Il tema della tassazione della cessione di partecipazioni in società immobiliari rappresenta ad oggi un tema ancora aperto, che lascia gli investitori nell’incertezza.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha in numerose occasioni riqualificato la cessione di quote di società in cessione di complessi immobiliari o aziende, forte di una giurisprudenza di legittimità che continua a dar ragione all’Ufficio, applicando l’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR) come norma antielusiva, atta a riqualificare un’operazione ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in base alla “funzione economica” dell’atto portato alla registrazione.
La differenza in termini di imposte è sostanziale: la cessione di quote sconta l’imposta di registro in misura fissa di Euro 200 e non sconta invece le imposte ipotecarie e catastali, mentre la cessione di ramo d’azienda è soggetta alle imposte proporzionali del 9% per la componente immobiliare (e del 3% o dello 0,5% per gli altri beni inclusi nel perimetro).
Tuttavia, uno spiraglio sembra aprirsi leggendo le recenti posizioni sia della Suprema Corte con la sentenza 2054/2017, sia della giurisprudenza di merito con le sentenze CTP Reggio Emilia n. 228/2016 e CTR Sardegna n. 386/8/2016, che si discostano dal precedente orientamento della giurisprudenza.
Già le due sentenze di merito citate, ma anche la decisione della Cassazione, commentando l’art. 20 del TUR che prevede che l’imposta di registro sia “applicata seconda la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presenti alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente“, sottolineano che lo stesso è volto a riqualificare gli effetti giuridici dell’atto registrato. Non vi sarebbe invece la possibilità per l’Ufficio di sindacare la natura delle ragioni economiche sottese all’operazione stessa, snaturando la reale volontà delle parti.
Senza contare, come ben ricorda la Commissione Tributaria Sardegna nella decisione citata, che nel nostro ordinamento è stato recentemente introdotto l’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, che disciplina l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, stabilendo che si configuri abuso del diritto in presenza di (i) una o più operazioni prive di sostanza economica, che (ii) realizzino essenzialmente un vantaggio fiscale indebito. Inoltre, l’art. 10-bis ha espressamente sancito la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. L’art. 10-bis, anche per la sua collocazione all’interno dello Statuto del Contribuente, si erge a norma generale applicabile anche alle imposte indirette e al registro, togliendo valore all’art. 20 come norma antielusiva per l’imposta di registro.
Pertanto, se avesse voluto riqualificare come elusiva l’operazione, sarebbe stato onere dell’Agenzia delle Entrate dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale che costituisse lo scopo predominante dell’operazione. Dimostrazione che nel caso di specie non era stata fornita.
Sarebbe importante a questo punto un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca in modo chiaro che le operazioni di cessione totalitarie di quote (ma anche i conferimenti di aziende seguiti da cessione delle partecipazioni) scontano sempre l’imposta di registro in misura fissa, e non le imposte indirette proporzionali.