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Consumo suolo, come funziona la nuova legge in Lombardia

In Lombardia sono entrate in vigore ieri le nuove norme sull’articolata disciplina della riduzione di consumo di suolo.

Si tratta della Legge Regionale n. 16 del 26 maggio 2017 che ha modificato le disposizioni transitorie della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.

La nuova legge consente ai Comuni di approvare varianti ai piani di governo del territorio anche nelle more dell’adeguamento dei PGT alla pianificazione sovraordinata sul consumo di suolo. Inoltre, i termini per Regione, Provincie, Città Metropolitana e Comuni per attuare le regole della riduzione del consumo di suolo, si allargano.

Altra rilevante novità riguarda la prorogabilità dei Documenti di piano. Se questi vengono in scadenza prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana occorre oggi una delibera di Consiglio Comunale (da adottarsi prima della scadenza) per prorogare la loro validità di dodici mesi successivi all’adeguamento. La L.R. 16/2017 ha quindi escluso la proroga automatica dei documenti comunali di piano – come invece faceva la norma prima della novella in esame – rimettendo la competenza al Consiglio Comunale.

Adeguamenti della pianificazione territoriale

La LR 31/2014 prevede una struttura di adeguamenti “a cascata” della pianificazione territoriale regionale.

1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Cosa occorre fare? Il compito della Giunta Regionale è di valutare lo stato regionale del suolo e indicare i criteri per la riduzione del relativo consumo. In particolare:

  1. conoscere il territorio: la Regione dovrà effettuare una ricognizione del territorio, valutando sia il consumo di suolo in corso sia quello programmato e formare così gli ambiti territoriali omogenei in cui disaggregare le province e la città metropolitana di Milano;
  2. determinazione degli indici di consumo di suolo: Ultimata questa attività ricognitiva, spetterà alla Regione determinare gli indici di misura del consumo di suolo in relazione agli ambiti territoriali disaggregati
  3. fornire criteri ai Comuni: l’attività direttiva della Regione non può non agganciarsi con le attività pianificatorie dei Comuni; infatti nel PRT dovranno essere determinati i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche da utilizzarsi per la redazione dei PGT (ossia per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo che i Comuni dovranno quantificare relativamente ai diversi sistemi funzionali e agli ambiti territoriali omogenei;

Quando? Nella sua originaria formulazione la Giunta Regionale avrebbe dovuto adempiere a questa attività entro il 2 dicembre 2015. Con la LR 16/2017, la Giunta ha ora termine fino al 31 dicembre 2017.

2. I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il Piano Territoriale della Città Metropolitana di Milano:

Anche le Provincie lombarde e la Città Metropolitana di Milano non sono esentate dall’obbligo di adeguamento: i PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano dovranno essere adeguati alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche dettati nel PRT.

Quando? La LR 16/2017 allunga i termini di adeguamento: prima previsti in 12 mesi dal PTR ora individuati in 24 mesi dall’adeguamento del PTR.

3. Tocca ai Comuni (Piani di Governo del territorio (PGT). Anche i PGT vanno adeguati alle nuove disposizioni regionali e provinciali

Cosa dovranno fare i Comuni?

  1. adeguare i PGT agli strumenti pianificatori superiori (PTR, PTCP e Piano Territoriale Metropolitano) quando questi saranno conformi alle previsioni della LR 31/2014. Quando? Questa attività di adeguamento comunale dovrà avvenire in occasione della prima scadenza del documento di piano
  2. e nelle more dell’adeguamento? In questo consiste la novità con maggiore impatto della LR 16/2017: mentre nella previgente versione della Legge sul consumo di suolo i Comuni potevano apportare varianti limitate al PGT, ora, fino all’adeguamento alla pianificazione superiore i comuni potranno approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (Il bilancio ecologico è la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero).
  3. I comuni, poi, potranno anche approvare varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti.