{"id":2134,"date":"2023-06-26T17:16:24","date_gmt":"2023-06-26T17:16:24","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2134"},"modified":"2023-06-26T17:17:30","modified_gmt":"2023-06-26T17:17:30","slug":"standard-urbanistici-deroga-possibile-anche-nellesercizio-dellefacolta-pianificatorie-del-comune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2023\/06\/26\/standard-urbanistici-deroga-possibile-anche-nellesercizio-dellefacolta-pianificatorie-del-comune\/","title":{"rendered":"Standard urbanistici, deroga possibile anche nell&#8217;esercizio dellefacolt\u00e0 pianificatorie del Comune"},"content":{"rendered":"\n<p>Le misure degli standard urbanistici sono inderogabili oppure i Comuni possono adeguare le quantit\u00e0 di aree collettive, verde pubblico e parcheggi alle caratteristiche dei propri territori? Si tratta di un argomento molto dibattuto e che ha generato incertezze applicative, come testimoniano le numerose sentenze sia dei giudici ordinari che della Corte Costituzionale sul tema.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, la Corte Costituzionale \u00e8 stata recentemente chiamata ad esprimersi sulla questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 2 <em>bis<\/em> del TUE e dell\u2019articolo 103 della LR Lombardia n. 12\/2005, ossia norme che hanno concesso ai comuni poteri di derogare le disposizioni di cui al DM 1444\/1968 (sentenza n. 85\/2023).<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia in esame offre lo spunto per una riflessione sulla funzione degli standard urbani e sulle possibilit\u00e0 di incidervi, in diminuzione o in aumento, da parte dei Comuni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosa sono gli standard. <\/strong>La disciplina degli standard urbanistici trova origine nella L. 765\/1967 che ha richiesto agli strumenti di pianificazione di prevedere misure stabilite per spazi pubblici e rapporti massimi tra spazi destinati ad insediamenti privati e spazi pubblici, collettivi, verde pubblico e parcheggi (art. 41-quinquies L. n. 1150 del 1942). Lo scopo \u00e8 quello di garantire uno sviluppo del territorio ordinato ed equilibrato, fornendo un adeguato livello di infrastrutture pubbliche a sostegno di ogni uso.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste previsioni sono state poi attuate con il DM 1444\/1968 che ha individuato specifiche percentuali di dotazioni infrastrutturali per ciascuna destinazione funzionale in ciascuna delle zone urbane definite dala pianificazione urbanistica comunale. Queste percentuali e misure sono state poi declinate spesso anche dalle norme regionali: nel caso portato all\u2019attenzione della Corte Costituzionale, la legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, affida al piano dei servizi il compito di assicurare \u201c<em>una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di <\/em><em>interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l\u2019edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i <\/em><em>corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato<\/em>\u201d. Tra i criteri cui i comuni si devono attenere nella redazione del piano dei servizi vengono elencati parametri non rigidamente vincolati alle funzioni assegnate alle varie porzioni del territorio comunale, dovendo la dotazione di infrastrutture dipendere dalla popolazione stabilmente residente per come gravitante sulle diverse tipologie di servizi distribuiti sul territorio, dalla popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano e su quella comunque presente sul territorio. L\u2019articolo 9 della Lr 12\/2005 stabilisce inoltre che \u201c<em>\u00e8 comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse <\/em><em>pubblico pari a diciotto metri quadrati per abitante<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La possibilit\u00e0 di derogare. <\/strong>Dieci anni fa, la prima crepa (nazionale) alla tassativit\u00e0 degli standard: il DL 69\/2013 ha introdotto l\u2019articolo 2-bis che consentiva a Regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444\/1968 dettando disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde e ai parcheggi, nell\u2019ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. In altri termini, si rimetteva alla potest\u00e0 legislativa di regioni e provincie autonome valutare di introdurre negli ordinamenti regionali deroghe agli standard. La condizione di fondo era (ed \u00e8) che la deroga non potesse essere \u201cpuntuale\u201d, ossia per un singolo intervento, al contrario essa poteva essere ammessa solo nell\u2019ambito della preparazione di strumenti urbanistici complessivi. Lo scopo \u00e8 quello di venire incontro a specifiche realt\u00e0 territoriali in cui gli interventi potrebbero essere ingessati se si dovesse applicare il DM 1444\/1968.