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Bonifica e fusioni societarie: l’Adunzanza Plenaria si esprime

Il soggetto obbligato all’esecuzione degli interventi di bonifica non deve necessariamente coincidere con il soggetto responsabile dell’inquinamento. Lo statuisce l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11 del 22 ottobre 2019. Si tratta di una deroga al principio “chi inquina paga”?

No, l’Adunanza Plenaria precisa che la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione.

Successioni societarie: il soggetto responsabile. Si tratta, quindi, del regime delle responsabilità connesse alle operazioni straordinarie societarie (tra cui la fusione per incorporazione) che vedono una separazione tra piani concettuali: da un lato, sul piano giuridico – formale, le operazioni straordinarie comportano una successione di soggetti ma dall’altro, sul piano economico-sostanziale, si registra una continuazione dell’originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale.

L’ente societario che subentra, quindi, acquisisce il patrimonio aziendale dell’ente estinto; nel compendio patrimoniale, quindi rientrano anche le passività. A tal proposito, l’articolo 2504 bis del codice civile stabilisce che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

Quindi, la società incorporante succede negli obblighi della società incorporata e l’Adunanza Plenaria ha ribadito che nel fascio di obbligazioni che passano dalla incorporata alla incorporante rientrano anche gli obblighi di bonifica.

La successione delle società nelle responsabilità ambientali derivanti da inquinamenti storici è un argomento molto sentito e spesso analizzato dalla giurisprudenza, ma mai completamente definito.

L’importanza della analisi storica delle passività ambientali di una società. La Adunanza Plenaria, infatti, ha stabilito un importante principio che deve essere tenuto adeguatamente in considerazione per l’individuazione degli obblighi che una incorporante acquista per mezzo di operazioni societarie.

L’incorporante potrebbe, infatti, non aver incluso nel cespite acquistato il sito inquinato ma ciò non la esima dalla responsabilità di bonificare se la società target ha gestito il sito inquinato nel passato e ha causato la contaminazione.

È evidente, quindi, che la due diligence che deve essere condotta sulla società oggetto di incorporazione deve essere approfondita e risalire nel tempo, studiando i molteplici passaggi societari che possono essere intervenuti e individuando i vari stabilimenti e siti industriali operati dalle varie entità giuridiche succedutesi nel tempo.

Il tipo di inquinamento. La sentenza dell’Adunanza Plenaria è poi interessante anche perché non analizza solo la parte soggettiva del principio “chi inquina paga” (la società incorporante, come si è visto), ma offre anche chiarimenti sul tipo di inquinamento che fa sorgere l’obbligo di bonifica.

La responsabilità da bonifica nasce anche per contaminazioni avvenute prima del 1997, anno in cui attraverso l’articolo 17 del D.Lgs. 22/1997 è stato introdotto ufficialmente nel nostro ordinamento l’obbligo di bonificare.

L’Adunanza Plenaria, con la sentenza in commento ha infatti statuito che:

  1. anche prima che venisse introdotto l’istituto della bonifica, con il menzionato articolo 17 D.Lgs. n. 22/1997, il danno all’ambiente costituiva un illecito civile, previsto dall’art. 2043 cod. civ.,
  2. l’introduzione degli obblighi di bonifica non ha esteso l’area dell’illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma, invece, ha ampliato i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell’ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l’aggiunta rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario già consentita in base agli artt. 2043 cod. civ. (e 18 della legge n. 349 del 1986) degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

La PA potrà quindi ordinare la bonifica ad una società anche per inquinamenti occorsi prima del D.Lgs. 22/1997, applicando quindi gli istituti vigenti in quel dato momento (oggi, quindi, il Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 152/2006).