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Autorizzazione paesaggistica semplificata e procedimenti in corso

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche semplificate (DPR 31 del 13 febbraio 2017) porta con sé alcuni problemi applicativi, relativi al regime normativo dei procedimenti in corso.

Esistono diversi percorsi autorizzativi per eseguire interventi edilizi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico:

  1. L’autorizzazione paesaggistica in regime “ordinario”, disciplinato dall’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
  2. L’autorizzazione paesaggistica semplificata, per interventi di lieve entità, il cui iter è oggi regolato dal DPR 31/2017, che ha abrogato il precedente regolamento in materia, il DPR 139/2010;
  3. Gli interventi esentati dal rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, che sono individuati sia dal citato DPR 31/2017 che dall’articolo 149 del D.Lgs. 42/2004.

Il DPR 31/2017, infatti, si compone di due allegati:

  • l’allegato A elenca 31 categorie di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (ad esempio: interventi con finalità di consolidamento degli edifici che non modificano le caratteristiche morfotipologiche, le finiture, le volumetrie e le altezze degli edifici o anche le installazioni di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati)
  • e l’allegato B ove sono elencati 42 tipologie di interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato (ad esempio l’apertura o la modifica di aperture esterne o finestre a tetto su beni vincolati o leggeri incrementi di cubatura).

Le norme del DPR 31/2017 trovano applicazione a partire dal 6 aprile 2017 e secondo l’articolo 13 del DPR citato:

  • le nuove norme trovano applicazione immediata nelle Regioni a statuto ordinario;
  • le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguare la propria legislazione al DPR, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Fino all’adeguamento, nelle Regioni a statuto speciale trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.

Cosa succede ai procedimenti autorizzativi in corso?

Sul punto è intervenuto l’Ufficio legislativo del ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ha fornito alcune precisazioni sulla disciplina del cd. periodo transitorio.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, la regola generale è il principio generale del tempus regit actum secondo cui ogni atto amministrativo è regolato dalla disciplina vigente al momento della sua emanazione, con la conseguenza che le novelle normative si applicano agli atti ancora da adottare e, quindi, ai procedimenti in corso.

Tuttavia, nell’applicazione del DPR 31/2017 si verificano alcune deroghe al principio del tempus regit actum. Questa specialità è dovuta al fatto che il DPR 31/2017 introduce, come detto, gli “elenchi” degli interventi che sono esentati o che sono assoggettati ad autorizzazione semplificata. È quindi possibile che con l’entrata in vigore del DPR alcune categorie di interventi mutino qualificazione giuridica passando da una categoria ad un’altra delle classificazioni di interventi.

L’Ufficio legislativo del Mibact ha quindi fornito alcune precisazioni:

Primo caso:

Procedimenti per interventi per cui era necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica ma che il DPR esonera dal dall’obbligo di acquisizione del nulla osta.

In tal caso, l’articolo 13 stabilisce che l’esonero dall’obbligo di autorizzazione (categorie di opere di cui all’allegato A) si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. L’Ufficio legislativo ha quindi chiarito che le istanze pendenti dovranno essere archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza.

Secondo caso:

Procedimenti avviati secondo la procedura ordinaria che il DPR colloca in regime semplificato.

In questo caso, l’ufficio legislativo ha individuato tre casi:

    1. procedimenti per cui esiste già una proposta di provvedimento: in tal caso, ragioni di economia di mezzi giuridici e di efficienza e efficacia dell’agire amministrativo suggeriscono di continuare con la procedura ordinaria (di cui all’articolo 146 del Codice);
    2. procedimenti avviati da tempo: si ricorda che la procedura semplificata impone di terminare il procedimento in 60 giorni, quindi il passaggio da procedura ordinaria (con tempi più lunghi) a semplificata impone di rispettare il minor lasso di tempo necessario per la conclusione del procedimento. Pertanto, se il passaggio da procedura “ordinaria” a “semplificata” dovesse avvenire quando la procedura ordinaria in corso abbia già superato i 60 giorni o il termine per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia quasi completamente consumato, si rischierebbe di non consentire all’amministrazione di svolgere compitamente la funzione di tutela paesaggistica nell’esiguo termine residuo rispetto ai 60 giorni propri della procedura semplificata. Ne consegue che l’ufficio legislativo ritiene non applicabile il principio tempus regit actum e, anche in questo caso, consente che il procedimento si concluda secondo la disposizione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
    3. procedimenti avviati da poco: si applicano i termini della procedura semplificata, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
Terzo caso:

Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DPR in regime semplificato che restano in tale regime.

Secondo l’Ufficio Legislativo, non è necessario distinguere se la procedura continua con la disciplina precedente (DPR 139/2010) o con quella attuale (DPR 31/2017).