Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Prorogati i termini di sospensione dei procedimenti amministrativi

di Viviana De Napoli

Con l’art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) – rubricato “Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza” – il Governo ha disposto la proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103, commi 1 e 5 del Decreto Cura Italia.

Con particolare riguardo alla previsione di cui al comma 1 dell’art. 103 e, dunque, ai procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, ai fini del computo dei termini ordinatori e / o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi – e pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data – non si terrà conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il prossimo 15 maggio 2020.

Anche per quel che concerne i termini per la formazione della volontà dell’amministrazione nelle forme del silenzio c.d. significativo (silenzio – assenso, silenzio – rigetto, silenzio – inadempimento) gli stessi sono prorogati o differiti per il tempo corrispondente.

Resta, in ogni caso, fermo l’onere delle pubbliche amministrazioni di assicurare la ragionevole durata e conclusione dei procedimenti, conferendo priorità ai procedimenti qualificati come urgenti anche in seguito ad espressa richiesta delle parti interessate.

La proroga sino al 15 maggio 2020 vale anche per i termini di cui al comma 5 dell’art. 103 del Decreto Cura Italia relativo ai procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’art. 3, del medesimo decreto legislativo) – e pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Nessuna modifica, nonostante la rubrica dell’art. 37, per quanto riguarda invece la validità degli atti amministrativi (certificati, permessi, autorizzazioni, etc.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, per i quali resta fermo il termine – già previsto dal comma 2 dell’art. 103 del Cura Italia – del 15 giugno 2020.