{"id":1839,"date":"2018-03-26T13:22:28","date_gmt":"2018-03-26T13:22:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1839"},"modified":"2019-10-25T10:14:55","modified_gmt":"2019-10-25T10:14:55","slug":"1839","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2018\/03\/26\/1839\/","title":{"rendered":"Industria, ampliamenti facilitati"},"content":{"rendered":"<p>Pubblichiamo di seguito l&#8217;articolo a firma di Carmen Chierchia sulle posizioni giurisprudenziali relative alle verifiche cui sono tenute le amministrazioni comunali nell&#8217;approvazione delle varianti urbanistiche di cui al DPR 160\/2010. L&#8217;articolo \u00e8 stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2018.<\/p>\n<p><strong>Industria, ampliamenti facilitati<\/strong><br \/>\nI giudici aprono alla variante semplificata anche per estendere l\u2019attivit\u00e0 esistente<\/p>\n<p>\u00c8 ammissibile il ricorso alla variante semplificata, disciplinata dal DPR 160\/2010, nel caso di ampliamento di uno stabilimento esistente, che per forza di cose non pu\u00f2 essere fatto altrove. \u00c8 quanto statuisce il TAR Brescia con la recente sentenza n. 180 del 14 febbraio 2018 che precisa che i Comuni, in queste circostanze, non sono tenuti a effettuare indagini approfondite sulla possibilit\u00e0 di ritrovare altrove l\u2019area e quindi motivare conseguentemente.<br \/>\nLa variante semplificata. Si tratta di un istituto gi\u00e0 previsto dall\u2019articolo 5 del dpr 447\/1988, poi trasfuso nell\u2019art. 8 del dpr 160\/2010 con cui Il legislatore ha voluto introdurre una misura di semplificazione urbanistica per agevolare l\u2019inserimento di strutture produttive nel territorio comunale.<br \/>\nI presupposti per ricorrere all\u2019istituto della variante semplificata sono due:<br \/>\n\u2022\tl\u2019assenza o l\u2019insufficienza di aree destinate all&#8217;insediamento di impianti produttivi nel piano regolatore;<br \/>\n\u2022\tl\u2019esistenza di un progetto determinato volto all\u2019attivazione di un\u2019attivit\u00e0 produttiva.<br \/>\nIn presenza di questi presupposti, colui che vuole insediare in una data area del territorio comunale una attivit\u00e0 produttiva (o vuole ampliarla) pu\u00f2 attivare la procedura dell\u2019articolo 8 del DPR 160\/2010 (che in alcune regioni viene maggiormente dettagliata attraverso previsioni regionali) in luogo della pi\u00f9 complessa procedura ordinaria, che vuole l\u2019approvazione di una variante urbanistica secondo il medesimo iter stabilito dalla normativa regionale per l\u2019approvazione del piano regolatore .<br \/>\nLa procedura semplificata, invece, si articola secondo un modello pi\u00f9 snello che si concentra nello svolgimento di una conferenza di servizi, in seduta pubblica, cui partecipano le amministrazioni interessate, inclusa la Regione. Qualora la conferenza di servizi approva la variazione dello strumento urbanistico e includa l&#8217;assenso del rappresentante regionale, il verbale viene votato in Consiglio Comunale.<br \/>\nDubbi interpretativi. Nella prassi si registra una tendenza ad allargare le maglie applicative della procedura semplificata e, per questo, la giurisprudenza \u00e8 stata spesso chiamata a intervenire valutando, caso per caso, se il ricorso al modulo dell\u2019articolo 8 del DPR 160\/2010 fosse legittimo o meno.<br \/>\nNel caso esaminato dal TAR Brescia, il profilo di diritto su cui si sono espressi i giudici ha riguardato la possibilit\u00e0 che anche gli ampliamenti alle attivit\u00e0 esistenti possano beneficiare del regime di variante semplificata. Connesso a questa possibilit\u00e0 \u201castratta\u201d si pone il tema, di maggior rilievo pratico, del tipo di accertamenti cui sono tenute le amministrazioni comunali nel caso, appunto, di ampliamenti: sono tenute a un controllo di dettaglio circa la sufficienza di standard sull\u2019intero territorio comunale o, invece, possono condurre una istruttoria limitata al singolo progetto che richiede la variante? Il TAR Brescia aderisce a questa seconda ipotesi.<br \/>\nCarattere eccezionale. Il punto di partenza per la valutazione del TAR \u00e8 che la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale e non pu\u00f2 essere trasformata in una modalit\u00e0 \u201cordinaria\u201d di variazione dello strumento urbanistico, come ribadito costantemente dai giudici.<br \/>\nQuesto istituto non pu\u00f2, quindi, trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma. Sicch\u00e9 i Comuni hanno l\u2019obbligo di accertare con precisione l\u2019esistenza di questi presupposti, in modo oggettivo, in relazione al singolo progetto (Consiglio di Stato, sez. IV, 20\/10\/2016 n. 4380; Consiglio di Stato, sez. IV \u2013 26\/9\/2017 n. 4473).<br \/>\nLa sentenza del Tar Brescia, pur ricordando e aderendo a questi principi, mette in relazione il concetto di \u201cinsufficienza\u201d con la ratio della normativa, ossia il favor verso lo sviluppo delle attivit\u00e0 produttive.