{"id":1536,"date":"2015-08-31T09:26:52","date_gmt":"2015-08-31T09:26:52","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1536"},"modified":"2019-10-25T10:58:01","modified_gmt":"2019-10-25T10:58:01","slug":"modello-semplificato-per-laua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2015\/08\/31\/modello-semplificato-per-laua\/","title":{"rendered":"Modello semplificato per l&#8217;AUA"},"content":{"rendered":"<p>Riportiamo di seguito gli articoli di Federico Vanetti pubblicati su Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2015 che illustrano la disciplina delle autorizzazioni ambientali anche alla luce del modello semplificato per l&#8217;AUA, operativo dal 30 giugno 2015.<\/p>\n<p><strong>Semplificazione anche per l&#8217;AUA<\/strong><\/p>\n<p>di Federico Vanetti<\/p>\n<p>Dopo due anni di sperimentazione dell&#8217;autorizzazione unica ambientale (AUA) arriva ora anche l&#8217;autorizzazione semplificata. E&#8217; operativo dal 30 giugno, infatti, il modello unico di autorizzazione ambientale semplificata.<\/p>\n<p>Il D.P.R. n. 59\/2013 ha introdotto l&#8217;AUA quale strumento di semplificazione delle autorizzazioni e comunicazioni ambientali e, quindi, degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).<\/p>\n<p>L&#8217;AUA \u00e8 un provvedimento unico che sostituisce le precedenti autorizzazioni e comunicazioni di natura ambientale che tipicamente sono richieste per svolgere attivit\u00e0 produttive.<\/p>\n<p>In particolare, questa autorizzazione sostituisce sette procedimenti:<\/p>\n<ol>\n<li>l&#8217;autorizzazione agli scarichi,<\/li>\n<li>l&#8217;utilizzazione agronomica degli effluenti,<\/li>\n<li>l&#8217;autorizzazione emissione in atmosfera,<\/li>\n<li>l&#8217;autorizzazione generale ex art. 272 del d.lgs. n. 152\/2006,<\/li>\n<li>la valutazione impatto acustico,<\/li>\n<li>l&#8217;autorizzazione utilizzo fanghi<\/li>\n<li>le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;AUA andrebbe richiesta prima dell&#8217;avvio di nuove attivit\u00e0 produttive, ovvero alla scadenza\/rinnovo del primo titolo autorizzativo incluso nell&#8217;autorizzazione unica.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 3 del d.p.r. n. 59\/2013, \u00e8 comunque fatta salva la facolt\u00e0 per gli operatori di non avvalersi dell&#8217;autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attivit\u00e0 soggette solo a comunicazione (es. recupero rifiuti), ovvero ad autorizzazione di carattere generale. Alle Regioni era riservata la possibilit\u00e0 di incrementare il numero di autorizzazioni sostituite.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 4 del D.P.R. n. 59\/2013, poi, indica le modalit\u00e0 di presentazione della domanda presso il SUAP.<\/p>\n<p>La semplificazione introdotta da questo titolo autorizzativo, da un lato, consiste nella durata dell&#8217;autorizzazione fissata in 15 anni, ben pi\u00f9 lunga rispetto alla durata di alcune autorizzazioni singole sostituite (es. gli scarichi, la cui autorizzazione ha una durata di 4 anni), dall&#8217;altro, dovrebbe consistere nella presentazione di un&#8217;unica domanda allo sportello unico per le attivit\u00e0 produttive.<\/p>\n<p>Tuttavia, in molti casi, l&#8217;utilizzo del SUAP si \u00e8 rilevato pi\u00f9 complesso del previsto, con conseguente aggravio delle procedure. Non a caso, alcune regioni sono dovute intervenire con linee guida applicative.<\/p>\n<p>Ad esempio, la Regione Lombardia ha previsto l&#8217;utilizzo di un modello unico regionale (approvato con D.D.G. n. 512\/2014) da presentarsi in via telematica.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi con interesse che enti e operatori attendevano il modello semplificato previsto dall&#8217;art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 59\/2013, il quale \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno 2015, con decreto dell&#8217;8 maggio 2015 emanato dal Ministero per la Semplificazione e dal Ministero dell&#8217;Ambiente.<\/p>\n<p>Il decreto contiene uno specifico modello di istanza di AUA, che dovr\u00e0 essere utilizzato dalle Regioni.<\/p>\n<p>Invero, tale modello deve immediatamente essere applicato dalle Regioni atteso che il termine di &#8220;recepimento&#8221; previsto nel decreto di fatto \u00e8 coinciso con la data di pubblicazione del decreto stesso, ossia &#8211; come detto &#8211; il 30 giugno 2015.<\/p>\n<p>Alle Regioni, poi, spetta il compito di pubblicizzare e promuovere il ricorso a tale strumento di semplificazione.<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0, dunque, verificare se con tale decreto attuativo, le semplificazioni prospettate dal d.p.r. 59\/2013 divengano effettivamente tali.