{"id":2110,"date":"2022-12-16T16:44:12","date_gmt":"2022-12-16T16:44:12","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2110"},"modified":"2022-12-16T16:44:12","modified_gmt":"2022-12-16T16:44:12","slug":"condono-edilizio-cosa-dice-la-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2022\/12\/16\/condono-edilizio-cosa-dice-la-legge\/","title":{"rendered":"Condono edilizio, cosa dice la legge"},"content":{"rendered":"<p>Con il termine \u201ccondono edilizio\u201d si intende una procedura edilizia speciale, introdotta in Italia per la prima volta nel 1985 (con la L. 47\/1985), e poi replicata in altre due occasioni, nel 1994 (con la L. 724\/1994, cd. \u201csecondo condono\u201d) e nel 2003 (con il Decreto legge 269\/2003, il cd. \u201cterzo condono\u201d).<\/p>\n<p>Di seguito un articolo a firma di Carmen Chierchia, pubblicato su Panorama.it <a href=\"https:\/\/www.panorama.it\/news\/cronaca\/condono-edilizio-legge-norme-sanzioni\">Condono edilizio, cosa dice la legge <\/a>&#8211; Panorama<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 una procedura speciale? <\/strong>Il nostro ordinamento giuridico prevede che occorre premunirsi di un titolo edilizio <em>prima<\/em> che siano eseguiti dei lavori edilizi di costruzione o di modifica di un bene esistente. La procedura di condono scardina questo naturale ordine delle cose e prevede che opere abusive, ossia costruite o modificate senza permesso o con un permesso non valido, possano essere regolarizzate, \u201ccondonate\u201d appunto, successivamente alla loro realizzazione.<\/p>\n<p>Si tratta di una procedura \u201cspeciale\u201d anche perch\u00e9 \u00e8 stata introdotta per regolarizzare abusi realizzati in determinate finestre temporali e, in particolare per le costruzioni realizzate entro il 1 ottobre 1983 per accedere al primo condono, entro il 31.12.1993 per il condono ed entro il 31.3.2003 per il terzo).<\/p>\n<p>Oltre queste fasce temporali (e quindi, dopo marzo 2003), il condono non \u00e8 pi\u00f9 applicabile; il nostro ordinamento, tuttavia, prevede la possibilit\u00e0 di accedere ad una procedura di regolarizzazione ordinaria, il cd. accertamento di conformit\u00e0, previsto dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico Edilizia, che soggiace ad altre condizioni.<\/p>\n<p><strong>Le caratteristiche del condono. <\/strong>Non sempre le amministrazioni comunali hanno riscontrato le istanze ricevute, con provvedimento di condoni o, nel caso in cui non ci fossero i presupposti giuridici per provvedere, emanando dinieghi. Spesso, infatti, i comuni sono stati subissati da un numero imponente di domande che, in assenza di una struttura amministrativa adeguata per rispondere in tempi ragionevoli, sono rimaste pendenti per anni (anche decenni). Cos\u00ec il legislatore ha previsto lo strumento del silenzio assenso: decorsi 24 mesi dall\u2019istanza, il silenzio serbato dal Comune equivale a titolo abilitativo in sanatoria.<\/p>\n<p>Tuttavia, la formazione del titolo per silenzio-assenso presuppone che la domanda sia stata corredata dalla documentazione necessaria e prescritta dalla legge, che non sia infedele, ossia che contenga documenti e dichiarazioni vere, sia stata interamente pagata l&#8217;oblazione e soprattutto l&#8217;opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Un aspetto molto importante \u00e8 proprio quello del rapporto tra la procedura di condono e la presenza di vincoli territoriali.<\/p>\n<p>Anzitutto \u00e8 bene chiarire che il termine \u201cvincolo\u201d in Italia racchiude molti significati: esistono i vincoli storici e artistici, paesaggistici (a volte denominati anche \u201cambientali\u201d utilizzando un aggettivo previsto in norme non pi\u00f9 in vigore), idrogeologici ecc. I vincoli possono portare all\u2019inedificabilit\u00e0 assoluta oppure possono consentire l\u2019edificazione a determinate condizioni. In aggiunta, oltre ai vincoli veri e propri, esistono anche le cd. fasce di rispetto, ossia aree che sono vicine a presidi di interesse pubblico (linee elettriche, ferroviarie, aeroporti ecc) e che prevedono limitazioni all\u2019edificabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Cosa prevede la procedura di condono per queste aree?<\/p>\n<p>Il principio di fondo, sia pur articolato in modi differenti dalle leggi che l\u2019hanno introdotto, \u00e8 che il condono non pu\u00f2 essere rilasciato se il bene insiste su un territorio vincolato. Ma esistono delle peculiarit\u00e0 cui \u00e8 bene fare attenzione.<\/p>\n<p>Anzitutto, la L. 47\/1985 (art. 33) prevede che la sanatoria in area vincolata \u00e8 possibile a due condizioni (1) se il vincolo non comporta inedificabilit\u00e0, ossia consente di costruire in determinate zone o a determinate condizioni e (2) se il vincolo \u00e8 stato imposto <em>dopo <\/em>l\u2019esecuzione delle opere, ossia al momento della costruzione l\u2019area non doveva essere gravata da vincoli. Una previsione molto simile \u00e8 contenuta nel cd. terzo condono che ha aggiunto anche il requisito della \u201cminore rilevanza\u201d, ossia che le opere sanabili fossero solo gli interventi edilizi che non comportano nuove costruzioni, in termini di superfici e volumi, e ricadessero pertanto nelle categorie della manutenzione o restauro. Veniva richiesto, inoltre, che le opere oggetto di domanda dovevano essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.<\/p>\n<p>Nei casi in cui la procedura di condono \u00e8 ammissibile, \u00e8 centrale l\u2019ottenimento del parere dell\u2019autorit\u00e0 preposta alla tutela del vincolo (ossia la soprintendenza, l\u2019autorit\u00e0 di bacino, ecc). Tuttavia, \u00e8 bene precisare che se le opere sono difformi dalla disciplina urbanistica, l&#8217;incondonabilit\u00e0 non \u00e8 superabile nemmeno con il parere positivo dell&#8217;Autorit\u00e0 preposta alla tutela del vincolo.<\/p>\n<p>Questo significa che il meccanismo di formazione tacita del permesso riguardo alle opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico si perfeziona unicamente se \u00e8 stato rilasciato il parere dell&#8217;autorit\u00e0 preposta alla gestione del vincolo, se l\u2019opera \u00e8 conforme alla normativa locale.<\/p>\n<p>\u00c8 chiaro, quindi, che la procedura speciale del condono ha aperto molti fronti di incertezza: per le pratiche pendenti non pu\u00f2 dirsi formato il silenzio assenso fino alla valutazione puntuale circa l\u2019assenza di vincolo o, in caso di presenza, fino alla determinazione della data della sua apposizione, e all\u2019ottenimento del parere dell\u2019autorit\u00e0 competente. Si consideri inoltre che capita spesso che le aree siano sottoposte a pi\u00f9 di un vincolo (le aree paesaggistiche sono anche sottoposte a tutela idrogeologica e viceversa).<\/p>\n<p>Il condono \u00e8 una procedura che, attraverso una autodenuncia del proprietario, permetteva al privato di regolarizzare opere abusive e all\u2019amministrazione centrale di fare cassa con le oblazioni connesse alla richiesta di sanatoria. Alla luce delle complessit\u00e0 che questo strumento ha causato, tant\u2019\u00e8 che se ne parla e si litiga in tribunale anche oggi a distanza di 35 anni dal primo condono e di 19 dal terzo, ci sarebbe da domandarsi se il legislatore abbia anche valutato se gli introiti fossero idonei anche a coprire l\u2019enorme costo della macchina burocratica, connessa alla complessit\u00e0 di questo strumento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il termine \u201ccondono edilizio\u201d si intende una procedura edilizia speciale, introdotta in Italia per la prima volta nel 1985 (con la L. 47\/1985), e poi replicata in altre due occasioni, nel 1994 (con la L. 724\/1994, cd. \u201csecondo condono\u201d) e nel 2003 (con il Decreto legge 269\/2003, il cd. \u201cterzo condono\u201d). 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