{"id":1824,"date":"2018-01-11T09:50:41","date_gmt":"2018-01-11T09:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1824"},"modified":"2019-10-25T10:15:53","modified_gmt":"2019-10-25T10:15:53","slug":"leasing-finanziario-ecco-le-novita-della-legge-124-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2018\/01\/11\/leasing-finanziario-ecco-le-novita-della-legge-124-2017\/","title":{"rendered":"Leasing finanziario, ecco le novit\u00e0 della legge 124\/2017"},"content":{"rendered":"<p><strong>L\u2019operazione di leasing finanziario<\/strong> pu\u00f2 essere genericamente definita come un\u2019operazione in cui un soggetto (concedente), su indicazione di un altro soggetto (utilizzatore), acquista o fa costruire da un terzo, un bene mobile o immobile affinch\u00e9 l\u2019utilizzatore se ne serva per un determinato periodo a fronte del pagamento di un <strong>canone periodico e con possibilit\u00e0 di acquistarlo al termine del contratto<\/strong> (diritto di opzione) mediante il pagamento di un prezzo prestabilito (prezzo di opzione).<\/p>\n<p>Prima dell\u2019entrata in vigore della <strong>Legge 4 agosto 2017, n. 124<\/strong> (<strong><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/08\/14\/17G00140\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u201cLegge annuale per il mercato e la concorrenza\u201d, in Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189<\/a><\/strong>), avvenuta in data 29 agosto 2017, il contratto di leasing finanziario (o di locazione finanziaria) veniva considerato un contratto atipico, cio\u00e8 un contratto non appartenente ad alcuno dei tipi espressamente regolati dal nostro ordinamento.<\/p>\n<p>Il contratto di leasing finanziario, assai diffuso nella prassi commerciale, non \u00e8 stato per il vero del tutto ignorato dal legislatore: alcuni riferimenti a tale contratto erano gi\u00e0 stati introdotti dal legislatore al fine di regolarne specifici aspetti (ad esempio, al fine di disciplinare le relative conseguenze in sede fallimentare), senza che fosse per\u00f2 introdotta una disciplina organica. Da ultimo, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilit\u00e0 2016) \u00e8 stata introdotta una disciplina specifica in tema di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale.<\/p>\n<p>L\u2019atipicit\u00e0 del contratto di leasing finanziario (e, pertanto, l\u2019assenza di una definizione generale e di una disciplina organica) ha comportato la necessit\u00e0, per la giurisprudenza e la dottrina, di elaborare <strong>un sistema di regole coerente<\/strong>, volto principalmente a disciplinare le vicende patologiche del rapporto contrattuale e a riequilibrare il rapporto contrattuale in caso di pattuizioni ritenute non compatibili con il nostro ordinamento, mutuando la disciplina di alcuni tipi contrattuali del nostro codice civile.<\/p>\n<p>In particolare, la giurisprudenza, con un ragionamento fermamente contestato dalla dottrina, tradizionalmente <strong>distingue fra due tipi di leasing finanziario<\/strong>: il <strong>leasing di godimento<\/strong> e il <strong>leasing traslativo<\/strong>. Nel leasing di godimento, il contratto avrebbe a oggetto <strong>beni la cui prevedibile vita economica \u00e8 coincidente con la durata negoziale<\/strong> e il cui <strong>valore residuo, al termine del contratto, \u00e8 modesto<\/strong>; pertanto, al termine del contratto, l\u2019utilizzatore <strong>non avr\u00e0 interesse all\u2019acquisto<\/strong> del bene attraverso l\u2019esercizio del diritto di opzione. Nel leasing traslativo, invece, il contratto avrebbe a oggetto <strong>beni la cui vita economica eccede la durata del contratto e che conservano al termine del contratto un valore rilevante<\/strong>; pertanto, al termine del contratto l\u2019utilizzatore avr\u00e0 interesse a esercitare l\u2019opzione e ad acquistare il bene, il cui valore residuo sar\u00e0 superiore al prezzo di opzione (in questo caso, \u00e8 stato ritenuto che l\u2019importo dei canoni periodici costituisca in parte anche il corrispettivo del futuro trasferimento).