{"id":1818,"date":"2017-12-21T17:36:08","date_gmt":"2017-12-21T17:36:08","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1818"},"modified":"2019-10-25T10:17:44","modified_gmt":"2019-10-25T10:17:44","slug":"liquidazione-fondi-immobiliari-contenziosi-vi-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2017\/12\/21\/liquidazione-fondi-immobiliari-contenziosi-vi-parte\/","title":{"rendered":"Liquidazione fondi immobiliari: contenziosi \u2013 VI parte"},"content":{"rendered":"<p>Nel sesto appuntamento sulla liquidazione dei fondi immobiliari, Francesco Calabria ci parla delle questioni che hanno generato contenziosi sull&#8217;argomento.<\/p>\n<p>Per concludere l&#8217;analisi, vale la pena fare qualche cenno alla gestione delle posizioni contenziose delle quali un FIA in liquidazione potrebbe essere parte, distinguendo tra cause gi\u00e0 pendenti e cause minacciate. In questa sede il discorso \u00e8 limitati ai contenziosi civili, ma il ragionamento a livello di principio pu\u00f2 essere senz&#8217;altro esteso anche ai giudizi amministrativi e tributari, nonch\u00e9 agli eventuali contenziosi in sede arbitrale.<\/p>\n<p>La distinzione tra giudizi gi\u00e0 avviati e cause solo minacciate \u00e8 rilevante, in quanto, nel primo caso, gli effetti della liquidazione del Fondo dovranno essere gestiti attraverso gli strumenti del diritto processuale, mentre nel secondo caso i diritti controversi saranno parte integrante della mappatura dei rapporti da effettuare nell&#8217;ambito della <em>due diligence <\/em>&#8220;liquidatoria&#8221; e potranno essere trattati mediante l&#8217;uso di strumenti del diritto sostanziale.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i contenziosi minacciati, laddove la mappatura evidenziasse un rischio concreto di promozione del giudizio da parte di un terzo, ovvero, nel caso di posizioni attive, emergesse la necessit\u00e0\/opportunit\u00e0 di promuovere giudizi verso terzi (es., recupero di morosit\u00e0 da conduttori o ex conduttori degli immobili del FIA), la SGR, a meno che non proceda alla cessione del diritto controverso, sar\u00e0 pressoch\u00e9 obbligata ad appostare fondi di garanzia per le potenziali passivit\u00e0 derivanti dal giudizio (incluse le spese legali e di difesa), ovvero a munirsi di una polizza di tipo &#8220;CLI&#8221;. In tal caso, \u00e8 altres\u00ec ipotizzabile l&#8217;assunzione dell&#8217;impegno verso i partecipanti ad una distribuzione differita dell&#8217;eventuale attivo risultante all&#8217;esito del giudizio, dedotti i costi non recuperabili. Verosimilmente, l&#8217;applicazione di un siffatto meccanismo \u00e8 particolarmente problematica nell&#8217;ambito della liquidazione dei fondi <em>retail<\/em>, ove tuttavia \u00e8 immaginabile che la SGR si tuteli richiedendo apposita autorizzazione dalla Banca d&#8217;Italia in merito alle misure di gestione dei contenziosi minacciati.<\/p>\n<p>Per quanto viceversa riguarda i contenziosi pendenti, \u00e8 tuttora incerto se l&#8217;estinzione del FIA determini l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 110 Cod. Proc. Civ., che dispone la successione nel processo &#8220;<em>quando la parte vien meno per morte o per altra causa<\/em>&#8220;, essendovi precedenti giurisprudenziali contrastanti. Alcune pronunce, infatti, hanno ritenuto &#8211; correttamente, ad avviso di chi scrive &#8211; il fenomeno estintivo sussumibile nelle &#8220;altre cause&#8221; contemplate dalla norma e dichiarato l&#8217;interruzione del processo a norma degli artt. 299 e 300 Cod. Proc. Civ.; altre, viceversa, hanno negato l&#8217;interruzione e disposto la prosecuzione del giudizio con la SGR come parte. Tali incertezze sono evidentemente frutto del riverbero, in sede giudiziale, della sopra ricordata diatriba sulla natura giuridica dei fondi, ed \u00e8 auspicabile che il legislatore intervenga in materia di liquidazione anche dettando disposizioni di carattere processuale.<\/p>\n<p>L&#8217;urgenza dell&#8217;intervento legislativo, gi\u00e0 sottolineata in chiusura del precedente paragrafo 3, con riferimento specifico ai riverberi in sede processuale, si apprezza immediatamente dalla mera lettura dei principi di diritto recentemente affermati da due sentenze della Suprema Corte, che vale la pena di seguito riportate:<strong>&#8220;<\/strong><em>Poich\u00e9, a seguito dell&#8217;estinzione della societ\u00e0, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virt\u00f9 del quale l&#8217;obbligazione della societ\u00e0 non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, \u201cpendente societate\u201d, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, l&#8217;effettiva liquidazione e ripartizione dell&#8217;attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza &#8211; se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonch\u00e9 limite) della responsabilit\u00e0 di ciascuno dei successori &#8211; non pu\u00f2 per\u00f2 anche ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualit\u00e0 stessa di successore e, correlativamente, della legittimazione \u201cad causam\u201d ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell&#8217;articolo 110 c.p.c. Sono sempre i soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori gi\u00e0 facenti capo alla societ\u00e0 cancellata, ma non definiti all&#8217;esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione<\/em>&#8221; (Cass., sez. trib., 16 giugno 2017 n. 15035).In buona sostanza, come gi\u00e0 evidenziato sopra al paragrafo 3 in relazione ai rapporti di diritto sostanziale, anche l&#8217;analisi dei risvolti processuali testimonia come l&#8217;assenza di un compiuto sistema normativo volto a presidiare le responsabilit\u00e0 civili post-liquidazione dei FIA immobiliari, se pu\u00f2 trovare una risposta teorica (quasi) appagante nel ricorso all&#8217;applicazione analogica della disciplina delle societ\u00e0 commerciali, lascia sul tappeto, per l&#8217;operatore pratico del diritto, una cospicua serie di problemi irrisolti, che rischiano di minare per sempre la possibile futura genesi di FIA immobiliari quotati, nei quali le &#8220;liquidazioni negoziate&#8221; &#8211; per cos\u00ec dire &#8211; sono di realizzazione estremamente ardua, con il risultato finale di allontanare sempre di pi\u00f9 lo strumento &#8220;fondo immobiliare&#8221; dalla <em>mission <\/em>originaria di strumento per la raccolta e gestione del pubblico risparmio.<\/p>\n<p>Trasportando i principi di diritto appena richiamati nel mondo dei FIA immobiliari, e ipotizzando che l&#8217;art. 110 Cod. Proc. Civ. trovi applicazione, si aprirebbe dunque uno scenario assai problematico, in quanto, con l&#8217;estinzione, il FIA &#8211; al pari di qualunque altra societ\u00e0 commerciale &#8211; perderebbe ogni legittimazione processuale. Pertanto, ipotizzando l&#8217;applicazione della prima delle massime sopra riportate, se ne dovrebbe concludere che il creditore del FIA estinto rimasto insoddisfatto, magari senza neppure sapere della liquidazione, che notifichi l&#8217;atto introduttivo di un giudizio alla SGR (unica controparte ad egli nota), rischierebbe di avviare un contenzioso inutile, in quanto la SGR avrebbe facile gioco nell&#8217;eccepire l&#8217;avvenuta estinzione del FIA per vanificare l&#8217;iniziativa del terzo (salva, s&#8217;intende, la eventuale responsabilit\u00e0 della SGR medesima, anche in quanto liquidatore del FIA). E se questa \u00e8, per cos\u00ec dire, la <em>pars destruens <\/em>del discorso, ancora pi\u00f9 problematici sarebbero i risvolti pratici derivanti dall&#8217;applicazione della <em>pars costruens<\/em>, di cui alla seconda delle massime riportate. Difatti, il medesimo creditore di cui sopra, non potendosi come detto rivolgere alla SGR (in astratto), avrebbe l&#8217;onere di chiamare in giudizio gli ex quotisti del FIA liquidato, a prescindere dall&#8217;esistenza di un attivo finale di liquidazione e, quindi, delle concrete speranze di pagamento. \u00c8 fin troppo agevole immaginare quanto possa essere oneroso effettuare un&#8217;indagine di questo tipo, soprattutto per i creditori di modeste dimensioni (si immagini tutto il mondo degli artigiani e piccole imprese fornitori di servizi complementari agli immobili).<\/p>\n<p>&#8220;<em>La cancellazione dal registro delle imprese ha l&#8217;effetto costitutivo dell&#8217;irreversibile estinzione della societ\u00e0 anche in presenza di rapporti non ancora definiti e la societ\u00e0 estinta per cancellazione non pu\u00f2 agire n\u00e9 essere convenuta in causa (articolo 2495 c.c., comma 2); pertanto, se l&#8217;atto introduttivo del giudizio \u00e8 notificato a persona giuridicamente inesistente per perdita di capacit\u00e0 giuridica, la sentenza \u00e8 affetta da nullit\u00e0<\/em>&#8221; (Cass., sez. III, 20 giugno 2017 n. 15179).<\/p>\n<p>Il pi\u00f9 comune rimedio al rischio che la SGR rimanga invischiata nel contenzioso pendente anche dopo la liquidazione del Fondo, quando praticabile, \u00e8 la cessione del diritto controverso. In tal caso, trova applicazione l&#8217;art. 111 Cod. Proc. Civ. Secondo tale disposizione, il processo prosegue in linea di principio tra le parti originarie, ma, in ogni caso, il successore a titolo particolare pu\u00f2 intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, la parte originaria pu\u00f2 essere estromessa dal processo stesso. \u00c8 peraltro comune, nell&#8217;ambito di una procedura di liquidazione negoziata, laddove il FIA in scadenza sia parte di contenziosi, prevedere un meccanismo contrattuale di subentro dell&#8217;avente causa del fondo estinto nei giudizi pendenti, normalmente con l&#8217;obbligo a carico di quest&#8217;ultimo di intervenire nel processo e di fare quanto possibile per ottenere l&#8217;estromissione della SGR o, nel caso in cui tale estromissione non fosse realizzabile, fornendo alla SGR piena manleva in merito a tutte le attivit\u00e0 processuali compiute.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel sesto appuntamento sulla liquidazione dei fondi immobiliari, Francesco Calabria ci parla delle questioni che hanno generato contenziosi sull&#8217;argomento.<\/p>\n<p>Per concludere l&#8217;analisi, vale la pena fare qualche cenno alla gestione delle posizioni contenziose delle quali un FIA in liquidazione potrebbe essere parte, distinguendo tra cause gi\u00e0 pendenti e cause minacciate. 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