondo cui “all’interno delle convenzioni di urbanizzazione risulta prevalente il profilo della libera negoziazione“. Dunque, “non può negarsi che nelle stesse si assista all’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile, con tutto ciò che ne discende in termini interpretazione delle relative clausole contrattuali” (cfr. ex pluribus anche Consiglio di Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2313; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 febbraio 2017, n. 346).

In conclusione, poiché la volontà dell’Amministrazione comunale si era già perfezionata in sede di convenzione, da un lato non era necessario richiedere una ulteriore delibera di riconoscimento di diritti volumetrici già assentiti con la convenzione urbanistica (e, assumiamo, con l’approvazione del piano esecutivo sottostante) e, dall’altro, l’Amministrazione non poteva rigettare la richiesta di permesso di costruire sull’assunto che i diritti volumetrici non erano stati formalmente riconosciuti.