{"id":2071,"date":"2022-03-10T07:54:45","date_gmt":"2022-03-10T07:54:45","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2071"},"modified":"2022-03-10T07:56:44","modified_gmt":"2022-03-10T07:56:44","slug":"anche-i-fondi-stranieri-aperti-possono-beneficiare-delle-imposte-ipo-catastali-al-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2022\/03\/10\/anche-i-fondi-stranieri-aperti-possono-beneficiare-delle-imposte-ipo-catastali-al-2\/","title":{"rendered":"Anche i fondi stranieri aperti possono beneficiare delle imposte ipo-catastali al 2%"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea si \u00e8 recentemente pronunciata (sentenza del 16 dicembre 2021, cause riunite C-478\/19 e C-479\/19), sul tema dell\u2019applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura agevolata (2% in luogo dell\u2019ordinario 4%) ai fondi immobiliari europei che acquistano immobili strumentali in Italia.<!--more--><\/p>\n<p>Le domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla CGUE vertevano sulla compatibilit\u00e0 della normativa italiana che prevede il dimezzamento delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale ordinariamente previste per l\u2019acquisto di immobili strumentali da parte di fondi chiusi (i.e. Articolo 35, comma 10 ter, Decreto Legge n. 223\/2006) con gli articoli 49 e 63 TFUE, inerenti la libert\u00e0 di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.<\/p>\n<p>Il tema si pone in quanto, secondo la normativa regolamentare italiana, i fondi immobiliari possono essere costituiti esclusivamente come fondi \u201cchiusi\u201d, e cio\u00e8 come fondi che hanno un patrimonio predefinito, che non pu\u00f2 variare a seguito di nuove sottoscrizioni e rimborsi e che \u00e8 suddiviso in un numero fisso di quote. Secondo lo Stato italiano, tale previsione sarebbe funzionale ad evitare un potenziale rischio sistemico nel mercato immobiliare in caso di crisi del mercato, dal momento che nei fondi chiusi gli investitori non potrebbero richiedere il rimborso anticipato delle somme investite e dunque sarebbe scongiurato il pericolo di disinvestimenti massivi che finirebbero per falsare il mercato. Tuttavia, in molti altri Stati Europei, i fondi di investimento che investono il loro patrimonio prevalentemente in immobili sono costituiti per la maggior parte come fondi aperti. Pertanto, l\u2019art. 35 comma 10 ter, pur non prevedendo una esclusione letterale dal beneficio per i fondi esteri, in concreto sembrerebbe non rendersi applicabile ai fondi non residenti, proprio perch\u00e9 costituiti in forma aperta.<\/p>\n<p><strong><u>Caso di specie: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH v. Agenzia delle Entrate<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Nel caso che \u00e8 giunto davanti alla CGUE, la UBS Real Estate, SGR di diritto tedesco, dopo aver acquistato degli immobili strumentali per conto di due fondi di investimento immobiliari aperti costituiti secondo la legge tedesca, richiedeva il rimborso della met\u00e0 delle imposte ipotecarie e catastali versate all\u2019Agenzia, ritenendo applicabile l\u2019agevolazione prevista dall\u2019Articolo 35, comma 10 ter, Decreto Legge n. 223\/2006, gi\u00e0 in vigore al momento della compravendita, ritenendo che anche i fondi di investimento aperti esteri avessero il diritto di beneficiare della riduzione prevista dalla norma.<\/p>\n<p>A seguito del rifiuto al rimborso da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, la SGR ha deciso di instaurare un contenzioso di fronte ai giudici tributari che \u00e8 arrivato fino alla Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>Il rischio, secondo la ricorrente, consisteva nella disparit\u00e0 di trattamento di due situazioni oggettivamente comparabili, che si traduceva nella violazione del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea relativamente alla libert\u00e0 di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. La Corte di Cassazione rinviava dunque la questione alla CGUE, chiedendo a quest\u2019ultima di pronunciarsi relativamente alla possibilit\u00e0 che il diritto dell\u2019Unione osti all\u2019applicazione di una disposizione del diritto nazionale italiano, come quella sopra menzionata, che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti.<\/p>\n<p><strong><u>Decisione della CGUE<\/u><\/strong><\/p>\n<p>La Corte analizza dunque la potenziale violazione del solo Articolo 63 TFUE (Libera circolazione dei capitali), e non anche all\u2019Articolo 49 (Libert\u00e0 di stabilimento), dal momento che quest\u2019ultimo verrebbe violato solo in via subordinata dalla normativa nazionale.<\/p>\n<p>La Corte ricorda come l\u2019Articolo 63 TFUE debba ritenersi violato qualora sussista una normativa nazionale che : <em>\u201criserva il beneficio di un vantaggio fiscale a condizione che vengano soddisfatti requisiti o obblighi che, per loro natura o di fatto, siano propri del mercato nazionale, sicch\u00e9 solo gli operatori nazionali sono in grado di soddisfarli\u201d <\/em>e, conseguentemente, di beneficiare del vantaggio fiscale.