Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Nuove proroghe ai termini di inizio e fine lavori – una norma eccezionale o una di sistema?

Ormai sono diversi anni che le crisi  politiche e le instabilità finanziarie si affrontano, in edilizia, prorogando i termini dei permessi e delle convenzioni.

Era il  2013 e il cd. Decreto del Fare (DL 69/2013 convertito con la L. 98/2013) ci stupì tutti: era possibile prorogare i termini dei permessi di costruire sulla base di una semplice comunicazione. Fino ad allora ottenere la proroga di un termine di inizio o (più spesso) di fine lavori era difficilissimo:  la norma ordinaria sul punto era (ed è ancora) l’articolo 15 del Testo Unico dell’Edilizia che prevede(va) maglie molto strette per una proroga: essa doveva essere “accordata” ossia derivare da un provvedimento espresso del comune dietro una valutazione discrezionale circa la sussistenza di gravi motivi (fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso / mole dell’opera da realizzare ecc).

La previsione del Decreto del Fare introdusse un vero e proprio capovolgimento della regolamentazione: bastava comunicare e il permesso manteneva per un anno la sua validità.

Altra norma, utilizzatissima negli anni a seguire, è stata la proroga delle convenzioni urbanistiche: ai (di solito) 10 anni di validità delle convenzioni se ne aggiungevano di diritto altri tre. La giurisprudenza ha variamente arricchito la previsione stabilendo a quali accordi si applicava la proroga, se fosse necessaria o meno  una presa d’atto del Comune ecc.

Arriva il 2020 e, per sostenere il settore edilizio messo in ginocchio soprattutto dopo il primo lock-down, si introducono di nuovo norme che prorogano i termini sia dei permessi di costruire che delle convenzioni urbanistiche (DL 18/2020 art. 103, convertito n. 27/2020 e DL 76/2020, art. 10, co.4, convertito L 120/2020).

E, a distanza di due anni, arriva una nuova proroga, anche in questo caso sia dei termini di inizio e fine lavori che consentono l’avvio dell’attività edilizia che delle convenzioni urbanistiche (mostrati meglio nella slides). Si tratta dell’articolo 10 septies della Legge 51/2022 e la ragione che sostiene le nuove disposizioni sta nelle “difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonchè dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi”.

Il settore edilizio resta in attesa delle tante riforme promesse, dalla legge nazionale sulla rigenerazione urbana alla nuova legge urbanistica alla riscrittura del Testo Unico dell’Ediliza: occorre ammodernare l’impianto normativo della materia, prevedere i principi nazionali su cui innestare le norme regonali, ma al momento si continua con previsioni di respiro contenuto, sicuramente utili agli operatori nell’immediato ma che non soddisfano i bisogni più ampi e profondi che il nostro territorio esprime.