{"id":2140,"date":"2023-08-04T16:20:57","date_gmt":"2023-08-04T16:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2140"},"modified":"2023-08-04T16:22:55","modified_gmt":"2023-08-04T16:22:55","slug":"__trashed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2023\/08\/04\/__trashed\/","title":{"rendered":"L\u2019assoggettabilit\u00e0 di un progetto di riassetto urbano a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) pu\u00f2 dipendere esclusivamente da un criterio dimensionale?"},"content":{"rendered":"\n<p>di Samuele Belfrond<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019assoggettabilit\u00e0 di un progetto di riassetto urbano a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) pu\u00f2 dipendere esclusivamente da un criterio dimensionale?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Sezione II della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, con la sentenza del 25 maggio 2023, resa nella causa C\u2011575\/21, avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale proposto alla Corte dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), si \u00e8 espressa chiaramente, fornendo risposta negativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la Corte di Giustizia, l\u2019articolo 2, paragrafo 1, l\u2019articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l\u2019allegato II, punto 10, lettera b), e l\u2019allegato III della direttiva 2011\/92\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell\u2019impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, \u201c<em><u>ostano a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell\u2019impatto ambientale di \u00abprogetti di riassetto urbano\u00bb, da un lato, al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m\u00b2<\/u> e, dall\u2019altro, al fatto che si tratti di un progetto urbanistico finalizzato alla costruzione di un complesso multifunzionale, il quale comprende quantomeno edifici residenziali e per uffici, progetto che includa le strade e le infrastrutture di urbanizzazione previste a tal fine e disponga di un bacino di utenza che si estende al di l\u00e0 dell\u2019area interessata dal progetto<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Aggiunge la Corte di Giustizia che \u201c<em>nell\u2019ambito di un esame caso per caso se un progetto possa avere un impatto ambientale significativo e debba quindi essere sottoposto a una valutazione del suo impatto ambientale, <u>l\u2019autorit\u00e0 competente deve esaminare il progetto di cui trattasi alla luce di tutti i criteri di selezione riportati nell\u2019allegato III della direttiva 2011\/92<\/u>, come modificata, <u>al fine di determinare i criteri pertinenti nel caso di specie e deve poi applicare tali criteri pertinenti alla situazione del caso specifico<\/u><\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\">\n<li>La V.I.A. in Austria e il giudizio <em>a quo<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>In Austria, la valutazione di impatto ambientale \u00e8 regolata dalla legge n. 697\/1993 (attuativa della direttiva dell\u2019Unione Europea n. 2011\/92), la quale:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\">\n<li>subordina a tale procedimento i progetti di riassetto urbano che interessano una superficie occupata di almeno 15 ettari e una superficie lorda pavimentata superiore a 150.000 m\u00b2;<\/li>\n\n\n\n<li>stabilisce in via generale che anche quando i progetti non raggiungano le soglie per l\u2019applicabilit\u00e0 della valutazione di impatto ambientale, l\u2019autorit\u00e0 debba comunque caso per caso (c.d. screening VIA) accertare se, a causa del cumulo di effetti con opere gi\u00e0 realizzate, ci si debba aspettare effetti particolarmente pregiudizievoli e nel caso procedere con la valutazione di impatto ambientale del progetto proposto. Al riguardo, la valutazione circa il cumulo degli effetti deve prendere in considerazione soltanto la somma delle capacit\u00e0 autorizzate negli ultimi 5 anni e non devono essere soggetti al procedimento di screening VIA quei progetti aventi una capacit\u00e0 inferiore al 25% del valore soglia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Il giudizio <em>a quo<\/em> aveva ad oggetto la correttezza delle valutazioni operate dall\u2019autorit\u00e0, in materia di valutazione di impatto ambientale, in relazione allo sviluppo di un\u2019area situata nel centro di Vienna, consistente nella costruzione, previa demolizione dell\u2019Hotel InterContinental, di quattro nuovi corpi di fabbrica, aventi funzione ricettiva, congressuale, residenziale e direzionale, oltre a parcheggi e dotazioni a servizi (piscina, parco e palestra). L\u2019intervento avrebbe dovuto interessare un\u2019area di <strong>1,55<\/strong> ettari e una superfice lorda pavimentata di 89 mila metri quadri nel contesto del centro citt\u00e0 della capitale austriaca, che dai primi anni duemila \u00e8 patrimonio mondiale dell\u2019UNESCO.