<br \/>\nPartendo dall\u2019assunto per cui la nozione di &#8220;attivit\u00e0 produttive&#8221; comprende tutte le attivit\u00e0 di impresa, il TAR Brescia ne fa derivare il principio per cui l\u2019utilizzo della variante semplificata, oltre che per impianti ancora da realizzare, deve intendersi legittimo anche per l&#8217;ampliamento di edifici gi\u00e0 esistenti.<br \/>\nQuindi, il presupposto dell\u2019impossibilit\u00e0 di reperire aree deve essere puntualizzato e riferito allo specifico progetto per cui viene avviata la procedura semplificata (TAR Catania, Sez. I, n. 2103 del 30 luglio 2015 e CGA Sicilia \u2013 23\/12\/2016 n. 479).<br \/>\nIl TAR Brescia aderendo a questa impostazione ha quindi evidenziato che l\u2019iter istruttorio che deve sostenere la variante deve contemperare anche l\u2019interesse del privato (e quindi la fattibilit\u00e0 dello specifico progetto) tesa a favorire una comoda ed efficace espansione dell\u2019attivit\u00e0 produttiva e, per tale ragione, \u00e8 irrilevante che nel territorio comunale vi siano altre aree produttive, atteso che l\u2019ampliamento presuppone necessariamente la costruzione nelle vicinanze dell\u2019attivit\u00e0 esistente. <\/p>\n<p><strong>Variante semplificata <\/strong><br \/>\n\u00c8 una procedura di variante urbanistica pi\u00f9 snella rispetto alla ordinaria, \u00e8 disciplinata dall\u2019articolo dell\u2019art. 8 del DPR 160\/2010 e si applica all\u2019insediamento di strutture produttive. Per poter ricorrere a questo strumento occorre che sia dimostrata l\u2019assenza o l\u2019insufficienza di aree destinate all&#8217;insediamento di impianti produttivi nel territorio comunale.<br \/>\nSono escluse dalla procedura semplificata le procedure afferenti medie e grandi strutture di vendita.<br \/>\n<strong><br \/>\nStop alla cessione di aree standard a danno dei privati<\/strong><br \/>\nLa sentenza del TAR Brescia (n. 180 del 14 febbraio 2018) ha analizzato i poteri della PA nella regolamentazione delle aree produttive, sotto molteplici punti di vista. Se da un lato ha fornito una lettura del tipo di istruttoria in caso di variante semplificata per ampliamenti di attivit\u00e0 produttive, dall\u2019altro ha  chiarito quali limiti incontra la PA che, al contrario, agisce su situazioni consolidate che garantiscono un esercizio ordinato dell\u2019attivit\u00e0 produttiva.<br \/>\nIn particolare, il TAR Brescia ha valutato quali sono  i presupposto per il Comune di cedere aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici e della conseguente tutela dei privati che su di esse facevano affidamento.<br \/>\nNel dettaglio, nel caso portato all\u2019attenzione dei giudici lombardi, il ricorrente lamentava che l\u2019alienazione di aree standard ad un terzo aveva limitato fortemente l\u2019operativit\u00e0 della propria azienda, atteso che queste aree (utilizzate per parcheggi e spazi di manovra) consentivano uno svolgimento ordinario dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale.<br \/>\nIn questo caso l\u2019attenzione dei giudici lombardi si \u00e8 focalizzata sulle aspettative dei privati che esercitano attivit\u00e0 produttive, tutelandole rispetto ad attivit\u00e0 della PA che non sono supportate da valide argomentazioni e non sono l\u2019espressione di una tutela dell\u2019interesse pubblico.<br \/>\nIl TAR, infatti, pur ribadendo che &#8211; in astratto \u2013 i Comuni possono disporre la cessione a terzi di un\u2019area classificata come standard ha chiarito, tuttavia, che l\u2019alienazione di questo tipo di aree deve osservare un duplice ordine di condizioni, ossia che: (a) l\u2019interesse pubblico sia correttamente individuato, e (b) i cambiamenti incidano in modo tollerabile sulle situazioni consolidate dei lottizzanti o degli aventi causa (in questo senso, anche T.A.R. Lombardia, sez. I, 4\/9\/2017 n. 1077 e n. 193 del 31\/1\/2011).<br \/>\nL\u2019alienazione di immobili comunali pu\u00f2 comportare il parziale sacrificio di utilit\u00e0 per i privati che beneficiavano della precedente sistemazione degli spazi pubblici. Ma la diminuzione di utilit\u00e0 non deve portare all\u2019azzeramento dell\u2019interesse a proseguire l\u2019attivit\u00e0 produttiva in assenza di adeguati servizi pubblici. In altri termini, il sacrificio del privato non deve essere irragionevole e sproporzionato.<br \/>\nCi\u00f2 accade quando dalla cessione di aree standard derivi una lacuna di spazi sufficienti, o l\u2019impossibilit\u00e0 di riconvertire spazi dedicati ad altre funzioni.<br \/>\nIn capo al Comune sussiste quindi l\u2019obbligo di contemperare l\u2019interesse pubblico (che nella cessione di aree consiste solitamente nella valorizzazione monetaria del patrimonio comunale) e quelli dei privati, che consistono nel continuare ad esercitare le proprie attivit\u00e0 produttive.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo di seguito l&#8217;articolo a firma di Carmen Chierchia sulle posizioni giurisprudenziali relative alle verifiche cui sono tenute le amministrazioni comunali nell&#8217;approvazione delle varianti urbanistiche di cui al DPR 160\/2010. 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