<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, la Corte evidenzia che, sulla base dell\u2019articolo 12 bis del Decreto Ministeriale n. 228\/1999, i fondi di investimento immobiliari italiani possono essere istituiti solamente come fondi di investimento chiusi, mentre quelli esteri possono (e sono spesso) costituiti come fondi aperti, con la conseguenza che mentre tutti i fondi immobiliari italiani possono beneficiare dell\u2019agevolazione, ci\u00f2 non \u00e8 vero per i fondi esteri. Come ricordato dall\u2019Avvocato Generale, si determinerebbe dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto <em>\u201cl\u2019applicazione del criterio distintivo basato sulla natura \u201caperta\u201d o \u201cchiusa\u201d dei fondi di investimento crea una situazione di svantaggio per i fondi immobiliari soggetti al diritto di Stati Membri diversi dalla Repubblica italiana, dando cos\u00ec luogo a una disparit\u00e0 di trattamento a loro danno\u201d, <\/em>determinando una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall\u2019Articolo 63 TFUE.<\/p>\n<p>Una restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante da una disparit\u00e0 di trattamento, secondo il diritto dell\u2019Unione, potrebbe essere ammissibile solamente in due casi:<\/p>\n<ol>\n<li>la disparit\u00e0 di trattamento riguarda situazioni che non siano oggettivamente paragonabili;<\/li>\n<li>la disparit\u00e0 di trattamento \u00e8 giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con riferimento al punto sub a), la Corte evidenzia che le situazioni sono (o meno) oggettivamente comparabili sulla base della <em>ratio legis<\/em>. Se, infatti, come sostenuto da UBS Real Estate, la <em>ratio legis<\/em> \u00e8 quella di evitare che un fondo immobiliare sia penalizzato da una doppia imposizione in occasione dell\u2019acquisto di beni e della loro successiva rivendita, \u201c<em>si deve ritenere che i fondi aperti e quelli chiusi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Con riferimento al punto sub b), la Corte ricorda che l\u2019unico motivo imperativo di interesse generale che potrebbe giustificare, nel caso di specie, una restrizione delle libert\u00e0 fondamentali \u00e8 rappresentato dall\u2019obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene che le motivazioni addotte dallo Stato italiano (e cio\u00e8 principalmente il fatto che limitare l\u2019agevolazione ai fondi chiusi consenta di evitare intenti speculativi sul mercato immobiliare a svantaggio degli investitori) siano da valutare alla luce del principio di proporzionalit\u00e0. La circostanza che la normativa nazionale che conferisce un vantaggio fiscale ai soli fondi immobiliari chiusi sia idonea a garantire la realizzazione dell\u2019obiettivo invocato e non eccedere quanto necessario per conseguirlo dovr\u00e0 essere verificata dal giudice del rinvio.<\/p>\n<p><strong><u>Conclusione e applicabilit\u00e0 dell\u2019agevolazione fiscale<\/u><\/strong><\/p>\n<p>In conclusione, secondo la Corte di Giustizia, sulla base delle argomentazioni giuridiche sopra riportate, l\u2019Articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato Membro che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, a condizione che le due diverse categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, e a meno che una tale disparit\u00e0 di trattamento non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.<\/p>\n<p>La questione \u00e8 dunque ora demandata alla Corte di Cassazione, che dovr\u00e0 individuare la <em>ratio legis<\/em> del beneficio e valutare se la misura sia appropriata per raggiungere l\u2019obiettivo che il legislatore si \u00e8 prefissato.<\/p>\n<p>La sentenza in commento ha in ogni caso impatti significativi sul mercato immobiliare italiano. In primo luogo, gi\u00e0 alcuni giudici di merito hanno deciso a favore di contribuenti esteri che invocavano l\u2019applicabilit\u00e0 del dimezzamento delle aliquote, confermando l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019agevolazione anche ai fondi esteri. Inoltre, nelle more della decisione finale della Cassazione sul tema, \u00e8 importante valutare la possibilit\u00e0 di presentare istanza di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate nell\u2019ambito di acquisizioni immobiliari recenti, per evitare che spiri il termine ordinario per la richiesta di rimborso fissato in 48 mesi dalla data del pagamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea si \u00e8 recentemente pronunciata (sentenza del 16 dicembre 2021, cause riunite C-478\/19 e C-479\/19), sul tema dell\u2019applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura agevolata (2% in luogo dell\u2019ordinario 4%) ai fondi immobiliari europei che acquistano immobili strumentali in Italia.<\/p>\n","protected":false},"author":140,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[424],"tags":[518],"class_list":["post-2071","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fiscale","tag-imposte-ipo-catastali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/140"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2071"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2071\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}