<\/p>\n\n\n\n<p>In Lombardia, gi\u00e0 nel 2008 (quindi prima dell\u2019intervento del DL 69\/2013), la l.r. 12 prevedeva la possibilit\u00e0 di derogare alle disposizioni del DM 1444\/1968 ma anche in questo caso, la deroga era prevista in una determinata finestra temporale e al solo scopo di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle nuove forme di pianificazione introdotte dalla medesima legge (documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi).<\/p>\n\n\n\n<p>Un articolato normativo molto complesso, in cui l\u2019ordinamento attribuisce la possibilit\u00e0 di derogare solo a determinati enti, nell\u2019esercizio di specifiche funzioni, e anche \u2013 in alcuni casi \u2013 in archi temporali definiti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questa ragione, per definire le competenze e i poteri in caso di deroga non pu\u00f2 prescindersi da un esame puntuale di volta in volta delle singole fattispecie normative \u2013 anche regionali &#8211; che consentono di ricorrere al meccanismo derogatorio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il caso sottoposto alla Corte. <\/strong>Nel caso che ha originato il giudizio costituzionale, una amministrazione comunale ha approvato una variante generale al PGT stabilendo, in alcune aree oggetto di riqualificazione urbana, una quantit\u00e0 di standard urbanistici di molto superiore alle misure imposte dal DM 1444\/1968.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato un esercizio del potere di deroga, basato sull\u2019articolo 103 della LR 12?<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio in ragione della complessit\u00e0 normativa \u2013 e interpretativa \u2013 della materia, la Corte ha svolto un esame approfondito delle norme che si assumevano incostituzionali ed \u00e8 giunta a ritenere la questione inammissibile: i giudici hanno infatti dimostrato che la delibera del Comune che la ricorrente ha impugnato non \u00e8 espressione del potere di deroga di cui all\u2019articolo 103 della LR 12\/2005, in altri termini il sovradimensionamento di standard indicato dal Comune nella propria strumentazione urbanistica non \u00e8 l\u2019esito dell\u2019esercizio di una deroga normativa (esercitata in spregio alle norme costituzionali).<\/p>\n\n\n\n<p>In altri termini, la Corte ha rinvenuto che la decisione di sovradimensionare gli standard non fosse riconducibile alla previsione normativa di cui all\u2019articolo 103 della LR 12\/2005 in quanto la delibera di variante non si colloca nella finestra temporale della legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo ci porta all\u2019ulteriore osservazione che non \u00e8 necessario per i Comuni ricorrere allo straordinario potere di deroga se decidono di distaccarsi dai minimi imposti dal DM 1444\/1968 e quindi di imporre misure maggiori agli standard urbanistici. Questa facolt\u00e0 pu\u00f2 essere esercitata anche nell\u2019esercizio delle facolt\u00e0 pianificatorie, ma in questo caso \u00e8 necessario motivare in maniera idonea e congrua in ordine alle ragioni che impongono l\u2019aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, risultando in caso contrario una tale scelta illegittima (T.A.R. Milano sez. II, 25\/01\/2021, n.226); tale motivazione rafforzata deve essere riferita alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, e deve chiarire perch\u00e9 il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge, atteso che la scelta urbanistica incide fortemente sulla facolt\u00e0 di godimento connesse al diritto di propriet\u00e0 ricadente sulle aree destinate a standard ed \u00e8 pertanto necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dall&#8217;ordinamento (T.A.R. Milano, sez. II, 09\/03\/2021, n.618). Resta ferma, ovviamente, la possibilit\u00e0 dei proprietari delle aree ad impugnare gli atti di pianificazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le misure degli standard urbanistici sono inderogabili oppure i Comuni possono adeguare le quantit\u00e0 di aree collettive, verde pubblico e parcheggi alle caratteristiche dei propri territori? Si tratta di un argomento molto dibattuto e che ha generato incertezze applicative, come testimoniano le numerose sentenze sia dei giudici ordinari che della Corte Costituzionale sul tema. 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