{"id":1772,"date":"2017-05-09T15:02:37","date_gmt":"2017-05-09T15:02:37","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1772"},"modified":"2019-10-25T10:33:29","modified_gmt":"2019-10-25T10:33:29","slug":"identikit-con-tre-profili-per-gli-abusi-edilizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2017\/05\/09\/identikit-con-tre-profili-per-gli-abusi-edilizi\/","title":{"rendered":"Identikit con tre profili per gli abusi edilizi"},"content":{"rendered":"<p align=\"LEFT\">Quali sono i criteri per classificare gli abusi edilizi?\u00a0E quali le sanzioni?\u00a0 Guido Inzaghi e Carmen Chierchia\u00a0affrontano il complesso argomento negli articoli che seguono, pubblicati su Il sole 24 Ore, l&#8217;8 maggio 2017.<\/p>\n<p align=\"LEFT\"><strong>Identikit con tre profili per gli abusi edilizi &#8211; <\/strong><strong>Dalle infrazioni \u00abtotali\u00bb a quelle \u00abminori\u00bb, la classificazione del Consiglio di Stato decide le sanzioni<\/strong><\/p>\n<p>di Guido Inzaghi e Carmen Chierchia<\/p>\n<p>Dalle piccole difformit\u00e0 rispetto alle autorizzazioni edilizie alle costruzioni interamente irregolari. Il ventaglio di interventi e opere abusive \u00e8 molto ampio e il Testo unico dell&#8217;edilizia (Dpr 380\/2001) collega ad ogni tipologia un&#8217;articolata disciplina sanzionatoria. Nella pratica, per\u00f2, l&#8217;individuazione dell&#8217;esatto tipo di abuso \u00e8 tutt&#8217;altro che facile e il contrasto tra la valutazione comunale e quella del proprietario\/responsabile arriva nelle aule giudiziarie. Il risultato \u00e8 che spesso \u00e8 il giudice amministrativo che interpreta i casi concreti.<\/p>\n<p>Con la sentenza del 30 marzo 2017, n. 1484, il Consiglio di Stato, partendo dal caso dell&#8217;apertura di un lucernaio al posto di due aperture minori (che i giudici hanno considerato come un abuso sostanziale) ha definito una griglia di valutazioni interpretative per qualificare le tipologie delle difformit\u00e0 tra il costruito e l&#8217;autorizzato.<br \/>\nL&#8217;abuso edilizio \u00e8 la difformit\u00e0 tra ci\u00f2 che viene costruito e quanto \u00e8 autorizzato (o autorizzabile). A seconda della gravit\u00e0 di questa differenza, si rinvengono le seguenti figure:<br \/>\nabuso totale, quando la costruzione avviene in assenza di qualsiasi titolo abilitativo;<br \/>\nabuso sostanziale, se il manufatto \u00e8 completamente diverso &#8211; per caratteristiche costruttive o destinazione d&#8217;uso &#8211; rispetto a quanto oggetto di permesso e se vi sono variazioni essenziali;<br \/>\nabusi minori, ossia gli interventi realizzati con modalit\u00e0 diverse da quelle previste e autorizzate ma che incidono su elementi particolari e non essenziali.<br \/>\nMolte sono le disposizioni del Testo unico che disciplinano la materia in questione (articoli da 31 a 44), in cui la caratterizzazione degli abusi viene affidata a concetti di portata generale.<\/p>\n<p><b>Abusi totali<\/b><br \/>\nRientrano nella nozione di abuso totale sia le ipotesi di costruzioni realizzate in assenza di titolo sia quelle completamente diverse rispetto al permesso.<br \/>\nLa costruzione in assenza di permesso di costruire si realizza quando il titolo non esiste &#8220;oggettivamente&#8221; (non \u00e8 stato mai richiesto o rilasciato) ma anche quando un questo esista ma risulti privo di efficacia, sia in origine (ad esempio, permesso rilasciato da un settore comunale non competente) sia a seguito di un provvedimento di autotutela del Comune o una pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo.<br \/>\nLa totale difformit\u00e0 dal permesso di costruire si verifica in caso di realizzazione di manufatti completamente diversi per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso, e per l&#8217;esecuzione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto e autonomamente utilizzabili.<\/p>\n<p><b>Abusi sostanziali<\/b><br \/>\nGli abusi sostanziali sono quelli che si verificano in presenza delle cosiddette &#8220;variazioni essenziali&#8221; e determinano una sostanziale differenza quali-quantitativa con il progetto autorizzato.<br \/>\nI criteri per la definizione delle variazioni essenziali sono indicati dall&#8217;articolo 32 del Testo unico dell&#8217;edilizia (si veda lo schema a fianco) e concernono il mutamento di destinazione d&#8217;uso con variazione degli standards, aumento della cubatura o della superficie, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto e la violazione della normativa edilizia antisismica.<br \/>\nLe Regioni possono stabilire puntualmente i casi che determinano variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dal legislatore nazionale.