{"id":2131,"date":"2023-06-01T10:56:35","date_gmt":"2023-06-01T10:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2131"},"modified":"2023-06-01T10:56:35","modified_gmt":"2023-06-01T10:56:35","slug":"serviced-apartments-e-micro-living-il-quadro-normativo-italiano-e-pronto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2023\/06\/01\/serviced-apartments-e-micro-living-il-quadro-normativo-italiano-e-pronto\/","title":{"rendered":"Serviced apartments e micro living: il quadro normativo italiano \u00e8 pronto?"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.dlapiper.com\/en\/people\/a\/ascione-francesco\">Francesco Ascione<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.dlapiper.com\/en\/people\/b\/benigni-carlotta\">Carlotta Benigni<\/a>,\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.dlapiper.com\/en\/people\/c\/chierchia-carmen\">Carmen Chierchia<\/a><\/p>\n<p><strong>PANORAMICA SUL MERCATO \u201cLIVING\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Negli ultimi anni gli investimenti nel settore del <em>living<\/em> in tutta l\u2019Unione Europea sono cresciuti in maniera costante, assumendo un volume di rilievo tanto quanto gli investimenti nei tradizionali settori commerciali. In Italia nel 2022 il settore del <em>living<\/em> ha registrato un volume di investimenti di circa 1 miliardo di euro, concentrati principalmente sul mercato di Milano (52%), seguito da Roma e Torino, con una crescita complessiva del 35% rispetto all\u2019anno precedente (cfr. \u201c<em><a href=\"https:\/\/dils.com\/en\/news\/italian-real-estate-market-2022\/?fav_language=en\">Dils \u2013 Italian real estate market 2022<\/a><\/em>\u201d).<\/p>\n<p>La crescita del mercato <em>living<\/em> \u00e8 stata trainata altres\u00ec dai nuovi modelli di business, sempre pi\u00f9 implementati da operatori internazionali anche in Italia, che puntano sui cosiddetti <em>serviced apartment \/ affitti brevi <\/em>al fine di soddisfare, nello stesso tempo, esigenze turistico-recettive ed esigenze abitative temporanee dei cosiddetti \u201c<em>uomini d\u2019affari<\/em>\u201d. Secondo i dati diffusi nel 2022 da Aigab (Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi) il settore degli affitti brevi \/ <em>serviced apartment<\/em> ha generato circa 11 miliardi di euro in termini di PIL nazionale, rispetto ai 28 miliardi di euro generati dall\u2019intero settore alberghiero. Segno ti un crescente interesse dell\u2019utenza in questa peculiare tipologia di offerta residenziale.<\/p>\n<p>Il modello di business del <em>serviced apartment<\/em> consiste nel fornire a turisti nazionali e internazionali ed a uomini d\u2019affari delle soluzioni abitative completamente arredate, insieme ad un certo numero di \u201cservizi accessori\u201d volti a rendere il soggiorno dell\u2019utente, a prescindere dalle finalit\u00e0 dello stesso, il pi\u00f9 confortevole possibile. Orbene, ponendo un <em>focus<\/em> sull\u2019attuale quadro normativo italiano, ci siamo chiesti se esso sia pronto ad affrontare le sfide provenienti da questi nuovi modelli di business dal punto di vista civilistico, urbanistico e fiscale.<\/p>\n<p><strong>ASPETTI Civilistici<\/strong><\/p>\n<p>Non \u00e8 facile sussumere la fattispecie dei \u201c<em>serviced apartments<\/em> \u201d nell\u2019ambito di un contratto tipizzato ai sensi del nostro sistema giuridico. Dato che il modello di business consiste nell&#8217;offrire all\u2019utilizzatore finale appartamenti arredati congiuntamente ad una serie di servizi aggiuntivi, il contratto da stipulare con l\u2019utilizzatore finale non sembrerebbe poter essere quello di \u201clocazione&#8221; n\u00e9 tantomeno il contratto di affitto breve \u201cbed and breakfast&#8221;.<\/p>\n<p>A tal riguardo, infatti, preme sottolineare che il Codice Civile impone che oggetto del contratto di locazione sia il solo godimento dell\u2019immobile (a volte con le alcune dotazioni) dietro pagamento di un corrispettivo in denaro (il canone), in assenza di servizi aggiuntivi. Viceversa, i contratti di affitto breve modello \u201c<em>bed and breakfast<\/em>\u201d prevedono la somministrazione di cibo e bevande a colazione e tempistiche di soggiorno molto brevi. \u00c8 quindi difficile decidere quale tipo di contratto offrire agli ospiti dei <em>serviced apartments<\/em> secondo la legge italiana.