{"id":1540,"date":"2015-09-01T15:55:19","date_gmt":"2015-09-01T15:55:19","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1540"},"modified":"2019-10-25T10:57:54","modified_gmt":"2019-10-25T10:57:54","slug":"il-silenzio-assenso-indirizza-le-pratiche-allo-sportello-unico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2015\/09\/01\/il-silenzio-assenso-indirizza-le-pratiche-allo-sportello-unico\/","title":{"rendered":"Il silenzio assenso indirizza le pratiche allo sportello unico"},"content":{"rendered":"<p>Nell&#8217;articolo che segue, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 agosto 2015, Guido Inzaghi analizza il rapporto tra la disciplina introdotta dalla recente Legge 124\/2015 (cd. Legge delega per la riforma della PA) in tema di silenzio assenso e il procedimento amministrativo a cura dello Sportello unico per l&#8217;edilizia.<\/p>\n<p><strong>Il silenzio assenso indirizza le pratiche allo sportello unico<\/strong><\/p>\n<p><em>Iter pi\u00f9 veloce per gli interventi sui beni vincolati<\/em><\/p>\n<p>Di Guido Inzaghi<\/p>\n<p>Con la riforma della Pa, che ha portato con s\u00e9 la semplificazione del silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni, prima di rivolgersi a un ufficio pubblico per un intervento edilizio gli operatori e i cittadini dovranno fare attente valutazioni.<\/p>\n<p>La Legge 124\/2015, in vigore dallo scorso 28 agosto, prevede all\u2019articolo 3 un meccanismo di silenzio assenso che matura in 30 giorni (90 in materia di beni culturali, paesaggistici e ambientali, ma salva la previsione di altro termine da parte della disciplina di settore) dalla richiesta di una amministrazione a un\u2019altra, anche preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e dei beni culturali. Questo meccanismo non \u00e8 previsto sulle domande dei privati.<\/p>\n<p>Ora quando deve avviare un intervento edilizio, il cittadino ha di fronte a s\u00e9 due strade. La via maestra \u00e8 quella di rivolgersi allo Sportello unico per l\u2019edilizia. Va in questo senso, l\u2019articolo 5, comma 1-bis, del Testo unico dell\u2019edilizia, per cui \u00ab<em>lo sportello unico per l\u2019edilizia costituisce l\u2019unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l&#8217;intervento edilizio oggetto dello stesso<\/em>\u00bb. In pratica, ci pensa il Comune a rivolgersi alla Soprintendenza o alla diversa amministrazione coinvolta nella tutela del vincolo. Lo sportello unico &#8211; prosegue la norma \u00ab<em>fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte<\/em>\u00bb, acquisendo \u00ab<em>gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Le cose per\u00f2 non funzionano sempre cos\u00ec: a volte gli interessati (soprattutto se l\u2019intervento \u00e8 su un bene vincolato) scelgono l\u2019altra strada e si rivolgono direttamente in Soprintendenza o presso le altre amministrazioni titolate per risolvere i profili di tutela dei valori vincolati, prima di presentare al Comune il progetto edilizio.<\/p>\n<p>Questa soluzione \u00e8 ancora possibile? Stando alla lettera del comma 5-bis parrebbe di no, anche perch\u00e9 secondo il nuovo comma 7-bis \u00ab<em>le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessate al procedimento sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l\u2019edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati<\/em>\u00bb, con la conseguenza che la domanda di nullaosta presentata direttamente all\u2019ente competente sarebbe destinata a tornare in Comune prima ancora di essere istruita nel merito.<\/p>\n<p>Non deve per\u00f2 dimenticarsi che il Consiglio di Stato (sentenza n. 4312\/2012) ha chiarito che il procedimento strettamente edilizio \u00e8 separato da quello del nullaosta, per cui l\u2019ente compente a rilasciare il via libera non dovrebbe fare da semplice passacarte, sotto pena di essere considerato inadempiente a un proprio specifico dovere.<\/p>\n<p>A conferma di ci\u00f2 depone anche l\u2019espressa previsione dell\u2019articolo 23, comma 4, del Testo unico dell\u2019edilizia che, in tema di Dia, continua a prevedere la possibilit\u00e0 che \u00ab<em>il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela \u2026 sia allegato alla denuncia<\/em>\u00bb. Una norma che non avrebbe senso se lo sportello unico fosse davvero l\u2019unica porta di accesso alla Pa anche per i procedimenti distinti, per quanto connessi, da quello propriamente edilizio.<\/p>\n<p>In questo contesto si pone la recente adozione dei modelli unici della Superdia, che restano soggetti ai pareri delle soprintendenze e degli altri enti preposti alla tutela dei vincoli, che in Italia interessano gran parte del patrimonio edilizio esistente.<\/p>\n<p>Ma ora, con la riforma della Pa, diventa ancora pi\u00f9 conveniente la scelta di lasciare che all\u2019istruttoria della Superdia o di altro titolo abilitativo per l\u2019edilizia ci pensi il Comune: solo chi si rivolge allo sportello unico, infatti, pu\u00f2 avvalersi del silenzio assenso dopo 30 giorni, che continua a non essere previsto sulle domande dei privati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Focus: La Superdia<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La ristrutturazione edilizia \u00abpesante\u00bb: vengono classificati sotto questa categoria gli interventi edilizi che secondo la definizione del Testo unico edilizia portino a \u00abun organismo edilizia in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di unit\u00e0 immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d&#8217;uso\u00bb (Testo unico edilizia, DPR 380\/2001, art. 10, co. 1, let. c);<\/li>\n<li>La nuova costruzione \/ 1: La Superdia pu\u00f2 essere presentata in alternativa al permesso di costruire, secondo la definizione del testo unico dell&#8217;edilizia, anche per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, solo se disciplinati da piani attuativi o da accordi negoziali con valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (Testo unico edilizia, DPR 380\/2001, art. 22, co. 3, let. b);<\/li>\n<li>La nuova costruzione \/ 2: La presentazione della Superdia \u00e8 ammessa sempre dal Testo unico nazionale nel caso di nuova edificazione, se l&#8217;intervento previsto \u00e8 \u00abin diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano- volumetriche\u00bb (Testo unico edilizia, DPR 380\/2001, art. 22, co. 3, let. c);<\/li>\n<li>Le disposizioni regionali: Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l&#8217;ambito applicativo delle disposizioni. Non tutte sono intervenute e hanno ammesso la Superdia. La procedura non \u00e8 ammessa, per esempio, in Emilia Romagna e in Toscana. In altre Regioni, prime tra tutte la Lombardia, lo strumento risulta molto utilizzato (Testo unico edilizia, DPR 380\/2001, art. 23, co. 4).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell&#8217;articolo che segue, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 agosto 2015, Guido Inzaghi analizza il rapporto tra la disciplina introdotta dalla recente Legge 124\/2015 (cd. Legge delega per la riforma della PA) in tema di silenzio assenso e il procedimento amministrativo a cura dello Sportello unico per l&#8217;edilizia. 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