{"id":2012,"date":"2020-02-28T14:26:22","date_gmt":"2020-02-28T14:26:22","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=2012"},"modified":"2020-02-28T14:26:22","modified_gmt":"2020-02-28T14:26:22","slug":"i-limiti-del-potere-di-autotutela-della-pa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2020\/02\/28\/i-limiti-del-potere-di-autotutela-della-pa\/","title":{"rendered":"I limiti del potere di autotutela della PA"},"content":{"rendered":"<p>di Mario Enrico Rossi Barattini<\/p>\n<p>L\u2019annullamento in autotutela di un titolo edilizio non pu\u00f2 avere il solo obiettivo di ripristinare la legalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, ma deve altres\u00ec tenere conto della comparazione tra l\u2019interesse pubblico concreto e i confliggenti interessi privati ormai consolidati. E\u2019 quanto stabilisce la sentenza n. 673 emessa dal TAR Napoli l\u201911 febbraio 2020, che analizza l\u2019annosa questione delle \u201c<em>regole<\/em>\u201d attraverso cui l\u2019azione amministrativa pu\u00f2 espletare il potere di autotutela ai sensi dell\u2019art. 21 <em>nonies<\/em> della Legge n. 241\/1990 (i.e., la legge sul procedimento amministrativo).<!--more--><\/p>\n<p><strong>L\u2019autotutela. <\/strong>Pi\u00f9 in generale, il concetto di autotutela nel diritto amministrativo fa riferimento al potere riconosciuto alla pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi gi\u00e0 adottati. Nel dettaglio, l\u2019art. 21 <em>nonies<\/em>, comma 1, della norma in epigrafe, stabilisce che \u201c<em>il provvedimento amministrativo illegittimo (\u2026) pu\u00f2 essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione (\u2026) tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Fa eccezione il caso in cui i provvedimenti amministrativi siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni, in tal caso, ai sensi dell\u2019art. 21 <em>nonies<\/em>, comma 2 <em>bis<\/em>, \u201c<em>possono essere annullati dall&#8217;amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi<\/em>\u201d.<\/p>\n<ul>\n<li>Dunque, <em>in primis<\/em> l\u2019annullabilit\u00e0 in autotutela di un provvedimento amministrativo richiede la contestuale esistenza di due presupposti: da un lato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto (il quale, ai sensi dell\u2019art. 21 <em>octies<\/em> della medesima legge, si realizza mediante la violazione di legge, l\u2019eccesso di potere e l\u2019incompetenza) e dell\u2019altro lato la sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento in essere.<\/li>\n<li><em>In secundis<\/em>, poi, tali presupposti devono essere contemperati dagli interessi (e i vantaggi) che il destinatario (o i controinteressati) del provvedimento abbiano maturato nelle more, i quali fungono da contraltare alle ragioni di interesse pubblico.<\/li>\n<li>Inoltre, l\u2019esercizio del potere di autotutela deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dal momento dell\u2019adozione del provvedimento amministrativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al riguardo, sottolineiamo che l\u2019istituto in disamina ha subito un profondo rinnovamento tramite la Legge n. 124\/2015 (i.e., la cd. Riforma Madia), la quale ha introdotto il predetto termine oltre il quale l\u2019annullamento non pu\u00f2 pi\u00f9 cristallizzarsi: dunque, garantire la certezza dei rapporti giuridici tra il privato e la pubblica amministrazione, impedendo cos\u00ec che i vantaggi consolidati dei primi possano essere esposti <em>sine die<\/em> all\u2019esercizio dell\u2019autotutela della seconda (come invece avveniva prima della novella del 2015).<\/p>\n<ul>\n<li>Come succitato, fa eccezione il caso in cui i provvedimenti amministrativi siano frutto di false rappresentazioni da parte del privato, in tal caso possono essere annullati dalla P.A. anche dopo la scadenza del detto termine di diciotto mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La sentenza. <\/strong>Fatte queste doverose premesse sull\u2019istituto dell\u2019autotutela <em>ex<\/em> art. 21 <em>nonies<\/em> della Legge n. 241\/1990, con la sentenza n. 673 dell\u201911 febbraio 2020 il TAR Napoli si \u00e8 soffermato su una vertenza sorta tra la ricorrente societ\u00e0 titolare di un complesso immobiliare e la relativa resistente Amministrazione Comunale.<\/p>\n<p>Nel dettaglio, in riferimento a detto complesso immobiliare il Comune aveva rilasciato in favore di parte attrice un permesso di costruire nel giugno del 2015, a seguito del quale una SCIA in variante era stata protocollata due anni dopo nel luglio 2017.<\/p>\n<p>Ciononostante, nel corso del luglio 2018 il Sindaco, individuando una serie di anomalie nelle pratiche edilizie presentate dalla societ\u00e0, annullava in autotutela detti titoli abilitativi e ingiungeva alla ricorrente l\u2019obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. I provvedimenti di annullamento del Comune venivano, di conseguenza, impugnati dalla societ\u00e0 innanzi il TAR.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, il giudice di prime cure con la sentenza in commento ha accolto il gravame proposto, apprezzando le seguenti censure:<\/p>\n<p>(i) <u>termine entro cui espletare il potere di autotutela<\/u>: l\u2019attore contestava il tardivo provvedimento comunale di autotutela (del 2018), poich\u00e9 riferito ad un permesso di costruire (del 2015) rilasciato ben tre anni prima dell\u2019atto di autotutela.