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ottobre 2018 il Land di Vienna aveva emanato un provvedimento con cui veniva esclusa l\u2019assoggettabilit\u00e0 del progetto alla V.I.A. che, in base alle valutazioni operate, non raggiungeva le soglie minime previste dalla normativa austriaca per l\u2019attivazione della procedura di V.I.A. n\u00e9 la soglia del 25%, che avrebbe reso necessario sottoporre il progetto allo screening V.I.A. finalizzato a verificare l\u2019eventuale cumulo di effetti pregiudizievoli con altre opere gi\u00e0 realizzate nella zona.<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento in questione veniva impugnato da un\u2019organizzazione ambientalista e da alcuni cittadini dinnanzi alle corti amministrative federali che, annullando il provvedimento del Land, sottolineavano come la trasposizione della direttiva n. 2011\/92 nell\u2019ordinamento austriaco apparisse insufficiente e che, con riferimento a progetti analoghi a quello di specie, fosse necessario prevedere una valutazione caso per caso circa la loro assoggettabilit\u00e0 a VIA.<\/p>\n\n\n\n<p>In precedenza, nel novembre 2018, parallelamente al procedimento di esclusione dalla V.I.A., lo sviluppatore dell\u2019area chiedeva al Comune di Vienna il rilascio del permesso di costruire, richiesta a cui tale amministrazione non dava alcun riscontro.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo contesto maturava allora il giudizio <em>a quo<\/em>: nel marzo 2021, difatti, lo sviluppatore proponeva ricorso per carenza al Tribunale amministrativo di Vienna, chiedendo al giudice di sostituirsi all\u2019amministrazione e concedergli il permesso di costruire richiesto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice del rinvio, prima di pronunciarsi su detta domanda, sollevava questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea per ottenere i chiarimenti interpretativi necessari per stabilire se il progetto di riassetto urbano dell\u2019area dell\u2019hotel InterContinental dovesse o meno essere sottoposto a VIA. In particolare, il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva n. 2011\/92 ostasse a una normativa nazionale che subordinava la VIA di progetti di riassetto urbano, da un lato, al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150&nbsp;000 <a>m\u00b2<\/a> e, dall\u2019altro, che non fissava soglie pi\u00f9 basse o criteri pi\u00f9 rigorosi, in funzione dell\u2019ubicazione dei progetti interessati, in particolare in zone importanti dal punto di vista storico, culturale, urbanistico o architettonico.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il giudizio in Corte di Giustizia e l\u2019iter argomentativo della Corte ai fini della decisione<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La Corte di Giustizia, nella sentenza in commento, ha ricordato in prima battuta come l\u2019obiettivo della direttiva sia quello di assoggettare i progetti che si prevede possano avere un impatto ambientale rilevante a causa della loro natura, dimensione e\/o ubicazione ad una valutazione del loro impatto, prima di autorizzarne la realizzazione. In quest\u2019ottica il giudice europeo ha rimarcato come anche un progetto di ridotte dimensioni possa avere un impatto significativo sull\u2019ambiente e come, peraltro, nella valutazione di certe tipologie di progetti sia necessario tenere conto del loro impatto anche sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversit\u00e0, sul suolo, sull\u2019acqua, sull\u2019aria e sul clima, nonch\u00e9 sui beni materiali, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine la Corte ha anche rilevato come gli stati membri, nell\u2019attuare la direttiva n. 2011\/92, debbano determinare le soglie di assoggettabilit\u00e0 a VIA tenendo in conto i criteri enunciati dall\u2019allegato III alla stessa direttiva, tra i quali spiccano innanzitutto le <strong>caratteristiche dei progetti<\/strong>, da considerare con riguardo alla dimensione del progetto e al cumulo di quest\u2019ultimo con altri progetti esistenti o approvati; in secondo luogo, <strong>l\u2019ubicazione dei progetti<\/strong>, considerando la sensibilit\u00e0 ambientale delle aree geografiche, l\u2019uso esistente e approvato dell\u2019area, la capacit\u00e0 di carico dell\u2019ambiente naturale, dedicando un\u2019attenzione particolare alle zone ad alta densit\u00e0 demografica e ai paesaggi e siti di importanza storica, culturale o archeologica; in terzo luogo, le <strong>caratteristiche dell\u2019impatto potenziale dei progetti<\/strong>, in particolare per quanto riguarda l\u2019area geografica e la popolazione che potrebbe essere interessata dagli stessi e l\u2019effetto cumulativo di questi ultimi con altri progetti esistenti o approvati.