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Stop alle bonifiche, un provvedimento d’urgenza potrebbe evitare il blocco

Un anno fa il Tar Lombardia solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della L.R. 30/2006, che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati e a distanza di un anno, la Corte Costituzionale, con al pronuncia n.160/2023 depositata lo scorso 24 luglio, elimina il dubbio: l’articolo è incostituzionale. Il trasferimento di competenze che la Regione ha devoluto ai Comuni, secondo la Corte confligge con l’articolo 242 del Codice dell’Ambiente che riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati. La materia “ambiente” rientra nei casi di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), (relativa “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”) e la previsione dell’articolo 5 diviene illegittima perché:
a) da un punto di vista formale, introduce una deroga all’ordine delle competenze stabilito dal Codice dell’Ambiente sulla base del parametro costituzionale in assenza sia nell’ordito costituzionale, sia nel Codice stesso – di una disposizione che abiliti tale riallocazione;
b) da un punto di vista sostanziale, potrebbe arrecare pregiudizio al bene ambiente, unitario e di valore primario, considerando la difficoltà dei Comuni, quali enti di minori dimensioni (con tutto quello che questo comporta, dal numero di impiegati alla difficoltà di avere una visione unitaria di insieme) a valutare adeguatamente le misure da attivare in caso di bonifica.

Il commento di Carmen Chierchia è su Stop alle bonifiche, un provvedimento d’urgenza potrebbe evitare il blocco | NT+ Enti Locali & Edilizia (ilsole24ore.com)