Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Le procedure di apposizione del vincolo culturale: il caso San Siro

Le recenti notizie di cronaca sull’apposizione di un vincolo  sullo Stadio San Siro di Milano spingono ad una riflessione sulla disciplina relativa ai vincoli culturali. Le vicende dello stadio milanese, infatti, sono esemplificative della complessità della materia, della stratificazione delle regole e della discrezionalità connessa alla valutazione del valore di un bene. Di seguito un mio commento pubblicato su Nt Plus Diritto, Norme e Tributi: Le procedure di apposizione dei vincoli che prevedano l’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)

La (recente) storia vincolistica del Meazza. Per analizzare la vicenda occorre necessariamente partire dalla situazione di fatto e individuare alcuni elementi essenziali delle valutazioni che sono condotte dalle amministrazioni preposte alla decisione sul vincolo. Anzitutto lo stadio di San Siro è di proprietà del Comune di Milano e, quindi, di proprietà pubblica.

In secondo luogo, la costruzione dello Stadio risale al 1925-1926, ed è poi stato sottoposto a molteplici interventi che l’hanno modificato strutturalmente ed esteticamente nel corso del tempo. Un primo gruppo di lavori significativi è avvenuto alla fine degli anni ’30, ma la costruzione del secondo anello (che ha poi portato sostanzialmente alla attuale configurazione morfologica) è avvenuta a metà degli anni ‘50. Gli ultimi interventi significativi – terzo anello e le 4 torri laterali – sono poi avvenuti nel 1990.

Nel novembre del 2019, quando le interlocuzioni con i club calcistici milanesi per ridisegnare l’area hanno preso avvio e si è iniziato a valutare la decisione di una demolizione dello stadio esistente, il Comune di Milano ha sentito l’esigenza di fare chiarezza e ha chiesto al Ministero per i Beni Culturali di esprimersi sull’esistenza del vincolo.

Perché il Comune ha chiesto questo parere? Perché il D.Lgs. 42/2004 stabilisce che gli immobili di proprietà pubblica, opera di autori non più viventi e che hanno più di 70 anni di età, sono considerati vincolati fino a quando non interviene una verifica da parte del Ministero volta ad accertare (o escludere) l’esistenza dell’interesse culturale. Si tratta di un vincolo cd. ope legis, che scatta indipendentemente dal valore effettivo di un bene.

Il nostro ordinamento prevede che quando un immobile pubblico raggiunga la soglia di 70 anni si deve presumere vincolato e trattato come tale. Questa situazione “di presunzione” occorre fino a quando il Ministero non si pronunci confermando il vincolo o escludendolo.

Quindi: il Comune, conscio che la prima fase di costruzione dello Stadio risaliva a più di 70 anni prima e che – ovviamente – l’immobile fosse di proprietà pubblica, ha chiesto al Ministero di condurre detta verifica.

Verifica che è puntualmente avvenuta e che, nel 2019, ha dichiarato l’insussistenza di vincolo.

Le ragioni contenute nel parere della Commissione Regionale che hanno escluso la presenza del vincolo, stanno proprio nella continuità delle trasformazioni del bene e nel fatto che le strutture originarie, risalenti alla prima costruzione (1925-’26) e del primo ampliamento (1937-’39) risultano residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento realizzati nella seconda metà del Novecento.

Questi ultimi interventi – nel 2019 – non potevano essere oggetto di verifica perché non risalenti a oltre 70 anni.

Quindi, la Commissione è entrata nel merito delle caratteristiche architettoniche e culturali del bene? Non proprio: il cuore del suo parere consiste nel fatto che l’immobile, nella sua complessità, non ha raggiunto la soglia dei 70 anni d’età. La conseguenza di questo parere è:

  • Nel 2019, lo Stadio San Siro non era da considerarsi vincolato ope legis e quindi non soggiace(va) alla verifica di interesse;
  • In assenza del vincolo, quindi, l’amministrazione non era (e non è) tenuta a rispettare disposizioni di tutela (vincolistica) del bene, arrivando fino all’estremo che lo Stadio può essere anche demolito, in tutto o in parte.

Fine del discorso? Ovviamente no. Per due ordini di ragioni:

Anzitutto, tempus fugit, come dicevano i latini, e il settantennio – non ancora maturato nel 2019 – verrà a maturarsi nei prossimi anni (tra il 2024 e il 2026, la data esatta dipende dal momento di conclusione dei lavori di costruzione del secondo anello). A partire da quel momento, quindi, l’immobile rientrerà di nuovo nel parametro normativo dell’articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 e dovrà essere considerato vincolato di diritto.

Anche questo non significa che l’immobile sarà “sempre” vincolato: il vincolo perdurerà fino ad una nuova pronuncia del Ministero che verificherà la sussistenza del vincolo. In quella occasione il Ministero sarà chiamato ad entrare nel merito della questione ed esaminare se l’immobile “Stadio di San Siro” presenta le caratteristiche storico – artistiche che lo renderanno un bene vincolato, un monumento.

Esiste poi anche un altro aspetto da considerare. Un bene – anche se non ha raggiunto i 70 anni – può essere dichiarato vincolato, indipendentemente dal percorso di verifica di interesse culturale qualora ricorrano determinate condizioni. Questa fattispecie avviene quando il Ministero dei Beni Culturali “appone il vincolo” ossia emana un decreto dichiarando il bene come meritevole di tutela.

È l’argomento del dibattito di questi giorni: il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha annunciato l’intenzione di apporre un vincolo culturale sul bene e, precisamente, un “vincolo relazionale”.

In altri termini, il Ministero dei beni culturali sarà chiamato (per la seconda volta) a decidere se lo Stadio San Siro sia da considerarsi vincolato o meno. In questo caso, però, il Ministero sarà chiamato ad entrare nel merito del valore storico artistico del bene e valutare, quindi, se il manufatto presenta elementi che giustificano la tutela monumentale.

Quali elementi? Nel caso di San Siro, come detto, viene invocata la cd. tutela “relazionale”, ossia il tipo di vincolo che può essere apposto anche prima del settantennio la cui disciplina è contenuta all‘articolo 13.3 (d) del D.Lgs. 42/2004 che si riferisce al”le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose“.

Il vincolo “relazionale” non prende in considerazione beni che esprimono valori culturali intrinseci ma beni che assumono interesse culturale in quanto posti in relazione con la storia intesa a tutto tondo: politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere; si parla, in questo secondo caso, di interesse culturale relazionale.

La giurisprudenza ha precisato che il presupposto per poter applicare il vincolo relazionale è la sussistenza di un legame fra il bene e fatti storici specifici bene individuati anche se non di particolare importanza, non essendo invece sufficienti i collegamenti generici non correlati a specifici eventi (T.A.R. Milano, sez. III, 11/11/2020, n. 2120Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2920). Ci sono i presupposti per dichiarare San Siro vincolato? Lo deciderà il Ministero.

La situazione di oggi. Nel frattempo, oggi, lo Stadio San Siro non è vincolato.

Le notizie di stampa di questi giorni riguardano un futuro avvio del procedimento amministrativo volto alla declaratoria del vincolo. Si noti che quando prende avvio la procedura, l’immobile viene di fatto sottoposto immediatamente alla tutela fintanto che dura il procedimento.

Sarà molto improbabile, quindi, che l’amministrazione comunale e le società sportive possano continuare il dialogo sul progetto in pendenza della declaratoria del vincolo.