<br \/>\nCome si vede, le caratteristiche distintive tra &#8220;assenza di permesso&#8221;, &#8220;totale difformit\u00e0&#8221; e &#8220;variazioni essenziali&#8221; sono &#8211; nei fatti &#8211; notevoli, ma ad esse il legislatore attribuisce la stessa disciplina sanzionatoria (amministrativa): le costruzioni realizzate in assenza di permesso o con variazioni essenziali devono essere demolite, essendo necessaria la riduzione in pristino del manufatto abusivo.<\/p>\n<p><b>Abusi minori<\/b><br \/>\nSi verifica abuso minore in caso di &#8220;difformit\u00e0 parziale&#8221;, ossia quando gli interventi costruttivi, pur se autorizzati, sono realizzati con modalit\u00e0 diverse che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione.<br \/>\nCome \u00e8 stato chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza del 1\u00b0 giugno 2016, n. 2325) la parziale difformit\u00e0 occorre quando vengono in rilievo gli stessi lavori edilizi autorizzati dal titolo ma eseguiti unicamente in parziale difformit\u00e0 da esso, con la conseguenza che non \u00e8 quindi possibile identificare una parziale difformit\u00e0 quando si tratta di opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente (ossia opere non previste dal titolo originario ma in ampliamento a quanto ivi autorizzato).<br \/>\nIn questo senso, sono da qualificare come difformit\u00e0 parziale le opere che non comportano una snaturazione, per conformazione o struttura, dell&#8217;opera autorizzata, ma solo accorgimenti tecnici necessari ad evitare inconvenienti di comune esperienza. \u00c8 il caso dell&#8217;innalzamento del solaio: quando questa attivit\u00e0 occorre solo nella misura tesa a facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, secondo la giurisprudenza si tratta di difformit\u00e0 parziale (Consiglio di Stato, sentenza del 10 luglio 2013, n. 3676); viceversa l&#8217;incremento di cubatura di una porzione di sottotetto con contestuale mutamento di destinazione d&#8217;uso costituisce senza dubbio un abuso totale.<\/p>\n<p><b>Difformit\u00e0 non rilevanti<\/b><br \/>\nInfine, nella scala gerarchica delle difformit\u00e0, vi \u00e8 un&#8217;ultima ipotesi: le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedono per singola unit\u00e0 immobiliare il 2% delle misure progettuali non rientrano tra le ipotesi di difformit\u00e0 parziali. Si tratta di scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio<\/p>\n<p><strong>Il nulla osta segue la variante<\/strong><\/p>\n<p>Che differenza c&#8217;\u00e8 tra variazioni essenziali (articolo 32 del Testo unico dell&#8217;edilizia) e varianti? La similitudine (anche terminologica) tra questi due concetti genera spesso nella pratica una diffusa confusione sulla disciplina &#8211; non solo sanzionatoria &#8211; da applicare.<br \/>\nLa sentenza del Consiglio di Stato 1484\/2017 si presenta interessante anche perch\u00e9 chiarisce le differenze sostanziali e procedurali tra questi due concetti. In dettaglio secondo i giudici di Palazzo Spada:<\/p>\n<ul>\n<li>il concetto di variazione essenziale attiene alle modalit\u00e0 di esecuzione di opere edilizie autorizzate con un permesso di costruire. In altri termini, quando un progetto viene realizzato con caratteristiche quali &#8211; quantitative notevolmente differenti rispetto all&#8217;autorizzato, si sono determinate &#8220;variazioni essenziali&#8221; al progetto;<\/li>\n<li>si realizza una variante edilizia, invece, quando nel corso dell&#8217;attivit\u00e0 costruttiva si rendono necessarie modificazioni qualitative o quantitative \u00abdi non maggiore consistenza\u00bb per le quali viene richiesto un permesso di costruire in variante.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La differenza concettuale si riflette infatti sul profilo autorizzativo. \u00c8 bene chiarire che entrambe le difformit\u00e0, trattandosi, appunto di scostamenti da un titolo autorizzativo, necessitano per la loro legittimazione di un nuovo permesso (altrimenti, come indicato all&#8217;articolo, si procede con la demolizione del non conforme). Ma qual \u00e8 il regime giuridico del nuovo permesso?<\/p>\n<p>L&#8217;autorizzazione delle varianti edilizie in senso proprio, non discostandosi sostanzialmente dal primo progetto autorizzato, si aggancer\u00e0 al precedente titolo autorizzativo. Il permesso in variante sar\u00e0, quindi, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale, all&#8217;originario permesso.<\/p>\n<p>Al contrario, per la sua notevole differenza rispetto al progetto autorizzato, la variazione essenziale non pu\u00f2 trovare il proprio fondamento autorizzativo nel primo titolo edilizio. Ne consegue che il permesso per le variazioni essenziali, autorizzando un manufatto completamente diverso, sar\u00e0 nuovo ed autonomo e soggiacer\u00e0 alla disciplina urbanistica vigente al momento del suo rilascio. Con la conseguenza pratica che la normativa comunale applicabile alla richiesta del permesso per autorizzare le variazioni essenziali potrebbe non consentirle e imporre, di conseguenza, la demolizione.