{"id":1913,"date":"2019-05-29T20:09:58","date_gmt":"2019-05-29T20:09:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1913"},"modified":"2019-10-25T10:09:45","modified_gmt":"2019-10-25T10:09:45","slug":"le-norme-sulla-impugnazione-della-scia-secondo-la-corte-costituzionale-sono-costituzionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2019\/05\/29\/le-norme-sulla-impugnazione-della-scia-secondo-la-corte-costituzionale-sono-costituzionali\/","title":{"rendered":"Le norme sulla impugnazione della SCIA: secondo la Corte Costituzionale sono costituzionali"},"content":{"rendered":"<p>di\u00a0<strong>Federica Ceola<\/strong><\/p>\n<p>La Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 13 marzo 2019 ha ritenuto non fondata la questione di incostituzionalit\u00e0 sollevata dal TAR Toscana relativa alle modalit\u00e0 di impugnazione della SCIA e ha colto l&#8217;occasione per chiarire i differenti strumenti di tutela riconosciuti dall&#8217;ordinamento a favore del terzo per contestare la legittimit\u00e0 della SCIA.<\/p>\n<p>In particolare, la Consulta \u00e8 stata chiamata &#8211; con ordinanza del TAR Toscana del 11 maggio 2017 &#8211; a vagliare la legittimit\u00e0 costituzionale della disciplina dettata dal comma 6<em>-ter<\/em> dell&#8217;articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nella parte in cui non prevede un termine entro il quale il terzo interessato deve &#8211; a pena di decadenza &#8211; sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione sulla legittimit\u00e0 della SCIA.<\/p>\n<p>Il TAR Toscana ha promosso giudizio di costituzionalit\u00e0 dell&#8217;articolo 19, comma 6<em>-ter<\/em> della L. 241\/1990 rilevando la presunta violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 1 &#8211; quest&#8217;ultimo con riferimento all&#8217;articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU) e all&#8217;articolo 6, paragrafo 3, del Trattato dell&#8217;Unione Europea &#8211; e comma 2, lettera <em>m<\/em> della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica della SCIA spettanti all&#8217;amministrazione pubblica, esponendo cos\u00ec, secondo il giudice <em>a quo<\/em>, il segnalante <em>sine die<\/em> al rischio di inibizione dell&#8217;attivit\u00e0 oggetto di segnalazione.<\/p>\n<p>Secondo il rimettente, inoltre, l&#8217;articolo 19, comma 6<em>-ter<\/em> della L. 241\/1990 violerebbe l&#8217;articolo 3 della Costituzione sotto un ulteriore profilo: darebbe luogo ad una irragionevole disparit\u00e0 di trattamento tra il segnalante e coloro che realizzano attivit\u00e0 edilizie assoggettate a permesso di costruire. Mentre, infatti, il titolare di permesso di costruire &#8211; il quale, lo si ricorda, \u00e8 un provvedimento direttamente impugnabile &#8211; \u00e8 esposto al ricorso promosso da terzi per il termine di soli sessanta giorni, nel caso di SCIA &#8211; che invece non \u00e8 un atto direttamente impugnabile &#8211; il segnalante pu\u00f2 esser soggetto alla reazione del terzo per un periodo di tempo maggiore.<\/p>\n<p>Ancora, il giudice <em>a quo<\/em> ritiene che la disposizione censurata violerebbe i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione (<em>ex<\/em> articoli 3 e 97 della Costituzione), poich\u00e9 l&#8217;amministrazione si troverebbe costretta a verificare i presupposti dell&#8217;attivit\u00e0 segnalata anche qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo dal deposito della SCIA e nonostante abbia gi\u00e0 esercitato il controllo d&#8217;ufficio, aggravando cos\u00ec l&#8217;attivit\u00e0 amministrativa, incidendo sulla sua efficienza ed aumentando altres\u00ec il rischio di possibili decisioni contraddittorie.<\/p>\n<p>Infine, secondo il rimettente, il principio di ragionevolezza sancito nel testo costituzionale sarebbe ulteriormente violato anche in relazione all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera <em>m)<\/em> della Costituzione, in quanto la mancanza di un termine entro il quale il terzo interessato pu\u00f2 sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione, si tradurrebbe in una violazione degli standard minimi che il legislatore statale deve assicurare su tutto il territorio nazionale nella normazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.