{"id":1756,"date":"2017-04-05T15:03:28","date_gmt":"2017-04-05T15:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1756"},"modified":"2019-10-25T10:06:41","modified_gmt":"2019-10-25T10:06:41","slug":"permesso-rifiutato-cosi-i-risarcimenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2017\/04\/05\/permesso-rifiutato-cosi-i-risarcimenti\/","title":{"rendered":"Permesso rifiutato, cos\u00ec i risarcimenti"},"content":{"rendered":"<p>Proponiamo di seguito gli articoli di approfondimento sulla responsabilit\u00e0 della PA per diniego di permesso di costruire,\u00a0a cura\u00a0di Guido Inzaghi e Simone Pisani e pubblicati su Il Sole 24 Ore del 3 aprile 2017.<\/p>\n<p><strong>Permesso rifiutato, cos\u00ec i risarcimenti<\/strong><\/p>\n<p>Di Guido Inzaghi e Simone Pisani<\/p>\n<p>Il danneggiato da un illegittimo provvedimento di diniego al rilascio di un permesso di costruire, per ottenere il risarcimento del danno, non deve puntualmente provare la colpa della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Lo ha chiarito il Consiglio di Stato aggiungendo, con la sentenza del 2 febbraio scorso (n. 602), un altro importante tassello alla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno causato dall&#8217;illegittimo diniego di un permesso di costruire.<!--more--><\/p>\n<p>L&#8217;articolo 20 del Testo unico edilizia, nella formulazione ad oggi in vigore, prevede che se il responsabile dell&#8217;ufficio tecnico del Comune non oppone motivato diniego entro i termini stabiliti dalla legge, la domanda di permesso di costruire viene accolta per silenzio &#8211; assenso.<\/p>\n<p>Gli uffici comunali, per garantire l\u2019effettivit\u00e0 della loro vigilanza sull\u2019attivit\u00e0 urbanistico-edilizia e consentire che l\u2019attivit\u00e0 edilizia venga svolta sulla base di un titolo idoneo a generare un adeguato affidamento nei confronti dell\u2019operatore, dovrebbero dunque esperire le proprie valutazioni e rilasciare, entro i termini di legge, un titolo espresso.<\/p>\n<p>Nelle operazioni di riqualificazione immobiliare complesse, pu\u00f2 accadere che l\u2019organizzazione degli uffici pubblici non sia tale da garantire lo svolgimento delle articolate indagini tecniche necessarie entro i tempi di legge, con l\u2019effetto che l\u2019amministrazione, a fronte di criticit\u00e0 di natura tecnica non ancora debitamente approfondite, pu\u00f2 assumere provvedimenti di diniego che, ad un vaglio di legittimit\u00e0 e a fronte di una istruttoria compiuta e di dettaglio, si rivelano poi illegittimi.<\/p>\n<p>L\u2019operatore subisce cos\u00ec rilevanti danni e ritardi e per veder soddisfatta la propria legittima pretesa di merito e risarcitoria, \u00e8 costretto a intraprendere la via del ricorso giurisdizionale.<\/p>\n<p>Con sentenza 602\/2017 depositata lo scorso 2 febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha in particolare confermato l\u2019orientamento secondo il quale \u00ab<em>la struttura dell\u2019illecito extracontrattuale della pubblica amministrazione non diverga dal modello generale delineato dall\u2019articolo 2043 del Codice civile<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Dunque, sono elementi costitutivi dell\u2019illecito della PA, da provare in giudizio:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019elemento \u00absoggettivo\u00bb, ossia dolo o colpa,<\/li>\n<li>il \u00abnesso di causalit\u00e0\u00bb, inteso quale rapporto che lega l\u2019evento dannoso e il comportamento della Pa;<\/li>\n<li>il danno ingiusto, ossia la lesione patita rispetto a una situazione giuridica protetta dall\u2019ordinamento giuridico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quanto alla prova dell\u2019elemento soggettivo, il Consiglio di Stato ha in ogni caso ribadito che, diversamente da quanto normalmente accade in sede civile, ai fini del risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato \u00abpu\u00f2 limitarsi ad invocare l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a carico dell\u2019amministrazione l\u2019onere di dimostrare che si \u00e8 trattato di un errore da ritenersi \u201cscusabile\u201d secondo una valutazione complessiva dell\u2019intera vicenda\u00bb.