{"id":2040,"date":"2020-09-01T19:25:23","date_gmt":"2020-09-01T19:25:23","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2040"},"modified":"2020-09-01T19:25:23","modified_gmt":"2020-09-01T19:25:23","slug":"la-storica-sentenza-della-corte-costituzionale-sullimposta-di-registro-nelle-operazioni-straordinarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2020\/09\/01\/la-storica-sentenza-della-corte-costituzionale-sullimposta-di-registro-nelle-operazioni-straordinarie\/","title":{"rendered":"La storica sentenza della Corte Costituzionale sull\u2019imposta di registro nelle operazioni straordinarie"},"content":{"rendered":"<header><span class=\"list__header\">A cura di:<\/span><\/p>\n<ul class=\"inline list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.dlapiper.com\/it\/italy\/people\/t\/tomassini-antonio\/\">Antonio Tomassini<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dlapiper.com\/it\/italy\/people\/m\/montinari-christian\/\">Christian Montinari<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.dlapiper.com\/it\/italy\/people\/d\/di-dio-andrea\/\">Andrea Di Dio<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/header>\n<div class=\"description rich-text\">\n<p>La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 resa in una vicenda contenziosa seguita dal nostro studio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art 20, D.P.R. 131\/1986 (Tur) sollevata dalla Corte di Cassazione con l\u2019Ordinanza n. 23549 del 23 settembre 2019, statuendo definitivamente la legittimit\u00e0 della tassazione fissa (oggi di 200 euro) e non di quella proporzionale nei c.d. share deal.<\/p>\n<p>Gli impatti della pronuncia sono rilevantissimi sia pro-futuro, in termini di certezza del diritto per tutto il mondo del M&amp;A, sia per il passato, con l\u2019Agenzia delle entrate che si vedr\u00e0 costretta ad abbandonare i contenziosi in essere per un controvalore complessivo di circa 1 miliardo di euro.<\/p>\n<p>In particolare, la Corte di Cassazione aveva sollevato dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale, sulla base degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione alle modifiche introdotte alla citata previsione dal comma 87 dell\u2019art. 1 della Legge di bilancio 2018 e dal comma 1084 dell\u2019articolo 1 della Legge di bilancio 2019, in esito alle quali \u00e8 stato chiarito che nell\u2019applicare l\u2019imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell\u2019atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si devono prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall\u2019atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.<\/p>\n<p>La principale argomentazione sviluppata dai giudici di legittimit\u00e0 si incentrava sulla premessa che \u201cnella disciplina dell\u2019imposta di registro quello della prevalenza della sostanza sulla forma \u00e8 principio imprescindibile ed anche storicamente radicato\u201d. Principio \u2013 questo \u2013 che, in estrema sintesi, secondo la Corte di Cassazione sarebbe risultato ingiustificatamente compresso dal novellato Articolo 20, ove il legislatore, negando rilevanza al collegamento negoziale e agli elementi extratestuali, avrebbe fatto cattivo uso della propria discrezionalit\u00e0 contravvenendo all\u2019esigenza di tassare la forza economica e la capacit\u00e0 contributiva espresse dall\u2019 \u201coperazione\u201d.<\/p>\n<p>Nel ritenere non fondato il vizio denunciato, la Corte ha recepito in\u00a0<em>toto<\/em>\u00a0le nostre argomentazioni difensive evidenziando che il legislatore gode di una ampia discrezionalit\u00e0 nell\u2019individuare i fatti suscettibili di essere assoggettati a tassazione. In questo contesto, egli ben pu\u00f2 decidere di assoggettare ad imposizione i singoli atti che si inseriscono in un\u2019operazione contrassegnata da pi\u00f9 fasi, senza prendere in considerazioni eventuali negozi collegati o elementi extratestuali.<\/p>\n<p>Inoltre, la Corte ha evidenziato le incoerenze e gli effetti distorsivi che deriverebbero all\u2019interno dell\u2019ordinamento, specie a fronte dell\u2019introduzione dell\u2019Articolo 10-<em>bis<\/em>\u00a0della legge n. 212 del 2000, qualora l\u2019interpretazione evolutiva dell\u2019articolo 20, avvalorata dalla Cassazione, dovesse avere seguito.<\/p>\n<p>Tale interpretazione, infatti, consentirebbe, all\u2019Amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale stabilite in favore del contribuente e, dall\u2019altro, di svincolarsi da ogni riscontro di \u201cindebiti\u201d vantaggi fiscali e di operazioni \u201cprive di sostanza economica\u201d, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell\u2019ordinamento tributario nazionale e dell\u2019Unione europea).