<\/p>\n<p>Il TAR Toscana ha promosso giudizio di costituzionalit\u00e0 nel corso del processo di merito <em>ex<\/em> articolo 31 del Codice del Processo ammnistrativo promosso avverso il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione comunale su alcune istanze di inibitoria dei lavori di manutenzione straordinaria in un&#8217;unit\u00e0 immobiliare facente parte di un condominio, autorizzati con SCIA edilizia.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 nel dettaglio, la ricorrente lamentava nel merito la illegittimit\u00e0 della sopramenzionata SCIA per violazione di diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale e chiedeva al Tribunale Amministrativo adito di accertarne la illegittimit\u00e0 ed inefficacia, con conseguente ordine all&#8217;amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a sanzionare le opere eseguite. Il Comune e la parte controinteressata eccepivano &#8211; fra gli altri &#8211; la inammissibilit\u00e0 del ricorso per tardivit\u00e0 della sollecitazione da parte del terzo dei poteri inibitori spettanti alla pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Prima di entrare nel merito di quanto statuito dai Giudici delle Leggi, cogliamo l&#8217;occasione per sintetizzare la disciplina generale dell&#8217;istituto della SCIA e l&#8217;evoluzione giurisprudenziale riguardante la tutela di terzi rispetto all&#8217;attivit\u00e0 oggetto di segnalazione.<\/p>\n<p><strong>La disciplina della SCIA e la tutela del terzo<\/strong><\/p>\n<p>La segnalazione di inizio attivit\u00e0 &#8211; la SCIA &#8211; \u00e8 disciplinata dalla L. 241\/1990 all&#8217;articolo 19.<\/p>\n<p>Come noto, la SCIA \u00e8 quello strumento che consente al privato di avviare mediante, appunto, una segnalazione una determinata attivit\u00e0, senza dover ottenere dalla pubblica amministrazione alcun provvedimento autorizzativo espresso.<\/p>\n<p>La SCIA ha sostituito le autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta che in passato venivano rilasciati dalla pubblica amministrazione e trova applicazione in diversi settori, fra cui l&#8217;edilizia<em>.<\/em><\/p>\n<p>Non tutte le attivit\u00e0 possono, tuttavia, essere intraprese mediante la SCIA: \u00e8 infatti presupposto necessario per l&#8217;applicazione di tale strumento che l&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento di requisiti e presupposti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia altres\u00ec previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio di atti autorizzativi.<\/p>\n<p>Parimenti, lo strumento della SCIA non trova applicazione qualora sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e nei casi di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all\u2019immigrazione, all\u2019asilo, alla cittadinanza, all\u2019amministrazione della giustizia, all\u2019amministrazione delle finanze, ivi compresi atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonch\u00e9 di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.<\/p>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 oggetto di segnalazione pu\u00f2 essere iniziata immediatamente dalla data della presentazione della stessa all&#8217;amministrazione competente.<\/p>\n<p>L&#8217;amministrazione competente dispone del termine di 60 giorni (30 giorni in caso di SCIA in materia edilizia) dal ricevimento della segnalazione per adottare provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 (ed eventualmente di rimozione di effetti dannosi gi\u00e0 prodottisi) in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti per l&#8217;applicazione della stessa.<\/p>\n<p>Qualora, tuttavia, pur mancando i presupposi, sia possibile conformare l&#8217;attivit\u00e0 intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l&#8217;amministrazione competente, con atto motivato, anzich\u00e9 disporre l&#8217;inibizione, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l&#8217;adozione di queste ultime. Decorso inutilmente il suddetto termine, l&#8217;attivit\u00e0 si intende vietata.