<\/p>\n\n\n\n<p>A detta della Corte, dunque, lo stato membro che fissasse criteri di assoggettabilit\u00e0 a V.I.A. tenendo conto soltanto delle dimensioni dei progetti, senza prendere in considerazione i criteri appena illustrati, eccederebbe il margine di discrezionalit\u00e0 di cui dispone nell\u2019attuazione della direttiva. Nel caso di specie ci\u00f2 rileva anche in considerazione del fatto che l\u2019area oggetto del giudizio a quo ricade all\u2019interno di un sito dichiarato patrimonio mondiale dall\u2019UNESCO.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, ha riconosciuto la Corte, se uno stato membro ricorre a soglie limite per valutare la necessit\u00e0 di procedere a V.I.A., \u201c<em>\u00e8 necessario prendere in considerazione elementi quali l\u2019ubicazione dei progetti, ad esempio fissando pi\u00f9 soglie limite corrispondenti a diverse dimensioni di progetti, applicabili in funzione della natura e dell\u2019ubicazione del progetto<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la Corte ha ricordato come, per sua giurisprudenza costante, rappresenti violazione del margine di discrezionalit\u00e0 nell\u2019attuazione della direttiva anche il caso in cui uno stato fissi soglie tali da sottrarre, in pratica, la totalit\u00e0 dei progetti di un certo tipo all\u2019obbligo di realizzare una V.I.A. In relazione al caso di specie la Corte ha rilevato che le soglie individuate dal legislatore austriaco sono cos\u00ec elevate per aree urbane caratterizzate da un alto tasso di urbanizzazione, da sottrarre di fatto la maggior parte dei progetti di riassetto urbano all\u2019obbligo di effettuare una V.I.A. Tale sottrazione, conclude la Corte, sarebbe giustificata soltanto se l\u2019impatto complessivo dei progetti esclusi da V.I.A pu\u00f2 essere considerato, sulla base di una valutazione globale, inidoneo ad avere un impatto ambientale significativo. In definitiva, dunque, il giudice europeo ha sancito che il diritto dell\u2019Unione osta alla normativa in tema di V.I.A. applicabile ai progetti di rispetto urbano presente nell\u2019ordinamento austriaco.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Che impatti avr\u00e0 la decisione della Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea sulla normativa italiana in materia V.I.A. e quali le ripercussioni in sede di valutazione di nuovi progetti?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Anche in virt\u00f9 della valenza interpretativa che i rinvii pregiudiziali e le sentenze della Corte hanno per i giudici nazionali, \u00e8 opportuno chiedersi se e in che misura i principi di diritto enunciati dal giudice del Lussemburgo possano impattare sull\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiariamo subito un aspetto molto importante: la normativa italiana in materia di progetti di riassetto urbano e V.I.A. non \u00e8 del tutto sovrapponibile a quella austrica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore Italiano, ai fini V.I.A., ha previsto soglie dimensionali differenziate in ragione dell\u2019ubicazione dell\u2019area interessata dallo sviluppo. Difatti, ai sensi del d.lgs. 152\/2006, in Italia i progetti di riassetto urbano sono sottoposti a procedimento di screening VIA (allegato 4, punto 7, lett. b) qualora riguardino \u201cprogetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all&#8217;interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, in Italia sotto il profilo V.I.A. progetti in zone di espansione e progetti in zone gi\u00e0 urbanizzate vengono trattate in maniera differente.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa distinzione non viene operata dal Legislatore austriaco, vero punto debole della normativa austriaca a detta della Corte (che generalizza, applicando una soglia unica rispetto a situazioni e contesti differenti).<\/p>\n\n\n\n<p>Resta per\u00f2 il forte dubbio, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte nella pronuncia in commento circa i margini di discrezionalit\u00e0 in capo ai legislatori nazionali in materia di V.I.A. e relative soglie, che le soglie dimensionali individuate dal d.lgs. 152\/2006, in relazione ai progetti di riassetto urbano, (i.e., 40 e 10 ettari) ostino comunque alla effettiva applicazione della normativa V.I.A., nella misura in cui di fatto comportano l\u2019automatica esclusione da Screening V.I.A.\/V.I.A. di tutti quei progetti che interessano aree inferiori a 100.000 m\u00b2 (i.e., la stragrande maggioranza, specie nelle grandi citt\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto sopra, anche alla luce della sempre pi\u00f9 crescente attenzione, anche dell\u2019opinione pubblica, rispetto all\u2019ambiente e agli impatti che l\u2019attivit\u00e0 umana ha sullo stesso e le recenti iniziative intraprese dall\u2019Italia in materia (su tutte, le modifiche intervenute all\u2019art. 9 della Costituzione).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Samuele Belfrond L\u2019assoggettabilit\u00e0 di un progetto di riassetto urbano a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) pu\u00f2 dipendere esclusivamente da un criterio dimensionale? 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