{"id":1560,"date":"2015-10-28T12:20:13","date_gmt":"2015-10-28T12:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1560"},"modified":"2019-10-25T10:57:42","modified_gmt":"2019-10-25T10:57:42","slug":"termini-e-tutela-dei-terzi-le-insidie-della-nuova-scia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2015\/10\/28\/termini-e-tutela-dei-terzi-le-insidie-della-nuova-scia\/","title":{"rendered":"Termini e tutela dei terzi: le insidie della nuova SCIA"},"content":{"rendered":"<p>Continua l&#8217;indagine di Sviluppo e Territorio sulle disposizioni della L. 124\/2015 relative ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione. Negli articoli che seguono, pubblicati su Il Sole 24 Ore del 12 ottobre 2015, Guido Inzaghi e Simone Pisani\u00a0approfondiscono uno degli\u00a0aspetti introdotti dalla nuova normativa: come computare il termine di 18 mesi per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela a seguito della presentazione di una SCIA.<\/p>\n<p>Seguono poi, riflessioni sulla responsabilit\u00e0 dei tecnici nella redazione della SCIA.<\/p>\n<p><strong>Termini e tutela dei terzi: le insidie della nuova SCIA<\/strong><\/p>\n<p><em>Pesa l&#8217;incertezza nel computo dei 18 mesi per l&#8217;autotutela<\/em><\/p>\n<p>di Guido Inzaghi e Simone Pisani<\/p>\n<p>L&#8217;ultimo ritocco all&#8217;istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0 (SCIA) risale a questa estate. Con la legge 124\/2015 (riforma della PA), il legislatore ha modificato i poteri di intervento attribuiti all\u2019Amministrazione in caso di SCIA.<\/p>\n<p>Ma nonostante le numerose modifiche introdotte da quando nel 2010 con la legge 122 \u00e8 stato varato il nuovo modello autorizzatorio, la SCIA continua a presentare alcune criticit\u00e0. Vediamole con ordine partendo dall&#8217;ultima riforma.<\/p>\n<p><strong>I termini per l&#8217;autotutela. <\/strong>In via ordinaria, il Comune &#8211; se accerta la carenza dei requisiti previsti per la SCIA &#8211; pu\u00f2 adottare provvedimenti inibitori entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (in materia e edilizia).<\/p>\n<p>Tuttavia, se sussistono le condizioni per l\u2019esercizio del potere di annullamento in autotutela, cio\u00e8 se l\u2019amministrazione verifica a posteriori che l\u2019attivit\u00e0 edilizia segnalata \u00e8 illegittima, i provvedimenti inibitori possono essere adottati anche una volta decorso questo termine di 30 giorni.<\/p>\n<p>La modifica, per\u00f2, lascia spazio a qualche difficolt\u00e0 interpretativa. La riforma infatti ha modificato anche l\u2019art. 20 <em>nonies<\/em> della L. 241\/1990, precisando in generale, che l\u2019annullamento in autotutela pu\u00f2 essere esercitato entro 18 mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.<\/p>\n<p>Come si declina questa norma in relazione alla SCIA? Trattandosi di una segnalazione del privato, non si ha l\u2019adozione di un provvedimento e, nondimeno, l\u2019individuazione del momento in cui la SCIA porta all\u2019attribuzione di vantaggi economici, appare coincidere col momento in cui la particolare procedura edilizia in esame abilita l&#8217;avvio dei lavori.<\/p>\n<p>Di conseguenza, si pu\u00f2 ritenere che il termine di 18 mesi decorra dal giorno stesso in cui la SCIA \u00e8 depositata, perch\u00e9 \u00e8 in quel momento che l&#8217;interessato matura il vantaggio economico di poter aviare legittimamente i lavori.<\/p>\n<p><strong>Le ragioni dei terzi. <\/strong>La SCIA presenta peraltro qualche ulteriore criticit\u00e0. La segnalazione non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile.<\/p>\n<p>I terzi interessati che intendano contestare la legittimit\u00e0 di opere edilizie oggetto di SCIA, pertanto:<\/p>\n<ol>\n<li>In primis devono sollecitare l\u2019amministrazione a effettuare le verifiche di competenza<\/li>\n<li>solo in caso di inerzia, possono esperire azione avverso il silenzio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Questo percorso impone quindi un onere di preventiva diffida all\u2019amministrazione che pu\u00f2 limitare la tempestivit\u00e0 della tutela, ci\u00f2 anche tenuto conto che le lavorazioni oggetto di SCIA possono essere avviate dal giorno della relativa presentazione, mentre al Comune va concesso un congruo termine per rispondere (quello generale fissato dalla legge 241\/1990 corrisponde a 30 giorni).<\/p>\n<p><strong>L&#8217;avvio dei lavori.<\/strong> Un ulteriore delicato profilo dell\u2019istituto \u00e8 proprio quello inerente all\u2019opportunit\u00e0 di avviare immediatamente le lavorazioni. Come detto, la legge consente all\u2019amministrazione di inibire le lavorazioni oggetto di SCIA, in via ordinaria, entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.