<\/p>\n<p>Pertanto, chiarito quanto sopra, occorre interrogarsi sulla tipologia contrattuale da poter offrire all\u2019utilizzatore finale dei <em>serviced apartments<\/em> alla stregua dell\u2019ordinamento Italiano <em>rebus sic stantibus<\/em>. Orbene, l&#8217;articolo 1322 del Codice Civile prevede che &#8220;<em>le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purch\u00e9 siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l&#8217;ordinamento giuridico<\/em>&#8220;. In base a tale previsione, il rapporto contrattuale da stabilirsi con gli utilizzatori finali dei <em>serviced apartments<\/em> potrebbe rientrare nella categoria dei cosiddetti contratti &#8220;atipici&#8221;, ritenuti legittimi dal nostro ordinamento, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell&#8217;articolo 1322 del Codice Civile. Il contratto \u201catipico\u201d in questione risulta differente, e pertanto non pienamente sussumibile &#8211; pur presentando alcuni aspetti e caratteristiche tipiche di ognuna di esse &#8211; nelle fattispecie tipizzate dei contratti di locazione, dei contratti di fornitura (mediante i quali il fornitore si impegna a fornire all&#8217;altra parte prestazioni periodiche o continuative) e dei contratti di servizio (mediante i quali una parte si impegna a eseguire opere o servizi a fronte di un corrispettivo).<\/p>\n<p>Alla stregua di quanto sopra, dunque, si potrebbe ipotizzare di identificare il contratto atipico in commento come &#8220;<em>contratto atipico di residence o contratto di alloggio<\/em>&#8220;, la cui fattispecie \u00e8 stata ritenuta \u201cmeritevole\u201d di tutela anche da alcune pronunce giurisprudenziali.<\/p>\n<p>Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire ed evidenziare le differenze che sussistono tra la fattispecie in commento ed il contratto tipico di locazione: <em>(a)<\/em> nei contratti di locazione l&#8217;oggetto del servizio da fornire \u00e8 limitato al \u201cgodimento dell&#8217;immobile\u201d, mentre <em>(b)<\/em> nel contratto atipico di alloggio \/ residence il godimento dell\u2019immobile \u00e8 collegato e integrato da una serie di servizi di natura genericamente alberghiera (quali, ad esempio, cambio biancheria, gestione delle utenze, cucina attrezzata, servizio di portineria diurna e notturna, servizi di lavanderia, servizi di pulizia, servizi di casella postale etc. che assumono una rilevanza assolutamente paritetica (e non ancillare) rispetto al godimento dell\u2019alloggio (cfr. Cass. 1067\/1987 e Cass. 11859\/1992). Inoltre, la medesima Suprema Corte ha altres\u00ec chiarito che il contratto di alloggio non \u00a0pu\u00f2 essere qualificato come un rapporto di locazione neanche quando gli ospiti hanno usufruito solo parzialmente dei servizi accessori, poich\u00e9 \u00e8 essenziale (e sufficiente) che tali servizi aggiuntivi esistano e siano oggetto del relativo contratto (cfr. Cass. 4763\/1999).<\/p>\n<p>Pertanto, se da un parta sembra ragionevole, tenuto conto dell\u2019attuale quadro normativo Italiano, poter ricorrere a questa tipologia di contratti \u201cnon tipizzati\u201d per venire incontro alle esigenze degli operatori nazionali ed internazionali che intendono implementare questo modello di <em>business<\/em> anche in Italia, dall\u2019altra parte \u00e8 quanto mai opportuno un pronto intervento del legislatore Italiano volto a tipizzare e regolamentare i termini, le condizioni e i limiti di questa tipologia contrattuale, per offrire maggiori certezze e garanzie agli operatori del settore.<\/p>\n<p><strong>ASPETTI URBANISTICI<\/strong><\/p>\n<p>Dal punto di vista urbanistico, la categoria dei <em>serviced apartments<\/em> non \u00e8 chiaramente disciplinata dalle leggi nazionali e regionali. Pertanto, quando un operatore del settore dovr\u00e0 verificare la compatibilit\u00e0 urbanistica di un investimento immobiliare volto ad implementare il modello dei <em>serviced apartments<\/em>, dovr\u00e0 considerare due livelli normativi: <em>(i)<\/em> la normativa urbanistica, sia a livello regionale che comunale, e <em>(ii)<\/em> la normativa regionale sul turismo.<\/p>\n<p>In merito agli aspetti prettamente urbanistici, la normativa nazionale prevede solo cinque destinazioni d&#8217;uso tipizzate (i.e. residenziale, turistica, industriale e direzionale, rurale, commerciale). Tuttavia, ogni regione pu\u00f2 regolamentare tali usi con proprie norme specifiche seppur nel rispetto dei principi delineati a livello nazionale. In aggiunta, a completare il quadro normativo, bisogner\u00e0 considerare anche il livello pi\u00f9 dettagliato degli standard per le varie tipologie d\u2019uso contenuto nei regolamenti comunali.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 chiarito, in linea di principio, la categoria dei <em>serviced apartments<\/em> dovrebbe rientrare, a livello urbanistico, nella funzione d\u2019uso \u201cresidenziale\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, come sopra richiamato, \u00e8 necessario procedere ad una duplice verifica alla stregua anche della normativa regionale sul turismo applicabile ai casi di specie, questo in quanto molte regioni qualificano la fornitura di servizi in unit\u00e0 abitative come &#8220;<em>attivit\u00e0 extra-alberghiere<\/em>&#8220;. A tal riguardo, l\u2019inquadramento pi\u00f9 comune che si riscontra alla stregua della normativa regionale sul turismo per questa tipologia di servizio \u00e8 quella delle &#8220;case ed appartamenti per vacanze&#8221; (<strong>CAV<\/strong>). Le CAV, infatti, sono solitamente concesse in uso agli utilizzatori finali mediante un contratto di alloggio, e prevedono che nelle unit\u00e0 abitative vengano offerti servizi come il cambio della biancheria, la pulizia, eventualmente la prima colazione.