<\/p>\n<p>Ed invero, sul punto il giudice amministrativo campano, accogliendo il motivo di diritto proposto, ha sancito, che:<\/p>\n<ul>\n<li>\u201c<em>il termine ridotto di diciotto mesi si applica a tutti gli atti (\u2026) inclusi i titoli edilizi<\/em>\u201d, e<\/li>\n<li>il termine di diciotto mesi va inteso come un astratto e generale termine \u201c<em>decorso il quale non potr\u00e0 essere legittimamente esercitato il potere di ritiro dei provvedimenti ampliativi per vizi di legittimit\u00e0<\/em>\u201d;<\/li>\n<li>rispetto agli atti adottati anteriormente all\u2019attuale versione dell\u2019art. 21-nonies della legge n. 241\/1990, tale termine va computato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della novella introdotta dalla legge n. 124\/2015 (28 agosto 2015) e salva, comunque, l\u2019operativit\u00e0 del \u201ctermine ragionevole\u201d gi\u00e0 previsto dall\u2019originaria versione dell\u2019art. 21-nonies cit.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(ii) <u>tutela dei vantaggi maturati dal privato<\/u>: orbene, il Collegio napoletano, accogliendo la censura attorea, precisava che \u201c<em>l\u2019opzione normativa appare con chiarezza ispirata alla logica di una (\u2026) prevalutazione legale degli interessi in conflitto, per evidenti ragioni di tutela degli affidamenti maturati dai privati su situazioni vantaggiose (\u2026) con la conseguenza che (\u2026) superato<\/em>\u201d detto termine, e dunque disattendendo il testo legislativo, \u201c<em>il ripristino della legalit\u00e0 violata \u00e8, con insuperabile presunzione, ritenuto subvalente rispetto alle legittime aspettative private<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Al riguardo, per completezza si segnala che, seppur non espressamente citato dalla pronuncia, sulla tutela dei vantaggi conseguiti dai privati la giurisprudenza amministrativa aveva gi\u00e0 da tempo inequivocabilmente riconosciuto la tutela (del principio comunitario) del \u201clegittimo affidamento\u201d, ossia di quelle situazioni soggettive di vantaggio consolidatesi in capo ai terzi a seguito di atti o comportamenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento.<\/p>\n<p>Parimenti, si pu\u00f2 senz\u2019altro sostenere che il tenere \u201c<em>conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati<\/em>\u201d imposto dalla novella oggetto del presente intervento, altro non \u00e8 che la tipizzazione del \u201clegittimo affidamento\u201d;<\/p>\n<p>(iii) <u>false rappresentazioni<\/u>: da ultimo il Giudice Amministrativo campano si soffermava sulla presunta falsa rappresentazione eccepita dall\u2019Amministrazione Comunale, rigettando tuttavia tale censura e sancendo, al contrario, che il \u201c<em>Comune non ha indicato (\u2026) alcuna ulteriore specifica fattispecie di mendacio rinvenibile nella pratica edilizia, limitandosi genericamente a dedurre l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019ipotesi eccettuativa di cui al comma 2-bis<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Anche in questo caso, seppur non espressamente richiamato dal Giudice, trova vigore il principio dell\u2019onere motivazionale positivizzato dall\u2019art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, ai sensi del quale l&#8217;obbligo di motivazione \u00e8 da considerare generalizzato ed esteso a tutti i provvedimenti amministrativi.<\/p>\n<p><strong>Conclusioni. <\/strong>Il Giudice Amministrativo, accogliendo il ricorso e annullando i provvedimenti comunali di autotutela, ha voluto cos\u00ec limitare la discrezionalit\u00e0 amministrativa al fine (i) di evitare un esercizio del potere pubblico <em>ad libitum<\/em> e (ii) di confermare il rispetto del principio di legalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>Come rilevato del resto, il TAR Napoli ha dato risalto, per un verso, alla perentoriet\u00e0 del termine dei diciotto mesi entro cui esercitare il potere di autotutela, per altro verso, al ruolo del privato il quale, a fronte del superamento del termine di legge entro cui la Pubblica Amministrazione pu\u00f2 esercitare l\u2019autotutela, si trova <em>ipso facto<\/em> in una posizione giuridica consolidata e meritevole di tutela.<\/p>\n<p>Infine, il Giudice campano ha rimarcato che la denuncia di falsa rappresentazione manifestata da un\u2019Amministrazione, come tutti gli atti amministrativi, necessita di un onere motivazionale, non potendosi laconicamente richiamare novelle legislative ma dovendo, invece, specificare le fattispecie di <em>mendacio<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Mario Enrico Rossi Barattini L\u2019annullamento in autotutela di un titolo edilizio non pu\u00f2 avere il solo obiettivo di ripristinare la legalit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, ma deve altres\u00ec tenere conto della comparazione tra l\u2019interesse pubblico concreto e i confliggenti interessi privati ormai consolidati. 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