Il Comune di Milano ha avviato il procedimento per l’aggiornamento del Piano di Governo del Territorio.
Infatti, con Deliberazione n. 2282 del 29 dicembre 2016 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio, avviando contestualmente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”).
Tale Deliberazione si fonda sulle Linee Programmatiche approvate dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2016 che si sviluppano intorno ai temi fondanti il governo della città tra cui dell’ “Innovazione e Inclusione”, “Legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa”, “Proiezione internazionale e attenzione alle periferie”, “Sostenibilità ed economia verde” e del “Protagonismo e partecipazione” ed altri.
In particolare, gli obiettivi e gli strumenti per il governo del territorio della città che saranno declinati nel PGT aggiornato la Deliberazione n. 2282/2016 include la rigenerazione urbana che dovrà essere intesa come l’insieme delle politiche di riqualificazione del tessuto urbano che muovono necessariamente dalla conoscenza delle necessità ed opportunità locali. Tale obiettivo dovrà essere perseguito, secondo il Comune di Milano, attraverso interventi sull’impianto normativo per operare una semplificazione delle procedure, valorizzando l’indifferenza funzionale (soprattutto con riferimento ai cambi d’uso nel tessuto consolidato), aggiornando le modalità di incentivazione dell’efficienza energetica, e individuando percorsi di bonifica finalizzati a migliorare la qualità dei suoli valutando anche incentivi volumetrici nell’ambito dei processi di trasformazione.
La Delibera n. 2282/2016 inoltre offre lo spunto per una valutazione del processo di aggiornamento di un piano di governo del territorio anche alla luce della legge regionale sul consumo di suolo.
Con la L.R. n. 31 del 28 novembre 2014, infatti, la Lombardia ha introdotto le regole per la riduzione del consumo di suolo regionale, operando principalmente in due direzioni: da un lato stabilendo che tutti i livelli di pianificazione territoriale (regionale, provinciale, comunale) siano ispirati ai criteri di risparmio dell’uso del territorio agricolo non già trasformato e dall’altro dettando la disciplina transitoria per l’approvazione di nuovi piani attuativi che determinano consumo di suolo fino a che le pianificazioni comunali non vengano adeguate a quelle sovraordinate.
Ad oggi non si sono ancora compiuti i processi di revisione della pianificazione regionale e provinciale (e di città metropolitana) richiesti dalla legge e, pertanto, le amministrazioni e gli operatori privati si trovano a gestire la materia urbanistica nella cd. fase transitoria.
In questo contesto, una recente pronuncia del Tar Brescia e la citata Delibera di Giunta del Comune di Milano forniscono una lettura interpretativa della articolata disciplina per la fase transitoria prevista dalla L.R. 31/2014.
La L.R. 31/2014. Tutti i livelli della pianificazione territoriale devono valutare il consumo di solo. In dettaglio, la L.R. 31/2014 precisa che il Piano Territoriale Regionale dovrà
- precisare le modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo che saranno validi per tutto il territorio regionale;
- acquisire i pareri delle provincie e della città metropolitana di Milano e disaggregare il territorio regionale in ambiti omogenei sulla scorta del corrispondente processo urbanizzativo;
- esprimere i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche che dovranno essere applicati negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo. Entro quando i Comuni devono adeguarsi alla pianificazione sovraordinata? Secondo l’articolo 5 della LR 31/2014 ciò accade in occasione della prima scadenza del Documento di Piano (che, si ricorda, secondo la LR 12/2005 ha 5 anni di validità). Ciò detto, se i Documenti di Piano vengono in scadenza prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana, la loro validità verrà prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento.
La fase transitoria. Cosa possono fare i Comuni fin quando le disposizioni sovraordinate non vengano adeguate? Fino a questa data i Comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante che non comportino nuovo consumo di suolo.Quindi, durante la fase transitoria:
A questa regola generale fanno però eccezione gli ampliamenti di attività già esistenti, nonché quelle finalizzate all’attuazione di accordi di programma a valenza regionale, che potranno essere quindi ancora approvati.
Adeguamento della pianificazione comunale. Infine, i comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici, dando applicazione ai criteri regionali prevedendo che i propri piani di governo del territorio dovranno includere una verifica, nell’ambito del Documento di Piano, circa la sostenibilità (o l’insostenibilità) tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate. In caso di dimostrata insostenibilità tecnica ed economica, i PGT potranno consentire il consumo di suolo.
Entro i successivi 12 mesi dalla definizione dei criteri, indirizzi e linee tecniche regionali, le Provincie e la Città Metropolitana di Milano devono adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale (per le Provincie, i PTCP).
le previsioni e i programmi edificatori del PGT sono mantenuti provvisoriamente in vigore;
possono essere approvati e portati a esecuzione i piani attuativi già previsti solo se la domanda (ed il progetto) di piano attuativo sia pendente al momento dell’entrata in vigore della LR 31/2014 e sia presentata entro 30 mesi dall’entrata in vigore della medesima.Il Tar Brescia (sentenza n. 47 del 17 gennaio 2017) è intervenuto proprio sulla disciplina transitoria chiarendo le ragioni della legittimità della previsione regionale che conserva l’esistenza dei piani esistenti (adottati o per cui sono presentate le domande nel regime transitorio).
Secondo i giudici lombardi, l’impossibilità di eliminare i piani attuativi già previsti dal PGT si fonda su tre presupposti:
- salvaguardare il potere della Regione di uniformare la disciplina del consumo di suolo sull’intero territorio regionale;
- la considerazione che i piani attuativi già previsti non possono essere valutati come un ostacolo per il raggiungimento delle finalità della L.R. 31/2014, in quanto il consumo di suolo è un concetto giuridico (e non naturalistico) misurato prendendo a riferimento la disciplina urbanistica vigente;
- dal fatto che, se la LR 31/2014 impone di motivare la sospensione dei piani attuativi nel caso di mancata presentazione della relativa domanda, allora ai privati che si sono attivati manifestando il proprio interesse (e quindi presentando la domanda di piano attuativo nel periodo transitorio) dovrà essere accordata una maggior tutela.
La scadenza del Documento di Piano. La Delibera 2282 del 29 dicembre 2016 del Comune di Milano offre lo spunto per valutare un altro aspetto connesso all’intricata disciplina transitoria: i Comuni possono aggiornare il proprio Documento di Piano se questo viene in scadenza prima dell’adeguamento alla pianificazione regionale e provinciale?Il fondamento normativo dell’assunto comunale è l’articolo 8, comma 4, della L.R. 12/2005 secondo cui il Documento di Piano è sempre modificabile: tale previsione, secondo l’interpretazione milanese, risponde alla necessità di garantire sia la possibilità di aggiornamento alle disposizioni normative, sia la flessibilità delle previsioni urbanistiche alle dinamiche territoriali, sociali ed economiche.
Sul punto la delibera motiva quindi l’avvio della procedura di adeguamento del Documento di Piano elencando le novità legislative medio tempore intervenute.
Secondo il Comune di Milano, sì: la proroga di 12 mesi stabilita dalla LR 31/2014 per i Documenti di Piano che vengono in scadenza prima dell’adeguamento della pianificazione sovraordinata, non incide sulla potestà dei Comuni di approvare un nuovo Documento di Piano alla scadenza quinquennale.