<\/p>\n<p>Al contrario, di alcun vizio di legittimit\u00e0 costituzionale sarebbe affetto secondo la Corte, il novellato Articolo 20 in quanto:<\/p>\n<ul>\n<li>con esso il legislatore non avrebbe fatto altro che riaffermare la natura di \u201cimposta d\u2019atto\u201d dell\u2019imposta di registro, precisando l\u2019oggetto dell\u2019imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell\u2019atto presentato per la registrazione;<\/li>\n<li>l\u2019Amministrazione finanziaria potrebbe prendere in considerazione gli elementi extra testuali estranei al testo degli atti e gli effetti economici derivanti dal collegamento negoziale solo per contestare schemi elusivi ai sensi dell\u2019Articolo 10-<em>bis<\/em>\u00a0della L. 212\/2000.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, conclude la Corte, il novellato Articolo 20 non si pone in contrasto n\u00e9 con il principio di capacit\u00e0 contributiva, n\u00e9 con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, con conseguente non fondatezza delle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione.<\/p>\n<h4>Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale<\/h4>\n<p>La \u201cstorica\u201d sentenza pone fine ad una delle questioni pi\u00f9 controverse in materia di imposta di registro e pi\u00f9 in generale del nostro diritto tributario. Questione che per decenni \u00e8 stata fonte di incertezze interpretative e applicative che si sono manifestate sui rapporti tra il citato Articolo 20 e il tema dell\u2019abuso del diritto e dall\u2019altro lato, a condizionare ogni legittima pianificazione fiscale da parte del contribuente. Il tutto a discapito della certezza del diritto e del buon funzionamento dell\u2019apparato giudiziario.<\/p>\n<p>Grazie alla sentenza l\u2019Articolo 20 riacquista finalmente la propria identit\u00e0 storica e vengono definitivamente meno le incertezze e le tante contraddizioni che ruotavano intorno alla sua portata applicativa: da adesso in poi la \u201ccausa reale\u201d, il \u201ccollegamento negoziale\u201d, cos\u00ec come gli \u201celementi extratestuali\u201d potranno assumere rilievo esclusivamente ai fini dell\u2019applicazione della generale disciplina antiabuso, oggi racchiusa all\u2019interno dell\u2019Articolo 10-<em>bis<\/em>\u00a0della L. 212\/2000.Cos\u00ec decidendo, la Corte ha altres\u00ec restituito fiducia ai tanti investitori che nel corso degli anni erano stati colpiti o anche solo intimoriti dalla prassi operativa dell\u2019Amministrazione finanziaria sempre pi\u00f9 avvezza a riqualificare, sulla base di una pretesa \u201ccausa concreta\u201d, le operazioni di riorganizzazione societaria (caso paradigmatico \u00e8 il conferimento di ramo di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni) in termini di unitaria \u201ccessione di azienda\u201d. In questi casi, l\u2019Amministrazione finanziaria era solita applicare l\u2019imposta di registro in misura proporzionale del 3% invece di quella in misura fissa di 200 Euro.<\/p>\n<h4>Novit\u00e0 e azioni da intraprendere<\/h4>\n<p>Queste, in sintesi, le novit\u00e0 e le possibili azioni da intraprendere alla luce della sentenza:<\/p>\n<ul>\n<li>le operazioni di riorganizzazione societaria e di M&amp;A godono di maggiore certezza del diritto;<\/li>\n<li>la normativa antiabuso, oggi contenuta nell\u2019art. 10-<em>bis<\/em>, deve sempre applicarsi con le garanzie ivi previste, in primis garantendo il contraddittorio preventivo;<\/li>\n<li>la pianificazione fiscale \u00e8 legittima e le censure antiabuso: (i) non si applicano alle imposte indirette fuori dai casi previsti; (ii) nel contestarle il fisco non pu\u00f2 esimersi dalla specifica individuazione dei vantaggi fiscali indebiti;<\/li>\n<li>l\u2019Agenzia dovr\u00e0 abbandonare tutti i contenziosi in essere sull\u2019art. 20 del T.U. registro in cui la propria posizione contrasta con i chiarissimi principi espressi dalla Corte; in attesa che ci\u00f2 avvenga, come dovrebbe, in autonomia, i contribuenti, per accelerare la cessazione della materia del contendere, potranno presentare apposite istanze di annullamento in autotutela degli atti oggetto di giudizio e chiedere a rimborso le somme versate in pendenza di lite.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di: Antonio Tomassini Christian Montinari Andrea Di Dio La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 resa in una vicenda contenziosa seguita dal nostro studio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art 20, D.P.R. 131\/1986 (Tur) sollevata dalla Corte di Cassazione con l\u2019Ordinanza n. 23549 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":154,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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