<\/p>\n<p><strong>Un nuovo modello con 55 pagine (pi\u00f9 gli allegati)<\/strong><\/p>\n<p>La norma che ha introdotto l&#8217;autorizzazione unica ambientale (articolo 10, comma 3, del d.p.r. 59\/2013) aveva espressamente previsto un modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA da varare con decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente di concerto con quello per la Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p>Con il decreto dell&#8217;8 maggio scorso (pubblicato il 30 giugno 2015 sulla Gazzetta Ufficiale) ha trovato attuazione la citata previsione legislativa.<\/p>\n<p>Il modello semplificato di istanza \u00e8 un documento di quasi 55 pagine che, attraverso la sua compilazione, dovrebbe aiutare i gestori degli impianti a fornire alle pubbliche amministrazioni tutte le informazioni necessarie relative ai permessi ambientali che devono essere sostituiti dall&#8217;AUA.<\/p>\n<p>La prima parte del documento richiede le informazioni generali relative al gestore, impianto e autorizzazioni da sostituire, rinnovare o modificare.<\/p>\n<p>La seconda parte del documento, invece, si compone di otto schede relative alle autorizzazioni e comunicazioni sostituite, rispettivamente per gli scarichi di acque reflue, utilizzazione agronomica, emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, emissioni in atmosfere per impianti e attivit\u00e0 in deroga, impatto acustico, utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e operazioni di recupero di rifiuti pericolosi.<\/p>\n<p>Attraverso la compilazione delle schede, il gestore fornisce alle autorit\u00e0 le informazioni sostanziali relative alle autorizzazioni di interesse (ovviamente, andranno compilate solo le schede che riguardano le attivit\u00e0 effettivamente esercitate).<\/p>\n<p>Il modello ministeriale, tuttavia, oltre alla compilazione delle schede richiede anche la presentazione di ulteriori allegati che dovranno essere predisposti dal gestore per ogni autorizzazione o comunicazione sostituita dall&#8217;AUA.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 previsto che siano predisposte specifiche relazioni tecniche per le attivit\u00e0 di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione e delle operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.<\/p>\n<p>Il modello, dunque, rappresenta sicuramente un ausilio per gli operatori e per le autorit\u00e0 in quanto definisce e illustra tutte le informazioni e i documenti che devono essere contenuti e allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale.<\/p>\n<p>Tuttavia, resta il fatto che le informazioni da fornire e i documenti da allegare (soprattutto nel caso in cui l&#8217;operatore sia interessato alla sostituzione di pi\u00f9 provvedimenti autorizzativi) restano molti e richiedono comunque verosimilmente un supporto tecnico importante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa sostituisce l&#8217;AUA:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Autorizzazione agli scarichi: Necessaria per tutti coloro che originano scarichi reflui, <em> 124 e ss del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<\/em><\/li>\n<li>Comunicazione preventiva per l&#8217;utilizzazione agronomica degli effluenti: Necessaria per coloro che intendono utilizzare acque reflue a fini agronomici, <em> 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<\/em><\/li>\n<li>Autorizzazione emissione in atmosfera: necessaria per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, <em> 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<\/em><\/li>\n<li>Autorizzazione generale: Necessaria per emissioni in deroga relative alle attivit\u00e0 di cui alla parte I allegato IV della parte V del d.lgs. n. 152\/2006, <em> 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<\/em><\/li>\n<li>Valutazione Impatto Acustico: Necessaria per attivit\u00e0 produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, <em>Articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447<\/em><\/li>\n<li>Autorizzazione utilizzo fanghi: Necessaria per chi intende utilizzare i fanghi in attivit\u00e0 agricole proprie o di terzi, <em>Articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99<\/em><\/li>\n<li>Comunicazioni per recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi: Necessaria per gli operatori che intendono recuperare i rifiuti secondo le procedure semplificate, <em> 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riportiamo di seguito gli articoli di Federico Vanetti pubblicati su Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2015 che illustrano la disciplina delle autorizzazioni ambientali anche alla luce del modello semplificato per l&#8217;AUA, 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