<\/p>\n<p>In ragione delle caratteristiche delle due operazioni sopra delineate e al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di risoluzione per inadempimento dell\u2019utilizzatore, la giurisprudenza ha ritenuto che:<\/p>\n<ul>\n<li>nel primo caso debba applicarsi in via analogica l\u2019art. 1458, comma 1, seconda parte, c.c. (che prevede, per i contratti ad esecuzione continuata e periodica, l\u2019irretroattivit\u00e0 della risoluzione fra le parti), e pertanto l\u2019utilizzatore non avr\u00e0 diritto alla restituzione dei canoni pagati durante la vigenza del contratto;<\/li>\n<li>nel secondo caso debba invece applicarsi per analogia il disposto di cui all\u2019art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della propriet\u00e0 e pertanto il concedente dovr\u00e0 restituire i canoni percepiti durante l\u2019esecuzione del contratto ma avr\u00e0 diritto a un equo compenso per l\u2019uso della cosa da parte dell\u2019utilizzatore, oltre al risarcimento del danno (con possibilit\u00e0 per il giudice di ridurre l\u2019eventuale indennit\u00e0 che sia stata predeterminata in sede di contratto).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>La nuova definizione di leasing finanziario<\/h3>\n<p>L\u2019art. 1, comma 136, L. 124\/2017 introduce <strong>un\u2019unica definizione di contratto di locazione finanziaria<\/strong>: \u201cPer locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l\u2019intermediario finanziario iscritto nell\u2019albo di cui all\u2019articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell\u2019utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l\u2019utilizzatore ha diritto di acquistare la propriet\u00e0 del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l\u2019obbligo di restituirlo\u201d.<\/p>\n<p>La formulazione utilizzata dal legislatore <strong>riprende in gran parte la definizione gi\u00e0 utilizzata nella Legge n. 208\/2015<\/strong> in tema di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, con l\u2019ovvia differenza che nel nuovo disposto normativo <strong>il riferimento \u00e8 a qualsiasi bene<\/strong>. Si rileva che in entrambi i casi, perch\u00e9 possa sussistere l\u2019ipotesi tipica prevista dal legislatore, occorre che il concedente sia<strong> una banca o un intermediario finanziario iscritto nell\u2019apposito albo<\/strong>. Ulteriore elemento caratterizzante della fattispecie \u00e8 l\u2019assunzione di <strong>\u201ctutti i rischi, anche di perimento\u201d in capo all\u2019utilizzatore<\/strong>. I primi commentatori segnalano come, alla luce di tale elemento, potranno ritenersi valide clausole che pongano in capo all\u2019utilizzatore anche il rischio di mancata consegna del bene; per la stessa ragione, il concedente rimarr\u00e0 esente da ogni responsabilit\u00e0 per vizi della cosa. Le restanti disposizioni della L. 124\/2017 in tema di leasing finanziario (art. 1, commi 137-140), sono interamente dedicate <strong>all\u2019ipotesi di risoluzione per inadempimento dell\u2019utilizzatore<\/strong>.<\/p>\n<p>Al fine di meglio apprezzare le novit\u00e0 introdotte dalla L. 124\/2017, pare utile rammentare brevemente i precedenti interventi legislativi in materia. Anzitutto, l\u2019art. 74-quater del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare), introdotto dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, prevede che in caso di fallimento dell\u2019utilizzatore, si applichi l\u2019art. 72 Legge Fallimentare e pertanto tale fallimento non sar\u00e0 causa di scioglimento automatico del contratto ma sar\u00e0 il curatore a scegliere se subentrare nel contratto o se sciogliersi dallo stesso. La norma prevede altres\u00ec che in caso di scioglimento il concedente avr\u00e0 diritto alla restituzione del bene, ma sar\u00e0 tenuto a versare alla curatela \u201cl\u2019eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale\u201d, fermo il diritto ad \u201cinsinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene\u201d. Analoga previsione \u00e8 contenuta all\u2019art. 169-bis, comma 5, in tema di concordato preventivo. Il meccanismo previsto dalla Legge Fallimentare \u00e8 stato oggetto di tentativi di applicazione analogica al di fuori del contesto