<\/p>\n<p>Trascorso il termine per l&#8217;esercizio del potere inibitorio, la pubblica amministrazione pu\u00f2 comunque adottare i suddetti provvedimenti (di divieto, di rimozione degli effetti e di conformazione) ma, in tal caso, devono sussistere le condizioni di cui all&#8217;articolo 21<em>-novies<\/em> della medesima L. 241\/1990. Quest&#8217;ultimo articolo, a sua volta, disciplina il potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti illegittimi, stabilendo che lo stesso possa essere esercitato qualora sussista un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legittimit\u00e0, operando un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, entro il termine massimo di diciotto mesi.<\/p>\n<p><strong>La tutela dei terzi. <\/strong>Per quanto concerne le tecniche di tutela azionabili da terzi nei confronti della SCIA, il comma 6-<em>ter<\/em> dell&#8217;articolo 19 della L. 241\/1990 prevede &#8220;<em>La segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivit\u00e0 non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l&#8217;azione di cui all&#8217;articolo 31, comma 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104<\/em>&#8220;, ovvero l&#8217;azione avverso il silenzio inadempimento serbato dall&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>Il comma in questione &#8211; 6<em>-ter<\/em> &#8211; dell&#8217;articolo 19 \u00e8 stato introdotto dal decreto legge n. 138\/2011, convertito dalla L. 148\/2011, segnando un&#8217;importante novit\u00e0 nello scenario giuridico della SCIA.<\/p>\n<p>Prima della introduzione di tale comma nel 2011, infatti, la natura sostanziale della SCIA e le conseguenti tecniche di tutela azionabili da terzi erano oggetto di un articolato dibattito in giurisprudenza e dottrina che vedeva contrapporsi diversi approcci ermeneutici.<\/p>\n<p>Di particolare rilevanza, nell&#8217;ambito di detto dibattito, prima della novella normativa che ha portato all&#8217;introduzione del comma 6<em>-ter<\/em> dell&#8217;articolo 19 in esame, fu la sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato con detta sentenza statu\u00ec, infatti, che il silenzio osservato dall&#8217;amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l&#8217;esercizio del potere inibitorio doveva qualificarsi come un provvedimento tacito negativo. Da tale interpretazione della natura giuridica della SCIA, ne conseguiva che la tutela del terzo verso la SCIA doveva considerarsi affidata primariamente all&#8217;esperimento di un&#8217;azione impugnatoria (<em>ex<\/em> articolo 29 del Codice del processo amministrativo), da proporre nell&#8217;ordinario termine decadenziale decorrente dal momento della piena conoscenza dell&#8217;atto lesivo.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9, poco dopo detta pronuncia, \u00e8 stata introdotto e normato con il comma 6<em>-ter<\/em> dell&#8217;articolo 19 un sistema di tutela del terzo che lamenti una lezione dalla SCIA diverso rispetto a quello prospettato dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, fondato sul potere sollecitatorio nei confronti dell&#8217;amministrazione, affinch\u00e9 effettui le verifiche (e quindi eventualmente emani un provvedimento interdittivo), e sulla possibilit\u00e0 di proporre successivamente l&#8217;azione prevista per reagire al silenzio inadempimento dell&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>Con l&#8217;introduzione del comma 6-<em>ter<\/em>, \u00e8 apparsa subito centrale in dottrina la tematica relativa ai termini assegnati al privato per l&#8217;attivazione di tale meccanismo di tutela, che viene cos\u00ec riassunta nella ordinanza del TAR Toscana del 11 maggio 2017: &#8220;<em>il meccanismo di tutela del terzo congegnato dall&#8217;art. 19, comma 6-ter, L. n. 241\/1990 richiede, per la sua concreta operativit\u00e0, l&#8217;individuazione di tre distinti termini: il primo \u00e8 il termine entro il quale il terzo deve sollecitare le verifiche spettanti all&#8217;amministrazione, presentando la relativa istanza; il secondo \u00e8 il termine concesso all&#8217;amministrazione per pronunciarsi su tale istanza, ovvero quel lasso temporale decorso il quale, come dice la norma, essa deve considerarsi inerte; l&#8217;ultimo \u00e8 il termine entro il quale il terzo deve esperire l&#8217;azione avverso il silenzio mantenuto dall&#8217;amministrazione sulla sua richiesta di provvedere. Osserva il Collegio come il secondo e terzo termine siano agevolmente rinvenibili; il termine concesso all&#8217;amministrazione per pronunciarsi sull&#8217;istanza sollecitatoria del privato, ancorch\u00e9 non fissato espressamente dalla norma in considerazione, \u00e8 tuttavia agevolmente rinvenibile dal sistema con richiamo alla disciplina generale codificata dall&#8217;art.