Il c.d. Decreto Fiscale (Decreto Legge. n. 241/1997 convertito con Legge n. 157/2019) ha introdotto sostanziali novità in tema di appalti.
Si tratta di una riforma che richiede immediata attenzione per le conseguenze sanzionatorie in capo a committente e appaltatore nonché modifiche ai contratti in essere e da stipulare e l’adozione di nuove procedure interne. Le nuove norme si applicano infatti a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Avrà certamente un impatto sui contratti per servizi IT, di outsourcing e in settori con grande impiego di manodopera (ad esempio, il settore della logistica, servizi di manutenzione, ecc.).
In particolare, è previsto che:
- i soggetti che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (congiuntamente, “impresa appaltatrice”) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
- entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice trasmette al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
- Nel caso in cui alla data di cui al precedente bullet point sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
- In caso di inottemperanza, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
- Gli obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione (messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate con validità di quattro mesi dalla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal secondo bullet point, dei seguenti requisiti:
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- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.