<\/p>\n<p>Idealmente, al momento della presentazione, la parte dovrebbe aver verificato la piena correttezza e legittimit\u00e0 della pratica e dovrebbe quindi poter procedere serenamente all\u2019avvio delle lavorazioni dalla data di presentazione della segnalazione.<\/p>\n<p>La complessit\u00e0 tecnica e la disomogeneit\u00e0 della materia, tuttavia, spesso non permettono una simile \u201cspensieratezza\u201d dell\u2019interessato, con l\u2019effetto che a volte si preferisce attendere il decorso del termine ordinario di 30 giorni, piuttosto che esporsi al rischio di dover sospendere lavori gi\u00e0 in corso, con ogni conseguenza riguardo ai contratti con gli appaltatori, agli investimenti e alla necessit\u00e0 di modificare il progetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">\u00a0***<\/p>\n<p><strong>Focus: Una proroga non automatica<\/strong><\/p>\n<p>La Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0 (SCIA), cos\u00ec come la Denunci di Inizio Attivit\u00e0 (DIA), presenta un limite aggiuntivo rispetto ai permessi costruire, che ne limita la possibilit\u00e0 di proroga dei lavori. Infatti, l\u2019articolo 15 del DPR n. 380\/2001 (Testo Unico dell&#8217;Edilizia), nel prevedere la possibilit\u00e0 di prorogare i termini di inizio e fine lavori, si riferisce al solo permesso di costruire.<\/p>\n<p>In merito, la giurisprudenza (comunque non unanime) ha quindi evidenziato che la norma non \u00e8 applicabile agli interventi oggetto di DIA (e dunque, analogicamente, a quelli oggetto di SCIA), i cui termini sarebbero quindi improrogabili (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, n. 1764\/2015).<\/p>\n<p>Come pu\u00f2 quindi l&#8217;interessato terminare i lavori avviati con la segnalazione? In quel caso allo scadere della validit\u00e0 del titolo, l&#8217;interessato potr\u00e0 comunque presentare una nuova SCIA o DIA a condizione che la disciplina urbanistica ed ediliza non sia nel frattempo mutata inibendo l&#8217;intervento.<\/p>\n<p><strong>Focus: Le fasi critiche<\/strong><\/p>\n<p><u>Il conteggio dei 18 mesi<\/u>: Il combinato disposto tra l\u2019art. 19 e l\u2019art. 21 nonies della L. 241\/1990 non consente di identificare con precisione il termine ultimo entro il quale l\u2019Amministrazione \u00e8 autorizzata a contestare la legittimit\u00e0 delle opere edilizie oggetto di SCIA. La legge prevede che l\u2019amministrazione possa intervenire entro 18 mesi dall\u2019 &#8220;attribuzione dei vantaggi economici&#8221;. Allo stato, \u00e8 preferibile sostenere che il termine inizi a decorrere dalla presentazione della SCIA.<\/p>\n<p><u>L\u2019impugnazione<\/u>: La segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0, cos\u00ec come la denuncia di inizio attivit\u00e0, non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, possono esperire l\u2019azione avverso il silenzio. L\u2019onere di preventiva diffida all\u2019amministrazione pu\u00f2 limitare la tempestivit\u00e0 della tutela, tenuto conto che le lavorazioni oggetto di SCIA possono essere avviate dal giorno della relativa presentazione.<\/p>\n<p><u>L&#8217;inizio dei lavori:<\/u> L\u2019oggettiva complessit\u00e0 tecnica della materia edilizia e la disomogeneit\u00e0 dei regolamenti nei diversi comuni, spesso non permettono all\u2019interessato di essere certo della piena correttezza e legittimit\u00e0 della pratica, con l\u2019effetto che a volte si preferisce attendere il decorso del termine di 30 giorni entro il quale l\u2019amministrazione deve compiere le ordinarie verifiche sulla SCIA, piuttosto che vedersi esposti alle conseguenze di una sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 appena avviata<\/p>\n<p><u>La proroga dei termini<\/u>: L\u2019articolo 15 del DPR n. 380\/2001, nel prevedere la possibilit\u00e0 di prorogare i termini di inizio e fine lavori, si riferisce al solo permesso di costruire. Una recente pronuncia giurisprudenziale ha quindi evidenziato che la norma non \u00e8 applicabile agli interventi oggetto di DIA. Analogicamente, \u00e8 possibile ritenere che anche i termini relativi alle SCIA non sarebbero prorogabili (con l&#8217;eccezione dei titoli abilitativi rilasciati o formatisi prima del 22 giugno 2013, come prevede il DL 69\/2013). Resta salva la possibilit\u00e0 di presentare alla scadenza una nuova SCIA.