\u00a02,\u00a0L. n. 241\/1990, secondo cui, in mancanza di una diversa previsione normativa espressa, i procedimenti amministrativi ad istanza di parte devono tutti concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell&#8217;amministrazione competente; il termine per la proposizione dell&#8217;azione sul silenzio \u00e8 invece fissato espressamente dall&#8217;art. 31 c.p.a., il cui secondo comma precisa che quest&#8217;ultima pu\u00f2 proporsi fintanto che perdura l&#8217;inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Non risulta invece fissato dall&#8217;art. 19, comma 6\u00a0ter,\u00a0L. n. 241\/1990, n\u00e9 ricavabile dal sistema, il termine entro il quale il terzo deve presentare la propria istanza di sollecitazione delle verifiche amministrative, con apertura della possibilit\u00e0 interpretativa in base alla quale il terzo resterebbe sempre libero di presentare l&#8217;istanza sollecitatoria dei poteri amministrativi inibitori nonch\u00e9 di agire ex art. 31 c.p.a. avverso il silenzio eventualmente serbato dall&#8217;Amministrazione, che \u00e8 esattamente la lettura offerta dalla ricorrente (che richiama solo il termine prescrizionale decennale)&#8221;<\/em> (T.A.R. Toscana, Sez. III, 11 maggio 2017, n. 667, ord., cit., punto 7.).<\/p>\n<p>Secondo, dunque, il giudice <em>a quo<\/em> l&#8217;attuale regime della SCIA non prevede un termine per la presentazione, da parte del terzo, dell&#8217;istanza sollecitatoria delle verifiche amministrative di cui all&#8217;articolo 19, comma 6<em>-ter<\/em>, e tale termine non \u00e8 nemmeno desumibile dal sistema normativo, con la conseguenza che la sua diffida dovrebbe ritenersi tempestiva anche se proposta a notevole distanza di tempo dell&#8217;avvenuto deposito della segnalazione.<\/p>\n<p>Una simile lettura, tuttavia, secondo il tribunale rimettente, esporrebbe la norma a dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale: da qui l&#8217;introduzione del giudizio di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>La pronuncia della Corte Costituzionale<\/strong><\/p>\n<p>La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione di legittimit\u00e0 rimessa dal TAR Toscana non fondata.<\/p>\n<p>In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, secondo i giudici della Corte Costituzionale, la carenza da parte della disposizione in esame (comma 6<em>-ter<\/em>), con riferimento al termine entro cui deve esser eseguita la sollecitazione, \u00e8, infatti, colmabile in via interpretativa.<\/p>\n<p>Secondo la Corte, infatti, il comma 6<em>-ter<\/em> fa riferimento ai poteri spettanti all&#8217;amministrazione disciplinati dal medesimo articolo 19 nei comma precedenti: le verifiche da esercitare nel termine di sessanta (trenta giorni in caso di edilizia) dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6<em>-bis<\/em>) e poi entro i successivi diciotto mesi in caso di sussistenza delle condizioni d&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela (comma 4).<\/p>\n<p>Decorsi tali termini, l&#8217;amministrazione risulta priva di poteri e la situazione cos\u00ec come segnalata si consolida anche nei confronti del terzo. Quest&#8217;ultimo, infatti, \u00e8 titolare di un interesse legittimo pretensivo all&#8217;esercizio del controllo amministrativo, con la conseguenza che, venuto meno il potere, anche l&#8217;interesse si estingue.<\/p>\n<p>La interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale si fonda, in primo luogo, sul dato testuale: l&#8217;articolo 6<em>-ter<\/em>, infatti, fa riferimento a &#8220;<em>verifiche spettanti all&#8217;amministrazione<\/em>&#8220;, ovvero a poteri gi\u00e0 previsti e disciplinati dal medesimo articolo 19.<\/p>\n<p>Tale interpretazione aderente al dato testuale, continuano i Giudici di legittimit\u00e0, trova conferma, sia nella genesi della norma stessa, sia nella evoluzione del quadro normativo di riferimento.