{"id":1813,"date":"2017-12-01T12:36:07","date_gmt":"2017-12-01T12:36:07","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1813"},"modified":"2019-10-25T10:18:27","modified_gmt":"2019-10-25T10:18:27","slug":"oneri-da-ricalcolare-in-caso-di-errori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2017\/12\/01\/oneri-da-ricalcolare-in-caso-di-errori\/","title":{"rendered":"Oneri da ricalcolare in caso di errori"},"content":{"rendered":"<p>Pubblichiamo di seguito gli articoli di Carmen Chierchia, apparsi su Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2017 sulla recente giurisprudenza relativa alla rideterminazione degli oneri concessori.<\/p>\n<p>Oneri da ricalcolare in caso di errori<br \/>\nGli oneri di urbanizzazione possono essere restituiti o ricalcolati anche dopo il versamento.<br \/>\nSia il privato sia il Comune, a certe condizioni, chiedere la restituzione o l\u2019integrazione di quanto versato. \u00c8 quanto statuito dal Consiglio di Stato con una sentenza (la 4515 del 27 settembre 2017) che ha ricordato come le originarie determinazioni possano sempre essere rivisitate, se affette da errori.<br \/>\nIl contributo concessorio \u00e8 determinato con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che le Regioni definiscono per classi di Comuni.<br \/>\nPer il rilascio di uno specifico permesso di costruire, il computo degli oneri dovuti \u00e8 effettuato dal Comune che, applicando i coefficienti indicati nella tabella e parametrandoli al progetto presentato dal privato (tipologia di intervento, destinazione d\u2019uso, numero di metri quadrati assentiti),<br \/>\ndetermina l\u2019ammontare finale del contributo dovuto.<br \/>\nLe correzioni Il Consiglio di Stato ha chiarito che la determinazione comunale che esprime il computo degli oneri \u00abobbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l\u2019amministrazione comunale si limita ad applicare detti parametri \u00abe, per questo ne esclude ogni discrezionalit\u00e0 applicativa. La determinazione degli oneri, quindi, \u00e8 espressione non di un potere autoritativo bens\u00ec di un potere paritetico tra Comune e privato. \u00c8 proprio sulla natura paritetica dell\u2019atto comunale che si fonda il diritto di rideterminazione futura degli oneri: essendo un atto paritetico, l\u2019amministrazione pu\u00f2 apportarvi rettifiche. E tali modifiche possono essere sia a favore del privato che dell\u2019 amministrazione.<br \/>\nI tempi Fino a quando l\u2019amministrazione (o il privato) possono richiedere nuovi conteggi? Sul punto la giurisprudenza \u00e8 chiara: le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l\u2019esistenza o l\u2019entit\u00e0 di una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.<br \/>\nPer questo, la domanda pu\u00f2 essere proposta nel termine della prescrizione ordinaria: dieci anni che decorrono da quando il credito pu\u00f2 esser fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione (Tar Firenze, 14 febbraio 2017 n. 261).<br \/>\nLa domanda per chiedere la restituzione o l\u2019integrazione degli oneri viaggia, quindi, su un binario diverso rispetto ai diritti connessi al permesso di costruire: sar\u00e0 possibile, infatti, proporla anche se non \u00e8 stata proposta impugnativa del provvedimento impositivo del contributo o del permesso di costruire.<br \/>\nNella pratica accade che la determinazione del contributo viene resa nota al privato che ha chiesto il titolo edilizio con una comunicazione preventiva, in cui si determina l\u2019importo, si indica la possibilit\u00e0 di rateizzazione e si annuncia che, una volta pagato il contributo (in misura completa o rateizzata), sar\u00e0 emesso il permesso di costruire. Pu\u00f2, quindi, succedere che, un privato che, attendendo un permesso di costruire, si veda attribuire un contributo di costruzione che non ritiene legittimo, proceda al pagamento, ritiri il permesso e avvii i lavori.<br \/>\nEntro dieci anni dal permesso, poi, potr\u00e0 sempre proporre la domanda per la restituzione di quanto dovuto (o della parte che non ritiene legittima) senza che possa essergli validamente opposta la mancata impugnativa del permesso di costruire. Stesso principio per i Comuni: possono notificare ai titolari del permesso una nuova comunicazione di correzione dell\u2019importo computato.