<\/p>\n<p>Questa regola giurisprudenziale tiene conto della strutturale \u00abdisparit\u00e0 delle armi fra le parti\u00bb nel giudizio intentato da un privato nei confronti di una Pa. Al danneggiato non \u00e8 dunque richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell\u2019amministrazione, potendo limitarsi ad allegare l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto.<\/p>\n<p>Spetta a questo punto all\u2019amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa appunto in quell\u2019errore scusabile che, secondo giurisprudenza consolidata, si verifica in presenza di:<\/p>\n<ul>\n<li>contrasti giurisprudenziali sull\u2019interpretazione della norma;<\/li>\n<li>formulazione ambigua delle disposizioni da applicarsi;<\/li>\n<li>oggettiva complessit\u00e0 della situazione di fatto, come potrebbe essere nel caso di progetti particolarmente rilevanti o di valutazioni tecniche molto delicate;<\/li>\n<li>comportamento delle parti del procedimento (si vedano per tutte, le sentenze del Consiglio di Stato, 5846\/2012 e 1468\/2013).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale ottica, rilasciare provvedimenti di diniego che non siano fondati su un\u2019istruttoria completa e puntuale si pu\u00f2 rivelare particolarmente rischioso per i Comuni, che a distanza di qualche anno potrebbero dover risarcire ingenti somme agli operatori privati.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;inerzia dei privati pu\u00f2 riflettersi sugli indennizzi<\/strong><\/p>\n<p>Se, da un lato, la giurisprudenza amministrativa afferma chiaramente che, per dimostrare la colpa dell\u2019amministrazione, al danneggiato basta allegare l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto, dall\u2019altro ribadisce che la condotta del danneggiato non \u00e8 affatto irrilevante ai fini della quantificazione del danno.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato (decisione 4968\/2013) ha ritenuto infatti applicabile anche all\u2019edilizia il principio secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento \u00e8 diminuito secondo la gravit\u00e0 della colpa e l\u2019entit\u00e0 delle conseguenze che ne sono derivate (articolo 1227 del Codice civile).<\/p>\n<p>Il risarcimento non \u00e8 dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l\u2019ordinaria diligenza.<\/p>\n<p>La regola non \u00e8 espressione del principio di autoresponsabilit\u00e0, quanto piuttosto un corollario del principio di causalit\u00e0, per cui al danneggiante non pu\u00f2 far carico quella parte di danno che non \u00e8 a lui causalmente imputabile (Cassazione civile, sentenza 24406\/2011).<\/p>\n<p>La giurisprudenza amministrativa ha dunque sottolineato che la mancata attivazione degli strumenti di tutela giurisdizionale rileva come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (Consiglio di Stato, decisioni 1750\/2012 e 5556\/2012).<\/p>\n<p>\u00c8 dunque onere del privato intervenire prontamente sul piano giurisdizionale in tutti quei casi in cui l\u2019impugnazione stessa possa limitare o impedire il danno, costringendo la Pa, eventualmente anche attraverso provvedimenti cautelari sollecitatori o propulsivi, a rilasciare il titolo edilizio o a riesaminare la propria decisione.<\/p>\n<p>Dunque, in particolare nei casi in cui l\u2019azione giurisdizionale di salvaguardia dei propri interessi pu\u00f2 anche limitare il danno, il privato deve avviare prontamente tale attivit\u00e0. Questo anche per garantire il rispetto del principio di solidariet\u00e0 e buona fede, secondo il quale la parte interessata deve attivare gli strumenti che, senza arrecare pregiudizio ai propri interessi, consentono di salvaguardare anche gli interessi altrui.<\/p>\n<p>A fronte di un provvedimento amministrativo illegittimo, quale un diniego non giustificato al rilascio di un titolo abilitativo edilizio, l\u2019interessato dovrebbe quindi agire tempestivamente contro l\u2019amministrazione, poich\u00e9 tale azione non tutela solo i propri interessi legittimi ma, indirettamente, anche quelli dell\u2019amministrazione stessa.