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NPL – Verso un mercato più trasparente grazie all’introduzione del Registro Elettronico delle Procedure

di Raffaele Buono

I cd. NPL (non performing loans, letteralmente mutui non performanti) sono, sostanzialmente, crediti per i quali la riscossione è incerta, sia dal punto di vista del rispetto della scadenza originaria che per quanto riguarda l’ammontare del possibile recupero; essi sono anche detti, nel linguaggio bancario, crediti deteriorati.

Gli NPL si distinguono in varie categorie, fra cui le più importanti sono gli incagli e le sofferenze. Per i primi, i creditori istituzionali stimano, in genere, una percentuale di recovery del (ed iscrivono i relativi crediti ad un valore di bilancio pari al) 70 per cento; per le sofferenze, la percentuale di recupero stimata si attesta intorno al 35 per cento. In entrambi i casi, il valore di bilancio degli NPL è di gran lunga superiore a quello che gli investitori attivi in questo mercato (tipicamente, fondi speculativi) sono disposti a pagare, ossia in media tra il 40 e il 3 per cento del valore nominale, a seconda che i crediti siano assistiti da garanzie e in base alla qualità delle stesse.

Un creditore potrebbe avere, dunque, maggiore interesse a mantenere in bilancio un credito iscritto al 70 per cento del suo valore nominale piuttosto che cederlo al 25 per cento di tale valore. Nell’esempio fatto, qualora il creditore cedesse quella posizione, si troverebbe difatti obbligato a riportare una perdita pari al 45 per cento del valore del credito.

Tale politica di gestione, tuttavia, dovrà fare i conti con le nuove Linee Guida sugli NPL emanate dalla BCE, nel marzo 2017, all’esito della consultazione pubblica lanciata lo scorso settembre “al fine di istituire un quadro d’azione armonizzato a livello europeo in ambito di gestione dei crediti deteriorati“. Nonostante si tratti, come noto, di un corpus di norme non vincolanti, ci si attende un elevato livello di compliance da parte dei creditori istituzionali, sia in ragione degli elevati standard di armonizzazione che caratterizzano tale settore, sia perché delle Linee Guida si terrà conto nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza.

Ebbene, le Linee Guida della BCE prevedono che gli istituti con elevato livello di crediti deteriorati (“high NPL banks“) perseguano l’obiettivo della riduzione degli NPL “definendo precise scadenze, ovvero in un orizzonte temporale prefissato che sia realistico ma anche sufficientemente ambizioso“. Nonostante sia concessa ampia discrezionalità quanto alla strategia da adottare a tal fine (riduzione mediante cessione e svalutazione a bilancio; escussione delle garanzie; conversione in equity; ecc.), l’obiettivo di fondo è evidente: ripulire i bilanci dei creditori professionali, riducendo il livello dei crediti deteriorati e rettificando i relativi accantonamenti.

Sulla scia della BCE si è altresì mosso il legislatore italiano che, negli ultimi due anni, ha introdotto una serie di strumenti volti, principalmente, a favorire l’intervento di investitori specializzati nella soluzione della crisi d’impresa, così aprendo indirettamente anche al mercato degli NPL. Uno di questi è, ad esempio, l’istituto delle proposte concorrenti, che consente a potenziali investitori di acquisire complessi aziendali nel contesto della procedura di concordato preventivo, anche contro la volontà del debitore.

L’ultima di queste misure è stata introdotta dal d.l. 59/2016, convertito con modificazioni dalla l. 119/2016, ossia il “registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi“. Si tratta di un registro, da istituire presso il Ministero della Giustizia, dove confluiranno le informazioni e i documenti relativi, principalmente, alle procedure di (i) espropriazione immobiliare; (ii) fallimento e concordato preventivo; (iii) omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis e 182-septies l.fall. e (iv) piani di risanamento di cui all’articolo 67 l.fall. (quando ne venga richiesta la pubblicazione nel registro delle imprese). Il registro sarà diviso in due sezioni, una pubblica ed una con accesso riservato a determinati soggetti, portatori di un interesse qualificato. Nella seconda sezione dovranno essere raccolte, in maniera ordinata e dettagliata, tutte le informazioni sulla procedura del caso e sui crediti dalla stessa coinvolti.

Non si può comprendere, fino in fondo, l’impatto di tale riforma sul mercato degli NPL se non ci si è mai confrontati con questo settore, spesso caratterizzato da informazioni asimmetriche e frammentate, anche a causa della scarsa collaborazione dei debitori. L’ingresso del registro – che, è bene ricordare, riceverà concreta attuazione soltanto con l’emanazione di un d.m. del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – nel nostro ordinamento, se ben attuato, potrà dunque finalmente garantire piena e rapida accessibilità, da parte degli operatori specializzati, a tutte le informazioni indispensabili per valutare un’operazione NPL. E tutto questo dovrebbe porre fine, si spera, alla prassi delle offerte al ribasso, giustificata non tanto dal fine speculativo ma soprattutto dalla mancanza di un quadro informativo chiaro e completo su ciò che si acquista.