<br \/>\nDall\u2019assunto per cui la determinazione del contributo deve necessariamente seguire criteri e limiti determinati dalla legge deriva che la delibera comunale che determina gli importi degli oneri concessori \u00e8 sottratta all\u2019obbligo di motivazione (Consiglio di Stato, 30 ottobre 2017, n. 4989) e che non sono possibili accordi privati di natura contrattuale volti a disciplinare la definizione pattizia dell\u2019ammontare, in difformit\u00e0 dai canoni di legge (Tar Napoli, n. 4132 del 1\u00b0 settembre 2016).<\/p>\n<p>Sono esentate le opere pubbliche  e in convenzione<br \/>\npNon tutti i permessi di costruire sono onerosi: il Testo unico dell\u2019edilizia (Dpr 380\/2001) elenca, all\u2019articolo 17, i casi in cui il ritiro del titolo abilitativo \u00e8 gratuito o \u00e8 soggetto a pagamento ridotto.<br \/>\nTra le varie fattispecie, il contributo di costruzione non \u00e8 dovuto \u00abper gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonch\u00e9 per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici\u00ab. Si tratta di ipotesi che si verificano spesso nella prassi, atteso che a questa previsione normativa sono connesse le attivit\u00e0 degli sviluppatori di piani attuativi, dei concessionari pubblici, dei promotori di project financing e, in genere, dei privati che \u2013 sostituendosi alla pubblica amministrazione \u2013 realizzano opere pubbliche o di interesse pubblico.<br \/>\nLa giurisprudenza ha affinato i criteri selettivi per la verifica dell\u2019appartenenza o meno a questa categoria. Per accedere all\u2019esenzione dal contributo concessorio, infatti, occorrono due profili, uno di carattere oggettivo e uno soggettivo.<br \/>\nIl requisito oggettivo impone di focalizzare l\u2019attenzione sull\u2019opera per cui si richiede il permesso edilizio: questa deve essere esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell\u2019intera collettivit\u00e0; non \u00e8 sufficiente, quindi, che l\u2019opera sia legata a un interesse generale da un nesso di mera strumentalit\u00e0 (Consiglio di Stato, sentenza 7 luglio 2014, n. 3421).<br \/>\nPi\u00f9 articolata \u00e8 la disamina di chi \u00e8 il soggetto che, realizzando opere pubbliche o di interesse pubblico, non sia soggetto al pagamento degli oneri. Certamente, le pubbliche amministrazioni e i privati che realizzano opere di<br \/>\nurbanizzazione. Ma il concetto di \u201cprivato\u201d tende ad allargarsi nella lettura giurisprudenziale: si \u00e8 riconosciuta l\u2019esenzione anche per coloro che realizzano \u201copere di interesse generale\u201d (non solo opere di urbanizzazione tout court) che, tuttavia, siano legati alla Pa da particolari vincoli contrattuali.<br \/>\nPer l\u2019esenzione, lo strumento contrattuale che lega le parti deve consentire anche formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all\u2019ente per conto del quale il privato opera (Tar Milano, sentenza n. 1502 del 25 agosto 2016). Tra gli esempi di vincoli contrattuali ricorre certamente la sottoscrizione di una convenzione con la Pa per realizzare infrastrutture pubbliche. La costruzione di queste opere, specialmente se localizzate in zone destinate a servizi pubblici dai piani regolatori, sarebbe normalmente riservata alla mano pubblica e il privato esecutore, in virt\u00f9 di convenzionamento, diventa un esecutore per conto della Pa, beneficiando, cos\u00ec, dell\u2019esenzione (Tar Firenze, sentenza 2 novembre 2016, n. 1570).<br \/>\nPer gli edifici destinati ad ospitare sedi delle Pa, in alcuni casi i giudici hanno escluso l\u2019esenzione quando il vincolo contrattuale tra Pa e privato consisteva in un contratto di vendita di cosa futura. Questa forma  contrattuale, a differenza dell\u2019appalto, non determina un incarico per la realizzazione di un\u2019opera, e quindi<br \/>\nnon si realizza la condizione di longa manus che fa sussistere il requisito soggettivo (Consiglio di Stato, sentenza 7 luglio 2014, n. 3421).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo di seguito gli articoli di Carmen Chierchia, apparsi su Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2017 sulla recente giurisprudenza relativa alla rideterminazione degli oneri concessori.<\/p>\n<p>Oneri da ricalcolare in caso di errori<br \/>\nGli oneri di urbanizzazione possono essere restituiti o ricalcolati anche dopo il versamento. <\/p>\n","protected":false},"author":138,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[233,419,113],"class_list":["post-1813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-urbanistico","tag-convenzione-urbanistica","tag-costo-di-costruzione","tag-oneri-di-urbanizzazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/138"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}