<\/p>\n<p>In particolare i giudici ricordano che &#8211; come gi\u00e0 sopra anticipato &#8211; il comma 6<em>-ter<\/em> \u00e8 stato introdotto dall&#8217;articolo 6, comma 1 del D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011, n. 148, &#8220;<em>in aperta dialettica con la nota sentenza n. 15 del 2011 dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la finalit\u00e0 di escludere l&#8217;esistenza di atti amministrativi impugnabili (il cosiddetto silenzio diniego) e quindi di limitare le possibilit\u00e0 di tutela del terzo contro il silenzio, inteso in modo tradizionale come inadempimento<\/em>&#8220;. Ne deriva che il comma in questione, nella parte in cui fa riferimento alle &#8220;<em>verifiche spettanti all&#8217;amministrazione<\/em>&#8220;, non intende introdurre nuovi poteri ma rinvia a quelli gi\u00e0 disciplinati nel medesimo articolo 19.<\/p>\n<p>Una lettura diversa &#8211; evidenzia la Corte &#8211; darebbe vita, da un lato, ad una incongruenza del sistema giuridico, per come si \u00e8 evoluto in seguito all&#8217;introduzione di un termine massimo per esercizio dell&#8217;autotutela di cui all&#8217;articolo 21<em>-novies<\/em> della L. 241\/1990 (i.e. 18 mesi), dall&#8217;altro, ad una incompatibilit\u00e0 rispetto all&#8217;istituto della SCIA, il quale ha liberalizzato talune attivit\u00e0 delimitando la fase amministrativa che accede alla segnalazione.<\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0 evidenziano, infine, che tale interpretazione costituzionalmente orientata non pu\u00f2 esser messa in discussione dal timore &#8211; espresso dal rimettente &#8211; che ne possa derivare una lesione della posizione giuridica del terzo.<\/p>\n<p>Quest&#8217;ultimo, infatti, a tutela del proprio interesse legittimo, potr\u00e0 attivare, oltre agli strumenti di cui all&#8217;articolo 19, anche i poteri di verifica dell&#8217;amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni (articolo 21, comma 1 della L. 241\/1990), potr\u00e0 sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore (come ad esempio quelli in materia edilizi previsti dal D.P.R. 380\/2001), nonch\u00e9 agire in sede risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica.<\/p>\n<p>In punto di chiusura, la Corte Costituzionale, infine, non manca di segnalare l&#8217;opportunit\u00e0 di un intervento normativo sull&#8217;articolo 19, quantomeno al fine di rendere possibile al terzo una pi\u00f9 immediata conoscenza dell&#8217;attivit\u00e0 oggetto di SCIA.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"925\"><strong>I mezzi di contestazione della SCIA offerti al terzo dall&#8217;ordinamento secondo la ricostruzione della Consulta:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>sollecitare la pubblica amministrazione ad esercitare il potere di verifica e ad emettere provvedimento inibitorio e di rimozione degli eventuali effetti dannosi nei termini di 60 \/ 30 giorni previsti dalle norme sulla SCIA (<em>ex<\/em> comma 3 e comma 6-<em>bis<\/em> &#8211; in materia edilizia &#8211; dell&#8217;articolo 19 della L. 241\/1990);<\/li>\n<li>sollecitare la pubblica amministrazione ad esercitare il potere di verifica e di annullamento in autotutela <em>ex<\/em> articolo 21-<em>novies <\/em>della L. 241\/1990;<\/li>\n<li>attivare i poteri di verifica della pubblica amministrazione in caso di dichiarazioni false o mendaci;<\/li>\n<li>sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi spettanti all&#8217;amministrazione dalle norme di settore;<\/li>\n<li>agire in sede risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione in caso di mancato esercizio del potere di verifica;<\/li>\n<li>far valere la responsabilit\u00e0 del dipendente che non abbia agito tempestivamente, ove la SCIA non fosse conforme alle norme vigenti;<\/li>\n<li>ordinari strumenti di tutela civilistica del risarcimento del danno (eventualmente in forma specifica) nei confronti del privato segnalante.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 13 marzo 2019 ha ritenuto non fondata la questione di incostituzionalit\u00e0 sollevata dal TAR Toscana relativa alle modalit\u00e0 di impugnazione della SCIA e ha colto l&#8217;occasione per chiarire i differenti strumenti di tutela riconosciuti dall&#8217;ordinamento a favore del terzo per contestare la legittimit\u00e0 della SCIA.<\/p>\n","protected":false},"author":154,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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