Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Gli effetti del mutamento di destinazione d’uso temporaneo

di Sabrina Calatroni

Anche il mutamento temporaneo della destinazione d’uso di un bene è rilevante a livello urbanistico e fa scattare l’obbligo di adeguamento degli oneri.

È quanto statuisce la Sezione III del T.A.R. Toscana con la sentenza n. 347 dell’11 marzo 2019, secondo cui non ha rilievo la circostanza che il mutamento abbia natura temporanea purché non si tratti di un utilizzo meramente occasionale.

I fatti. La vicenda trae origine dalla mancata comunicazione da parte del proprietario all’Amministrazione Comunale del cambio d’uso relativo ad un fabbricato destinato, al momento della costruzione, ad uso artigianale e successivamente utilizzato per attività commerciali all’ingrosso e quale deposito. Una volta accertata l’utilizzazione del fabbricato non conforme alla destinazione d’uso autorizzata, l’Amministrazione Comunale adottava un provvedimento con cui determinava il contributo di urbanizzazione dovuto per il cambio d’uso.

La decisione dei giudici amministrativi offre alcuni spunti di riflessione per meglio comprendere l’operatività in concreto dell’istituto in esame.

Il principio espresso dalla pronuncia. Il ricorrente sosteneva che il mutamento d’uso potesse essere considerato urbanisticamente rilevante (e quindi essere assoggettato al pagamento del contributo di urbanizzazione) solo se definitivo e consolidato; mentre, nel caso di specie tale presupposto difettava perché si trattava di un cambio d’uso di natura temporanea (l’attività commerciale non autorizzata secondo la destinazione d’uso originaria dell’immobile era nel frattempo cessata).

Per decidere sul punto il TAR ha identificato il fondamento del contributo di urbanizzazione e il momento in cui questo poteva essere richiesto dall’Amministrazione Comunale. Il contributo di urbanizzazione sorge in conseguenza di ogni modificazione della situazione esistente che sia tale da comportare anche una variazione delle opere di urbanizzazione circostanti e, al fine di ridistribuire i costi sociali, deve essere richiesto a coloro che beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle opere di urbanizzazione. Pertanto, anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico risulta integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa. La modificazione di destinazione d’uso, pertanto, è rilevante quando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici (cfr. ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, sent. n. 4014/2005, Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4326/2013)

Pertanto, sulla scorta di tale generale principio, il TAR Firenze ha riaffermato che non ha rilievo la circostanza per cui il mutamento di destinazione d’uso abbia natura temporanea perché tale mutamento si è comunque verificato, restando salva la sola ipotesi di un utilizzo meramente occasionale dell’immobile (cfr. Cassazione penale, sez. III, sent. n. 39406/2018; TAR Roma, sez. I quater, sent. n. 12734/2005; TAR Aosta, sent. n. 70/2011).