{"id":1545,"date":"2015-10-09T09:18:47","date_gmt":"2015-10-09T09:18:47","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1545"},"modified":"2019-10-25T10:57:49","modified_gmt":"2019-10-25T10:57:49","slug":"tempi-certi-per-contestare-i-lavori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2015\/10\/09\/tempi-certi-per-contestare-i-lavori\/","title":{"rendered":"Tempi certi per contestare i lavori"},"content":{"rendered":"<p>Con gli articoli che seguono, pubblicati su Il Sole 24 Ore del 21 settembre 2015, Guido Inzaghi e Simone Pisani hanno commentato le disposizioni sul silenzio assenso contenute nella recente legge <span style=\"font-family: Tahoma\">7 agosto 2015, n. 124 recante &#8220;D<\/span><span style=\"font-family: Tahoma\">eleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tempi certi per contestare i lavori<\/strong><\/p>\n<p><em>Termine unico di 18 mesi assegnato ai Comuni per revocare assensi e autorizzazioni<\/em><\/p>\n<p>Di Simone Pisani<\/p>\n<p>La legge di riforma della Pubblica amministrazione (la n. 124\/2015) ha modificato gli effetti derivanti dal silenzio dell\u2019amministrazione riguardo alle Segnalazioni certificate per l\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 (Scia) utilizzabili in edilizia per avviare i lavori meno complessi.<\/p>\n<p>Sulla base del previgente testo dell\u2019articolo 19 della legge 241\/1990, l\u2019amministrazione, in caso di assenza delle condizioni legittimanti la segnalazione, poteva adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione. Decorso questo termine, alla Pa era consentito intervenire solo in caso di pericolo per l\u2019integrit\u00e0 del patrimonio artistico e culturale, per l\u2019ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.<\/p>\n<p>Testualmente la norma non affidava all\u2019amministrazione alcun ulteriore potere di intervento. Ma sul punto era intervenuta la Corte costituzionale (con sentenza n. 188\/2012<a href=\"http:\/\/www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com\/pdf\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_EDILIZIA\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2015\/09\/21\/Corte_costituzionale_188_2012.pdf\"><u>)<\/u><\/a> chiarendo che in materia edilizia la disposizione non avrebbe potuto privare l\u2019amministrazione del potere di autotutela, ossia del potere di intervenire previo avviso di avvio del procedimento e previa valutazione comparativa dell\u2019interesse pubblico e di quello privato.<\/p>\n<p>Alla luce della natura della Scia (che non \u00e8 un provvedimento abilitativo tacito) la Pa non poteva per\u00f2 assumere atti di annullamento o revoca, ma solo disporre la rimozione degli effetti dell\u2019attivit\u00e0 edilizia con l\u2019irrogazione di eventuali sanzioni.<\/p>\n<p>A seguito della riforma Madia il quadro \u00e8 parzialmente mutato. All\u2019amministrazione, in linea con quanto dedotto dalla Corte costituzionale, \u00e8 stato ora espressamente affidato un potere di intervento maggiore seppur entro un limite definito. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>in caso di carenza dei requisiti legittimanti, l\u2019amministrazione, come in passato, pu\u00f2 adottare provvedimenti inibitori entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione;<\/li>\n<li>nel caso in cui sussistano le condizioni per l\u2019esercizio del potere di annullamento in autotutela, ossia quando l\u2019amministrazione ha accertato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 edilizia, i provvedimenti inibitori possono essere adottati anche una volta decorsi i 30 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La riforma \u00e8 per\u00f2 intervenuta anche riguardo al termine entro il quale l\u2019autotutela pu\u00f2 essere esercitata, in precedenza non puntualmente precisato dalla legge: in base alla nuova formulazione dell\u2019art. 21 nonies della legge 241\/1990 l\u2019annullamento in autotutela pu\u00f2 essere infatti esercitato entro 18 mesi dall\u2019adozione delle autorizzazioni o dall\u2019attribuzione al privato dei vantaggi economici derivati.<\/p>\n<p>Una revisione normativa incardinata sugli effetti del silenzio che garantisce maggior certezza al settore,ma che non \u00e8 priva di criticit\u00e0: in caso di Scia, la nuova formulazione della norma difatti lascia spazio ad interpretazioni diverse in merito al giorno dal quale decorrono i 18 mesi. Allo stato si pu\u00f2 ritenere che l\u2019attribuzione di vantaggi economici intervenga, con buon grado di certezza, dal completamento dei lavori, ma non \u00e8 escluso che la giurisprudenza che potr\u00e0 formarsi sul punto fissi questa data in un momento diverso.