{"id":1867,"date":"2019-01-03T10:23:38","date_gmt":"2019-01-03T10:23:38","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1867"},"modified":"2019-10-25T10:13:36","modified_gmt":"2019-10-25T10:13:36","slug":"illegittimo-il-provvedimento-di-revoca-precauzionale-del-certificato-di-agibilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2019\/01\/03\/illegittimo-il-provvedimento-di-revoca-precauzionale-del-certificato-di-agibilita\/","title":{"rendered":"Illegittimo il provvedimento di revoca precauzionale del certificato di agibilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>di Carmen Chierchia e Silvia Valcanover<\/p>\n<p>Il provvedimento con cui si priva di efficacia un certificato di agibilit\u00e0 deve essere tipico, basato su un&#8217;istruttoria tecnica e, in assenza di questa, deve comunque garantire tutela alla posizione giuridica dei privati.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto statuisce la Sezione VIII del TAR Napoli con la sentenza n. 7110 dell&#8217;11 dicembre 2018. Tale pronuncia ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un complesso immobiliare a destinazione mista residenziale e commerciale con l&#8217;intento di ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento comunale di revoca &#8211; in via precauzionale &#8211; di due certificati di agibilit\u00e0. Il Tribunale ha fondato l&#8217;accoglimento di detto ricorso dopo aver ritenuto degni di nota due dei motivi di gravame proposti dalla parte ricorrente: (i) la violazione del principio di tipicit\u00e0 degli atti amministrativi e (ii) il difetto di motivazione del provvedimento di revoca.<\/p>\n<p><strong>I fatti.<\/strong> Nel febbraio 2018 il ricorrente si era visto notificare un &#8220;provvedimento di revoca precauzionale&#8221; di due certificati di agibilit\u00e0 rispettivamente rilasciati nel 2011 e nel 2012. La revoca veniva motivata dal competete ufficio comunale in ragione della necessit\u00e0 di salvaguardare la pubblica e privata incolumit\u00e0. In particolare, il provvedimento di revoca precauzionale si fondava su (i) una consulenza tecnica d&#8217;ufficio resa nel contesto di un procedimento penale pendente nei confronti della propriet\u00e0 e (ii) alcune segnalazioni di pericolo da cui erano scaturite delle verifiche condotte dall&#8217;ufficio antiabusivismo.<br \/>\nConseguentemente, la propriet\u00e0 ha deciso di impugnare il menzionato decreto comunale di revoca, chiedendo al giudice amministrativo l&#8217;annullamento dello stesso lamentando, tra le altre cose, la violazione del principio di tipicit\u00e0 degli atti amministrativi.<\/p>\n<p><strong>La pronuncia<\/strong>. Il TAR ha accolto il ricorso, condividendo la doglianza di parte secondo la quale il provvedimento impugnato non risponde ad alcuno degli schemi legali attraverso cui il potere amministrativo pu\u00f2 legittimamente manifestarsi. L&#8217;atipicit\u00e0 dell&#8217;atto amministrativo in oggetto appare evidente a partire dallo stesso nomen iuris indicato dall&#8217;Amministrazione convenuta: &#8220;decreto di revoca precauzionale&#8221;. Tale locuzione pare esprimere una crasi di due diverse tipologie di atto amministrativo:<\/p>\n<ul>\n<li>la revoca, disciplinata dall&#8217;art. 21-quinquies della l. 241\/1990 (secondo cui &#8220;Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell&#8217;adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole pu\u00f2 essere revocato da parte dell&#8217;organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneit\u00e0 del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di provvedere al loro indennizzo&#8221;);<\/li>\n<li>i provvedimenti cautelari, regolati dall&#8217;art. 21-quater dell&#8217;appena menzionata legge (il cui comma secondo stabilisce che &#8220;L&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecuzione del provvedimento amministrativo pu\u00f2 essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione \u00e8 esplicitamente indicato nell&#8217;atto che la dispone e pu\u00f2 essere prorogato o differito per una sola volta, nonch\u00e9 ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non pu\u00f2 comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l&#8217;esercizio del potere di annullamento di cui all&#8217;articolo 21-nonies.&#8221;).