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">***<\/p>\n<p><strong>Per i tecnici decisiva la pre-istruttoria <\/strong><\/p>\n<p>Con la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 (SCIA), il ruolo dei tecnici abilitati \u00e8 divenuto ancor pi\u00f9 rilevante rispetto al passato. Agli onori si accompagnano, per\u00f2, gli oneri e le responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019art. 19 della L. 241\/1990 nell\u2019attuale formulazione, prevede che ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall\u2019accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale \u00e8 sostituito da una segnalazione dell\u2019interessato (la SCIA, appunto).<\/p>\n<p>La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati eventualmente occorrenti, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>In materia edilizia, il tecnico ha quindi il compito di asseverare la conformit\u00e0 delle opere progettate alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.<\/p>\n<p>L\u2019art. 19 della Legge 241\/90, al comma 6, prevede ora una specifica responsabilit\u00e0 in merito a dette attestazioni, chiarendo che, ove il fatto non costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivit\u00e0, dichiara o attesta falsamente l\u2019esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti ai fini della presentazione della segnalazione \u00e8 punito con la reclusione da uno a tre anni.<\/p>\n<p>Ora, concettualmente, la sanzione introdotta dalla norma non dovrebbe spaventare, in quanto un tecnico abilitato dovrebbe poter agevolmente verificare la piena conformit\u00e0 degli interventi in progetto a tutte le previsioni di legge e di regolamento applicabili.<\/p>\n<p>Nella realt\u00e0, tuttavia, la complessit\u00e0 della normativa tecnica, la notevole disomogeneit\u00e0 e frammentariet\u00e0 della stessa tra le varie regioni e, ancor pi\u00f9, tra i diversi comuni e le differenti possibili interpretazioni applicabili alla medesima norma complicano, non poco, il predetto quadro concettuale.<\/p>\n<p>Nella pratica, ai fini della presentazione di una SCIA edilizia pu\u00f2 infatti rendersi necessaria una pre-istruttoria tecnica in contraddittorio con i responsabili dei competenti uffici comunali (non disciplinata, n\u00e9 tantomeno richiesta dalla legge) e, nondimeno, la presentazione di una SCIA pu\u00f2 comunque lasciare un margine di incertezza circa la possibilit\u00e0 che il Comune intervenga con un provvedimento inibitorio, con ogni conseguenza riguardo alle possibili responsabilit\u00e0 dei tecnici.<\/p>\n<p>Questi profili di criticit\u00e0 che ancora ad oggi contraddistinguono la materia edilizia sviliscono la stessa <em>ratio<\/em> dell\u2019istituto della SCIA, che difatti \u00e8 stata introdotta per snellire e semplificare le procedure richieste ai fini dell\u2019esecuzione di determinate opere edilizie.<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica, appare quanto mai opportuna l\u2019adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo, unico per l\u2019intero territorio nazionale, gi\u00e0 previsto, proprio al fine di uniformare la materia, dal Decreto Sblocca Italia (decreto-legge n. 133\/2014).<\/p>\n<p>L\u2019auspicio \u00e8 dunque che la Conferenza unificata, alla quale \u00e8 affidato il compito di redigere lo schema del regolamento unico, assuma un testo chiaro e che tratti tutti i principali aspetti della materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Continua l&#8217;indagine di Sviluppo e Territorio sulle disposizioni della L. 124\/2015 relative ai poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione. Negli articoli che seguono, pubblicati su Il Sole 24 Ore del 12 ottobre 2015, Guido Inzaghi e Simone Pisani\u00a0approfondiscono uno degli\u00a0aspetti introdotti dalla nuova normativa: come computare il termine di 18 mesi per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":154,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"yes","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[249,230,248,172,250,244,34,15],"class_list":["post-1560","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ded","tag-autotutela","tag-decreto-sblocca-italia","tag-l-1242015","tag-proroga-dei-termini","tag-responsabilita-dei-tecnici","tag-riforma-della-pubblica-amministrazione","tag-scia","tag-termini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1560","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/154"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1560"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1560\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1560"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1560"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1560"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}