<\/p>\n<p>In materia edilizia, il silenzio dell\u2019amministrazione ha sempre avuto un ruolo ben preciso. L\u2019effetto pi\u00f9 rilevante \u00e8 quello della formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, espressamente previsto solo per i permessi di costruire. Il Testo unico dell\u2019edilizia (Dpr 380\/2001) prevede che, salvo provvedimenti di diniego espressi e ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli, se decorre inutilmente il termine per l\u2019adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire si intende formato per silenzio-assenso. In questo caso, il silenzio equivale a un vero e proprio provvedimento di accoglimento della domanda.<\/p>\n<p>Diversamente, gli istituti della Scia e della Dia, in base all\u2019articolo 19 della legge 241\/1990, non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. In questi casi, il silenzio dell\u2019amministrazione non comporta quindi la formazione di un provvedimento tacito, ma ha comunque un effetto rilevante: \u00e8 determinante ai fini della definizione delle azioni repressive in materia di interventi soggetti a Scia e Dia. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, in assenza delle condizioni legittimanti la Dia, l\u2019amministrazione pu\u00f2 esercitare il potere inibitorio nel termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia.<\/p>\n<p>Decorso senza esito il termine per l\u2019esercizio del potere inibitorio, l\u2019amministrazione dispone del potere di autotutela (Consiglio di Stato, n. 5751\/2012 ).<\/p>\n<p><strong>Pi\u00f9 tutelati anche i grandi investitori<\/strong><\/p>\n<p>Di Guido Inzaghi<\/p>\n<p>La legge di riforma della Pa ha previsto misure per garantire l\u2019affidamento dei privati rispetto ai provvedimenti amministrativi.<\/p>\n<p>La legge introduce infatti un limite temporale alla possibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione di esercitare il potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti illegittimi, pari a 18 mesi dall\u2019adozione dei provvedimenti stessi o dall\u2019attribuzione dei correlati vantaggi economici.<\/p>\n<p>Questa previsione in materia edilizia ha il pregio di dare maggiori garanzie agli investimenti nel settore.<\/p>\n<p>L\u2019annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi, espressi o taciti, o comunque il non tempestivo intervento dell\u2019amministrazione rispetto alle attivit\u00e0 edilizie illegittime genera infatti rilevanti criticit\u00e0.<\/p>\n<p>Con riguardo ai permessi di costruire, la fattispecie \u00e8 espressamente disciplinata all\u2019articolo 38 del Dpr 380\/2001, il quale prevede che, in caso di annullamento del titolo, qualora la rimozione dei vizi delle procedure o la restituzione in pristino non sia possibile, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite.<\/p>\n<p>Il pagamento della sanzione pecuniaria produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.<\/p>\n<p>A fronte di un\u2019opera eseguita sulla base di un titolo edilizio illegittimo, l\u2019amministrazione pu\u00f2 dunque procedere all\u2019annullamento e deve con priorit\u00e0 ingiungere la remissione in pristino dei luoghi.<\/p>\n<p>In alternativa se il ritorno alla situazione precedente non \u00e8 percorribile, il Comune pu\u00f2 applicare una sanzione pecuniaria, il cui pagamento legittima la permanenza dell\u2019opera.<\/p>\n<p>Come detto, in forza della riforma in esame, il potere di annullamento d\u2019ufficio del permesso potr\u00e0 per\u00f2 essere legittimamente esercitato entro un termine massimo pari a 18 mesi dal rilascio del titolo.<\/p>\n<p>Riguardo invece agli interventi realizzabili mediante Scia, la legge 241\/1990 affida all\u2019amministrazione un termine pari a 30 giorni, entro il quale, in caso di carenza dei requisiti previsti per la presentazione della segnalazione, la stessa potr\u00e0 ordinare la sospensione delle lavorazioni e la rimozione degli effetti dannosi gi\u00e0 cagionati. Con la legge 124\/2015, il provvedimento inibitorio potr\u00e0 essere assunto anche oltre i 30 giorni, ma solo se sussistano le condizioni per un annullamento in autotutela, ossia se sussistano profili di illegittimit\u00e0 delle opere in progetto e, al contempo, se non siano decorsi i 18 mesi dall\u2019attribuzione dei vantaggi economici connessi all\u2019attivit\u00e0 edilizia. Il limite dei 18 mesi tutela l&#8217;affidamento degli sviluppatori e riduce i margini di rischio per gli investimenti nel settore.<\/p>\n<p>Nondimeno, la riforma garantisce gli acquirenti finali di singole unit\u00e0 immobiliari incluse in pi\u00f9 ampi progetti di riqualificazione o di nuova realizzazione, i quali vedono ridotto il loro rischio di incorrere in inaspettate interruzioni delle lavorazioni o, ancora peggio, il rischio di dover fronteggiare personalmente complessi procedimenti amministrativi derivati da vizi dei titoli abilitativi non tempestivamente rilevati dai Comuni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con gli articoli che seguono, pubblicati su Il Sole 24 Ore del 21 settembre 2015, Guido Inzaghi e Simone Pisani hanno commentato le disposizioni sul silenzio assenso contenute nella recente legge 7 agosto 2015, n. 124 recante &#8220;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;. 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