<br \/>\nSecondo il TAR, il Comune non solo non si \u00e8 servito di uno strumento tipico predisposto dalla legge per fronteggiare una situazione di pericolo imminente, ma ha inoltre omesso di dare un termine alla revoca precauzionale dei due certificati di agibilit\u00e0, rendendo di fatto definitivi gli effetti di tale revoca. La carenza della fissazione di un termine di durata dei provvedimenti cautelari da parte dell&#8217;Amministrazione \u00e8 gi\u00e0 stata censurata in sede giurisdizionale in ragione di esigenze di salvaguardia della certezza della posizione giuridica dei privati nei confronti dei quali il provvedimento cautelare avrebbe effetto sine die (in tal senso si veda: TAR Campania, Napoli, Sez. III, 15 settembre 2011, n. 4443; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 31 agosto 2018, n. 9106).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In secondo luogo, oltre alla questione dell&#8217;atipicit\u00e0 dell&#8217;atto adottato dal Comune, il TAR ha ritenuto degna di nota la censura che attiene la carenza di istruttoria, cos\u00ec come esplicata dalla propriet\u00e0 ricorrente nei primi due motivi del ricorso. La revoca dei due certificati di agibilit\u00e0, infatti, ha avuto luogo senza che l&#8217;Amministrazione comunale abbia incaricato i propri tecnici per l&#8217;espletamento delle necessarie verifiche inerenti la condizione degli immobili. La lettura della consulenza tecnica resa nel contesto del procedimento penale pendente nei confronti della propriet\u00e0 induceva a ravvisare un pericolo meramente presunto e, pertanto, il Comune ha revocato i certificati in assenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumit\u00e0 correttamente documentato.<br \/>\nAlla luce delle considerazioni appena riassunte, il Tribunale ha accolto il ricorso ed annullato l&#8217;atto impugnato.<\/p>\n<p><strong>La dichiarazione di inagibilit\u00e0.<\/strong> Un cenno speciale merita il profilo della tipicit\u00e0 del provvedimento: nel caso esaminato dalla sentenza in commento, infatti, il Comune ha emanato un &#8220;decreto di revoca&#8221; (precauzionale), ma occorre ricordare che l&#8217;articolo 26 del Testo Unico dell&#8217;Edilizia prevede un potere specifico in capo all&#8217;Amministrazione Comunale, la &#8220;dichiarazione di inagibilit\u00e0&#8221;: secondo detta norma (nella formulazione previgente la novella del 2016): &#8220;il rilascio del certificato di agibilit\u00e0 non impedisce l&#8217;esercizio del potere di dichiarazione di inagibilit\u00e0 di un edificio o di parte di esso ai sensi dell&#8217;articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265&#8221;.<br \/>\nIn altri termini, il legislatore ha chiaramente codificato il potere per il Comune di rappresentare le condizioni di non conformit\u00e0 di un dato immobile rispetto agli standards di abitabilit\u00e0 richiesti dalla normativa e, quindi, pur in presenza di un certificato di agibilit\u00e0, di emettere una apposita dichiarazione di inagibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>La disciplina attualmente vigente.<\/strong> Per completezza si precisa che la sentenza in commento analizza fatti accaduti prima dell&#8217;entrata in vigore della novella del 2016 (D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016) che ha sostituito il &#8220;certificato di agibilit\u00e0&#8221; con la segnalazione certificata di agibilit\u00e0&#8221;. Oggi, quindi, la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrit\u00e0, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati in essi sono attestati mediante, appunto, segnalazione certificata.<br \/>\nAnche a seguito della novella, resta fermo il potere di dichiarazione di inagibilit\u00e0: l&#8217;articolo 26 del TU Edilizia stabilisce, infatti, che la presentazione della segnalazione certificata di agibilit\u00e0 non impedisce l&#8217;esercizio del potere di dichiarazione di inagibilit\u00e0 di un edificio o di parte di esso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il provvedimento con cui si priva di efficacia un certificato di agibilit\u00e0 deve essere tipico, basato su un&#8217;istruttoria tecnica e, in assenza di questa, deve comunque garantire tutela alla posizione giuridica dei privati.<\/p>\n","protected":false},"author":154,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[31,444,445,443],"class_list":["post-1867","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ded","tag-agibilita","tag-inagibilita","tag-revoca","tag-segnalazione-certificata"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1867","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/154"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1867"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1867\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1867"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1867"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1867"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}