Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Il criterio della vicinitas come requisito per impugnare i titoli edilizi è sufficiente?

di Carmen Chierchia e Silvia Valcanover

Una recente sentenza del TAR di Salerno ha esaminato il quesito, molto dibattuto in giurisprudenza, sulla possibilità per i terzi, vicini ad aree o immobili in cui sono in corso lavori, di impugnare validamente un permesso di costruire. Il quesito giuridico consiste quindi nella cd. “legittimazione” dei vicini ad impugnare i titoli edilizi.

Il caso all’attenzione dei giudici campani riguardava l’impugnazione di un diniego di permesso di costruire da parte dei proprietari di un’area edificabile. Nel giudizio erano poi intervenuti anche terzi soggetti proprietari di immobili “vicini” a quello per cui era stato negato il permesso di costruire: questi soggetti chiedevano che fosse confermato il diniego di permesso sulla scorta di considerazioni sulla illegittimità urbanistica dello stesso.
Nell’esaminare questo caso, il TAR Salerno ha, in primo luogo, fornito una sintetica e limpida ricostruzione delle recenti posizioni giurisprudenziali sull’argomento.
In particolare, sulla legittimità del requisito della vicinitas si sono formati due filoni giurisprudenziali. Il primo orientamento è composto da quelle pronunce che hanno riconosciuto il criterio della vicinitas quale elemento di per sé bastevole al sostentamento dell’interesse a ricorrere contro l’abuso del vicino. Vengono in tal senso citate dalla pronuncia in analisi le sentenze del TAR Basilicata, 28 novembre 2016, n. 1071 e del TAR Piemonte, Sez. I, 18 novembre 2016, n. 1071. Il secondo filone è invece costituito da quella giurisprudenza che ha richiesto in maniera più restrittiva una qualificazione precisa in termini di attualità e concretezza della lesione provocata dall’atto contro cui si ricorre. Di tale avviso fu il TAR Piemonte, Sez. I, pronunciandosi con sentenza n. 1477 del 1 dicembre 2016.
Il TAR di Salerno ha aderito ad una posizione intermedia confermando da un lato l’insufficienza della sola vicinitas per il radicamento del concreto e attuale interesse all’impugnazione, ma dall’altro ritenendo di non aderire alla posizione rigorosa “che, richiedendo la prova di una lesione eccessivamente caratterizzata, si risolverebbe nei fatti in una irragionevole limitazione degli ambiti di tutela in materia edilizia”.
Il requisito della vicinitas, quale presupposto della legittimazione ad agire, viene quindi collegato alla contemporanea sussistenza di un elemento lesivo (anche solo potenzialmente) provocato dal provvedimento amministrativo impugnato.
A sostegno della propria tesi il TAR di Salerno ha citato una sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, la n. 851 del 2016. Pertanto nel richiedere al ricorrente (o – come nel caso in oggetto – all’interventore) di allegare la compresenza dei due requisiti, il Collegio precisa che la sussistenza della lesione dovrà essere provata, anche se solo come eventuale o potenziale, e non potrà essere riconosciuta come sussistente dal giudice solamente in ragione del carattere abusivo dell’opera realizzata. Nel giudizio in oggetto l’interventore si era limitato genericamente ad addurre che l’intervento edilizio abusivo avrebbe determinato (i) la riduzione degli spazi da destinare a standard urbanistici nell’area in cui è collocato l’immobile di sua proprietà e (ii) il deprezzamento dei valori immobiliari nella stessa area. Tali circostanze sono state valutate dal giudice amministrativo come prive del necessario supporto sul piano dell’allegazione e probatorio.