di Samuele Belfrond
Novità in tema di termini di validità di titoli edilizi e convenzioni urbanistiche: con il Decreto-legge n. 181/2023, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 11/2024, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di proroghe dei termini dei titoli edilizi e delle convenzioni urbanistiche, andando a modificare l’articolo 10-septies del Decreto-legge n. 21/2022 (il c.d. Decreto Ucraina).
In particolare, l’articolo 10-septies del D.L. 21/2022, nella nuova formulazione, prevede che i termini di inizio e fine lavori di cui all’articolo 15 del D.P.R. 380/2001 (i.e., rispettivamente un anno dall’ottenimento del titolo e 3 anni dall’inizio dei lavori), siano prorogati di 30 mesi per i titoli edilizi formatisi entro il 30 giugno 2024. Le medesime condizioni di proroga valgono anche con riguardo alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche, alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali.
Analogamente, sono prorogati di 30 mesi anche i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche, nonché i termini dei relativi piani attuativi, formatisi entro il 30 giugno 2024.
Sebbene non sia una novità, è bene ricordare che la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi non è automatica: l’interessato deve infatti comunicare al Comune la volontà di avvalersene, e la stessa è concessa solo a condizione che i relativi termini non siano già decorsi e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Al contrario, la proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche e dei piani attuativi opera in automatico, a condizione che essi non contrastino con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Infine, per espressa previsione legislativa, possono beneficiare dell’estensione dei termini di cui sopra anche i titoli abilitativi, le SCIA, le convenzioni urbanistiche e i piani attuativi già oggetto di precedenti proroghe, sia di carattere ordinario sia straordinario.