<\/p>\n<p>Non ultimo, un\u2019azione che tempestivamente tuteli i propri interessi (anche nel caso in cui la Pa a sua volta non agisca subito in autotutela rimediando ai propri possibili sbagli con l\u2019annullamento del provvedimento illegittimo) consente di evitare eccezioni circa la effettiva risarcibilit\u00e0 del pregiudizio patito.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Giurisprudenza<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le prove richieste al privato. <\/strong><em>Al danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non \u00e8 richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell\u2019amministrazione poich\u00e9 pu\u00f2 limitarsi ad allegare l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto. Ai fini della prova dell\u2019elemento soggettivo vanno applicate le regole di comune esperienza e la presunzione semplice (articolo 2727 del Codice civile). Spetta poi all\u2019amministrazione provare se si \u00e8 trattato di un errore scusabile<\/em> (Consiglio di Stato, sezione IV, 2 febbraio 2017, n. 602)<\/p>\n<p><strong>Errore scusabile e difesa della PA<\/strong>. <em>L\u2019errore \u00e8 scusabile in caso di: contrasti giurisprudenziali nell\u2019interpretazione di una norma; formulazione incerta od oscura di una norma di recente entrata in vigore; complessit\u00e0 oggettiva della fattispecie; comportamenti rilevanti di altri soggetti; dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della norma applicata successiva all\u2019emanazione dell\u2019atto contestato<\/em> (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2010, n. 785)<\/p>\n<p><strong>Le responsabilit\u00e0 del danneggiato. <\/strong><em>Il comportamento omissivo colposo del danneggiato sussiste, ogni volta che tale inerzia, contraria a diligenza, abbia concorso a produrre l\u2019evento lesivo in suo danno. Va per\u00f2 precisato che la regola contenuta nell\u2019articolo 1227, comma 1 del Codice civile non \u00e8 espressione del principio di auto responsabilit\u00e0, quanto piuttosto un corollario del principio di causalit\u00e0, per cui al danneggiante non pu\u00f2 far carico quella parte di danno che non \u00e8 a lui causalmente imputabile; con la conseguenza che la colpa ex articolo 1227, comma 1 del Codice civile deve essere intesa non come criterio di imputazione, ma come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato<\/em> (Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 21 novembre 2011, n. 24406 &#8211; Consiglio di Stato, sezione V, decisione del 9 ottobre 2013, n. 4968)<\/p>\n<p><strong>La fondatezza della richiesta di risarcimento. <\/strong><em>Il risarcimento presuppone un giudizio prognostico sulla fondatezza o meno dell\u2019istanza, in funzione dell\u2019esigenza di accertare se il pretendente fosse titolare non gi\u00e0 di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione soggettiva di oggettivo affidamento circa la sua favorevole conclusione<\/em> (Corte di Cassazione, sezione III civile, 11 febbraio 2005, n. 2705)<\/p>\n<p><strong>Come tutelare l&#8217;interesse legittimo<\/strong>. <em>Anche il risarcimento conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo \u00e8 subordinato, pur nell\u2019ipotesi che si sia in presenza di tutti i requisiti dell\u2019illecito (condotta, colpa, nesso di causalit\u00e0, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l\u2019aspirazione al provvedimento fosse destinata ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorch\u00e9 fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegata a tale interesse; ma tale giudizio prognostico non \u00e8 consentito se questa aspettativa \u00e8 molto aleatoria<\/em> (Consiglio di Stato, sezione V, 27 gennaio 2016, n. 265)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Proponiamo di seguito gli articoli di approfondimento sulla responsabilit\u00e0 della PA per diniego di permesso di costruire,\u00a0a cura\u00a0di Guido Inzaghi e Simone Pisani e pubblicati su Il Sole 24 Ore del 3 aprile 2017. 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