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Incentivi fiscali per le imprese del settore turistico

di Paolo Renzetti e Gabriele Savoca

Con l’approvazione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – che prevede nuovi incentivi di natura fiscale per le imprese operanti nel settore turistico – si accendono i motori delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto infatti copre solo alcuni degli interventi per il settore previsti dal PNRR, per un valore complessivo di 2.400 milioni di euro.

Dovremo attendere la conversione in legge, ma questo intervento si propone di stanziare 500 milioni di euro in 4 anni per la riqualificazione delle strutture ricettive. Il soprannominato “superbonus alberghi” prevede quindi un’opportunità che riguarda tutto il comparto turistico, mirando a modernizzare l’offerta italiana e rilanciando un settore duramente colpito dalla pandemia.

La platea di beneficiari è ampia: oltre alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica ed a quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), il superbonus alberghi interessa anche le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Il governo intende perseguire il suddetto obiettivo mediante due incentivi di natura fiscale, delineati di seguito.

  1. Credito d’imposta

L’agevolazione prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% delle spese (incluso il servizio di progettazione) sostenute per gli interventi di (i) incremento dell’efficienza energetica, (ii) riqualificazione antisismica, (iii) eliminazione delle barriere architettoniche, (iv) realizzazione di piscine termali, e (v) digitalizzazione, realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024.

Il credito d’imposta, fino all’80% delle spese sostenute, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Si ha la possibilità di cedere il credito a banche e ad altri soggetti.

Va inoltre precisato che il nuovo credito spetta anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il 7 novembre 2021), a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere da quella data.

Il credito d’imposta non è subordinato ai limiti generali previsti per la compensazione, i.e.:

  • L’articolo 1, comma 53, legge 244/2007, per cui il limite annuale dei crediti d’imposta da quadro RU della dichiarazione dei redditi è pari a 250.000 euro;
  • L’articolo 34, comma 1, legge 388/2000, per cui il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare è fissato in 700.000 euro (limite innalzato a 2 milioni di euro, per il solo 2021, dal c.d. Decreto Sostegni-bis).
  1. Il contributo a fondo perduto

Al credito d’imposta si aggiunge poi un un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli stessi interventi elencati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

  1. fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione ed il miglioramento della performance energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  2. fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società sia identificabile come imprenditoria femminile o gestita da giovani che operano nel settore del turismo;
  3. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa si trova nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato, in via ordinaria, in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento. È fatta salva la possibilità di richiedere un’anticipazione dell’agevolazione, in misura non superiore al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione.

Il credito d’imposta e i contributi a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Gli incentivi verranno concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di:

  1. 100 milioni di euro per l’anno 2022;
  2. 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
  3. 40 milioni di euro per l’anno 2025;

con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

L’avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, sarà pubblicato dal Ministero del turismo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 7 dicembre 2021).

Infine il decreto prevede che, per le spese ammissibili non coperte dai due incentivi, si possa accedere anche al Fondo nazionale per l’efficienza energetica che concede un finanziamento a tasso agevolato, a condizione però che almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.