<\/p>\n<p>I punti importanti da analizzare per implementare il modello dei <em>serviced apartments<\/em> \u00a0sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Verificare esattamente quali sono i servizi da offrire e confrontarli con quelli indicati nella normativa regionale.<\/li>\n<li>Assicurarsi che la destinazione d&#8217;uso sia residenziale.<\/li>\n<li>Assicurarsi che non vengano superati eventuali limiti previsti da leggi regionali (ad esempio, alcune regioni stabiliscono un numero massimo di CAV per ciascun immobile).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso, segnaliamo che non \u00e8 possibile offrire un paradigma esaustivo e definitivo sui <em>serviced apartments<\/em> da un punto di vista urbanistico: sar\u00e0 necessario indagare la materia di volta in volta, eseguendo specifici studi di fattibilit\u00e0, volti a verificare la conformit\u00e0 del modello di business che si vuole implementare con la normativa urbanistica e del settore turistico applicabile.<\/p>\n<p><strong>ASPETTI FISCALI<\/strong><\/p>\n<p>Infine, dal punto di vista fiscale, l&#8217;incertezza sulla qualificazione del contratto da stipularsi con gli utilizzatori finali dei <em>serviced apartments <\/em>ha conseguenze anche in termini di IVA.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 l&#8217;IVA diventerebbe un costo per il cliente finale, \u00e8 necessario considerare la sua applicabilit\u00e0 nella determinazione dei canoni da pagare quale corrispettivo dei servizi resi. Tale circostanza, ovviamente, potr\u00e0 avere un impatto sul <em>business plan<\/em> dell\u2019operatore interessato all\u2019investimento nei <em>serviced apartments<\/em>.<\/p>\n<p>Ai sensi della normativa europea e italiana in materia di IVA, i canoni relativi ai contratti di locazione ad uso abitativo sono esenti IVA, salvo che il locatore non sia l&#8217;impresa che ha costruito l&#8217;immobile o che ha effettuato lavori di ristrutturazione significativi (ad esempio, ristrutturazione, restauro o risanamento) sull&#8217;immobile. In quest&#8217;ultimo caso, il locatore pu\u00f2 applicare l&#8217;IVA ai canoni di locazione con aliquota del 10%. Lo stesso trattamento fiscale (esenzione o IVA al 10% a seconda dei casi) sarebbe applicabile anche a quei &#8220;servizi essenziali&#8221; (come la disponibilit\u00e0 di arredi, Wi-Fi, riscaldamento, aria condizionata, utenze) che sono strettamente legati al godimento dell&#8217;immobile e come tali possono essere considerati strettamente accessori al godimento dell\u2019immobile.<\/p>\n<p>Viceversa, nel caso dei contratti atipici di alloggio \/ residence, l\u2019offerta dei servizi aggiuntivi non sarebbe \u201caccessoria\u201d ma, come sopra ricordato, oggetto del contratto in maniera paritetica rispetto al godimento dell\u2019immobile. In alcuni casi tale circostanza potrebbe addirittura qualificare il godimento dell&#8217;appartamento non come servizio primario, ma come una mera componente di una prestazione di servizi pi\u00f9 complessa. Di conseguenza, l&#8217;IVA ordinaria con aliquota del 22% si renderebbe applicabile all&#8217;intero corrispettivo richiesto in contratto. Un modo per limitare questo rischio potrebbe essere quello di determinare separatamente l\u2019importo da pagare per il godimento dell\u2019immobile rispetto all\u2019importo dovuto per i restanti servizi aggiuntivi.<\/p>\n<p>Infine, se, dal punto di vista civilistico e amministrativo, l\u2019offerta del godimento dell\u2019immobile insieme ai servizi aggiuntivi pu\u00f2 essere qualificata come struttura ricettiva alla stregua della normativa turistica applicabile, l&#8217;IVA diventerebbe applicabile ma con l&#8217;aliquota ridotta del 10%.<\/p>\n<p>Alla luce di questo scenario incerto, quando si esaminano i <em>serviced <\/em>apartments, un&#8217;analisi caso per caso dei servizi offerti e delle leggi amministrative applicabili \u00e8 fondamentale per accertare meglio la potenziale applicabilit\u00e0 dell&#8217;IVA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Francesco Ascione, Carlotta Benigni,\u00a0 Carmen Chierchia PANORAMICA SUL MERCATO \u201cLIVING\u201d Negli ultimi anni gli investimenti nel settore del living in tutta l\u2019Unione Europea sono cresciuti in maniera costante, assumendo un volume di rilievo tanto quanto gli investimenti nei tradizionali settori commerciali. 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