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Prelazione della PA sui beni culturali con motivi congrui

Quando la proprietà di un bene culturale viene trasferita tra soggetti privati, è sempre possibile per gli enti pubblici diventarne i proprietari esercitando la cd. prelazione culturale. Ma l’esercizio di questo diritto deve essere congruamente motivato, attraverso l’indicazione della funzione pubblica che il bene acquisito dalla PA è chiamato a rivestire. È quanto statuisce il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano con la sentenza n. 203 del 10 settembre 2019 che ribadisce la necessità di una chiara – anche se succinta – motivazione a supporto delle determinazioni con cui l’amministrazione decide di esercitare il diritto di prelazione.(da IlSOle24Ore del 14ottobre 2019)

La prelazione culturale. La prelazione culturale è un istituto di antiche origini, essendo già previsto dalla Legge n. 364 del 1909 e oggi contenuto nel D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali – articoli 60 e ss.), che permette al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni di acquistare la proprietà di un bene culturale, appartenente ad un soggetto privato che l’ha alienato a titolo oneroso o conferito in società al medesimo prezzo contenuto nell’atto di compravendita o di conferimento.

Lo scopo di questo istituto è la possibilità per l’ente pubblico di sostituirsi nella proprietà di un bene per garantirne una sua migliore conservazione e tutela, oppure per valorizzarlo e garantire una fruizione pubblica.

La conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni culturali costituiscono proprio i principi che devono guidare l’azione dello Stato (articolo 1 del Codice) nella gestione dei beni culturali.

Quindi, quando una amministrazione pubblica decide di acquistare un bene esercitando la prelazione deve chiarire quali sono le funzioni pubbliche che il bene deve svolgere.

La prelazione culturale, infatti, non è volta a soddisfare semplici esigenze proprietarie della P.A.: senza un progetto di valorizzazione, la prelazione rappresenterebbe un uso distorto di un potere ablatorio “eccezionalmente concesso solo per la miglior cura e offerta al pubblico godimento del patrimonio culturale” (Consiglio di Stato sent. n. 1399/2016).

 

Come valutare le motivazioni. Chiarito questo principio, è alquanto difficile nella pratica verificare se le motivazioni addotte dalle amministrazioni soddisfano, caso per caso, i requisiti del Codice dei Beni Culturali.

Così, per esempio, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto insufficiente il generico riferimento “all’intenzione di destinare l’immobile ad esigenze culturali” perché tale formulazione non indica una specifica finalità di valorizzazione culturale (Consiglio di Stato sent. n. 2944/2012). Parimenti, la destinazione dell’immobile a “contenitore culturale” non è stato giudicato in linea con i dettami del Codice, perché si tratta di un’espressione generica ed astratta, compatibile con una pluralità di utilizzazioni tra di loro variegate.

Al contrario, è stata ritenuta sufficiente la motivazione con cui una Regione ha determinato di mantenere la funzione di teatro ad uno spazio teatrale in disuso. Il progetto di valorizzazione, quindi, non deve necessariamente consistere in una attribuzione di funzioni nuove e pubbliche ad un bene: può risultare aderente al dettato normativo il potenziamento delle sue capacità di pubblica fruizione (Consiglio di Stato sent. n. 1399/2016).

In questo contesto il TAR Bolzano ha demolito una delibera comunale che ha proposto l’esercizio del diritto di prelazione sul bene tutelato “in quanto l’acquisto garantisce una migliore tutela e, in particolare, una migliore valorizzazione e fruizione del pregio artistico nell’interesse comune, nonché l’accessibilità” considerandola generica e priva di una indicazione di un definito progetto di valorizzazione.