del fallimento, tuttavia la giurisprudenza ha sempre escluso tale possibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Con specifico riferimento alla locazione finanziaria di <strong>immobile da adibire ad abitazione principale<\/strong>, la Legge n. 208\/2015 ha previsto un meccanismo di risoluzione per inadempimento non dissimile da quanto previsto dall\u2019art. 72-quater Legge Fallimentare, prevedendo che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e sar\u00e0 tenuto a corrispondere all\u2019utilizzatore \u201cquanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l\u2019esercizio dell\u2019opzione finale di acquisto. L\u2019eventuale differenza negativa \u00e8 corrisposta dall\u2019utilizzatore al concedente\u201d. La Legge n. 208\/2015 precisa che nell\u2019attivit\u00e0 di vendita o ricollocazione del bene, il concedente dovr\u00e0 attenersi a criteri di trasparenza e pubblicit\u00e0 nei confronti dell\u2019utilizzatore.<\/p>\n<p>Rispetto ai precedenti interventi normativi, si rileva anzitutto che la Legge n. 124\/2017 introduce una <strong>predeterminazione della gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento che potr\u00e0 dar luogo a risoluzione<\/strong>. Segnatamente, il comma 137 prevede che \u201ccostituisce grave inadempimento dell\u2019utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria\u201d. La valutazione della gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento, pertanto, non \u00e8 pi\u00f9 rimessa all\u2019apprezzamento del giudice secondo i parametri codicistici (art. 1455 c.c.) ma viene determinata ex ante secondo il parametro legislativo sopra descritto.<\/p>\n<p>Quanto alle conseguenze della risoluzione per inadempimento, il meccanismo ricalca, con alcune differenze, quello dei precedenti interventi normativi. Si prevede infatti che il concedente \u201cha diritto alla restituzione del bene ed \u00e8 tenuto a corrispondere all\u2019utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte la somma pari all\u2019ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l\u2019esercizio dell\u2019opzione finale di acquisto, nonch\u00e9 le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell\u2019utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene \u00e8 inferiore all\u2019ammontare dell\u2019importo dovuto dall\u2019utilizzatore a norma del periodo precedente\u201d. Previsioni pi\u00f9 puntuali sono poi introdotte dal comma 139 in merito alla procedura di vendita, ove si prevede che il concedente dovr\u00e0 far riferimento ai valori risultante da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzate ovvero, ove ci\u00f2 non fosse possibile, alla stima effettuata da un perito indipendente; si precisa inoltra che il concedente dovr\u00e0 attenersi a criteri di celerit\u00e0, trasparenza e pubblicit\u00e0 \u201cadottando modalit\u00e0 tali da consentire l\u2019individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell\u2019utilizzatore\u201d.<\/p>\n<p>Il comma 140 prevede espressamente che restano ferme le previsioni di cui all\u2019art. 72-quater Legge Fallimentare mentre si applicano, in caso di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale, le relative previsioni della L. 208\/2015. A quest\u2019ultimo riguardo, si ricorda che l\u2019articolo 1, comma 79, L. 208\/2015 prevede la possibilit\u00e0 per l\u2019utilizzatore di richiedere, per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, a fronte di situazioni specificamente individuate dalla norma e relative alla cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><strong>L\u2019operazione di leasing finanziario<\/strong> pu\u00f2 essere genericamente definita come un\u2019operazione in cui un soggetto (concedente), su indicazione di un altro soggetto (utilizzatore), acquista o fa costruire da un terzo, un bene mobile o immobile affinch\u00e9 l\u2019utilizzatore se ne serva per un determinato periodo a fronte del pagamento di un <strong>canone periodico e con possibilit\u00e0 di acquistarlo al termine del contratto<\/strong> (diritto di opzione) mediante il pagamento di un prezzo 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