<\/p>\n<p align=\"LEFT\"><strong>Niente demolizione per gli illeciti minori<\/strong><\/p>\n<p>Il principio di legalit\u00e0 delle costruzioni impone di non tollerare l&#8217;esistenza di abusi edilizi. Pertanto, la regola base dell&#8217;ordinamento italiano \u00e8 che ogni eventuale difformit\u00e0 &#8211; &#8220;totale&#8221;, &#8220;sostanziale&#8221; o &#8220;parziale&#8221; &#8211; debba essere rimossa.<\/p>\n<p>Nessuna eccezione per gli abusi pi\u00f9 gravi, che devono essere necessariamente demoliti dietro ordine del competente ufficio comunale, mentre per gli abusi &#8220;minori&#8221; la demolizione pu\u00f2 essere evitata in presenza di determinati requisiti.<br \/>\nPertanto in assenza di permesso, totale difformit\u00e0 o difformit\u00e0 sostanziali, il Testo unico dell&#8217;edilizia impone l&#8217;obbligo della demolizione dell&#8217;abuso, a cui sono poi connesse sanzioni pecuniarie e penali (si veda lo schema a sinistra).<\/p>\n<p>In tema di demolizioni \u00e8 all&#8217;esame del Senato, in seconda lettura, un disegno di legge (AS 580-B) che fissa le priorit\u00e0 per l&#8217;esecuzone degli abbattimenti che mette al primo posto gli immobili con un rilevante impatto ambientale, quelli situati su area demaniale o vincolate o che possono rappresentare un pericolo (si veda Il Sole 24 Ore del 21 aprile 2017).<br \/>\nAnche in caso di parziale difformit\u00e0 dal permesso di costruire, la regola del Testo unico \u00e8 la demolizione; tuttavia, se \u00e8 oggettivamente impossibile procedere alla demolizione (ad esempio se demolire la parte difforme comprometterebbe la stabilit\u00e0 dell&#8217;edificio), l&#8217;ordinamento acconsente al mantenimento della parte difforme dietro pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore di quanto difforme.<br \/>\nLa giurisprudenza (da ultimo il Consiglio di Stato, sentenza 1484\/2017, ma anche sentenza 1912\/2013) ribadisce che questa chacne \u00e8 un&#8217;eccezione in quanto:<br \/>\nha una valenza derogatoria unicamente connessa alla presenza di &#8220;parziale difformit\u00e0&#8221; e non deve essere considerata come regola generale applicabile a tutte le forme di abuso;<br \/>\nanche nel caso di abusi &#8220;minori&#8221;, la possibilit\u00e0 di ricorrere al pagamento della sanzione non \u00e8 sempre possibile, dovendo essere dimostrato in maniera inequivoca che la demolizione inficerebbe la statica dell&#8217;immobile.<\/p>\n<p>A questo assetto sanzionatorio si deve aggiunge l&#8217;istituto dell&#8217;accertamento di conformit\u00e0 (articolo 36). In caso di interventi formalmente sprovvisti di titolo, ma che sono conformi alla disciplina edilizia (vigente sia al momento della realizzazione dell&#8217;abuso sia al momento della domanda), si pu\u00f2 ottenere una sanatoria, pagando una oblazione pari al doppio del contributo di costrizione. In questo caso, l&#8217;ordinamento consente una sanatoria dell&#8217;abuso in ragione dell&#8217;accertata compatibilit\u00e0 della costruzione con la disciplina edilizia, sia in origine che successivamente.<\/p>\n<p>Simile alla situazione della difformit\u00e0 parziale \u00e8 il caso dell&#8217;abusivit\u00e0 sopravvenuta, che occorre quando un&#8217;opera \u00e8 realizzata in base a un permesso che poi viene annullato (ad esempio, dal Tar). In tal caso, l&#8217;abuso che ne deriva sottost\u00e0 ad un trattamento normativo pi\u00f9 favorevole rispetto all&#8217;abuso originario. Infatti, l&#8217;articolo 38 del Testo unico gradua le sanzioni in base alla gravita della violazione, prevedendo che:<\/p>\n<ul>\n<li>in queste evenienze la prima cosa da verificare \u00e8 se sia possibile eliminare i vizi della procedura amministrativa emanando un nuovo permesso che sani l&#8217;abuso derivato dall&#8217;annullamento;<\/li>\n<li>se non \u00e8 possibile resta ferma la regola della demolizione;<\/li>\n<li>se per\u00f2 la riduzione in pristino non \u00e8 tecnicamente eseguibile, il Comune pu\u00f2 applicare una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere abusivamente eseguite.Si tratta di una disposizione pi\u00f9 favorevole rispetto all&#8217;abuso originario in quanto non applica tout court la regola della demolizione ma prevede due possibili forme di sanatorie.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quali sono i criteri per classificare gli abusi edilizi?\u00a0E quali le sanzioni?\u00a0 Guido Inzaghi e Carmen Chierchia\u00a0affrontano il complesso argomento negli articoli che seguono, pubblicati su Il sole 24 Ore, l&#8217;8 maggio 2017. 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