{"id":1514,"date":"2015-05-25T07:57:48","date_gmt":"2015-05-25T07:57:48","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/?p=1514"},"modified":"2019-10-25T10:58:30","modified_gmt":"2019-10-25T10:58:30","slug":"aumentano-i-controlli-sullimpatto-ambientale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.dlapiper.com\/regulatory-ita\/2015\/05\/25\/aumentano-i-controlli-sullimpatto-ambientale\/","title":{"rendered":"Aumentano i controlli sull&#8217;impatto ambientale"},"content":{"rendered":"<p>Pubblichiamo di seguito i due articoli di Federico Vanetti, apparsi su Il Sole 24 Ore dell&#8217;11 maggio 2015 che illustrano la disciplina del DM 30 marzo 2015 in materia di soglie per la\u00a0sottoposizione dei progetti a VIA.<\/p>\n<p><strong>Aumentano i controlli sull&#8217;impatto ambientale <\/strong><\/p>\n<p><strong>di Federico Vanetti<\/strong><\/p>\n<p>Dal 26 aprile scorso sono applicabili i nuovi criteri di valutazione dei progetti sottoposti a verifica di VIA di competenza delle regioni e delle province autonome. Con la conseguenza che abbassandosi le soglie di verifica dell&#8217;impatto ambientale si allarga a un numero sempre maggiore di progetti di opere o di infrastrutture.<\/p>\n<p>Il Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente del 30 marzo 2015 (pubblicato in G.U. n. 84 dell&#8217;11 aprile 2015 ed entrato in vigore 15 giorni dopo), emanato a seguito del decreto legge n. 91\/2014, ha, infatti, recepito le indicazioni fornite dalla Direttiva 2011\/92\/UE e, quindi, ha definito i nuovi criteri integrativi e le soglie da applicare ai progetti di competenza regionale da assoggettare a procedura di verifica di VIA cos\u00ec come richiede il Codice dell&#8217;ambiente (D.Lgs. 152\/2006, all&#8217;allegato IV della Parte Seconda).<\/p>\n<p>Il Decreto definisce altres\u00ec le modalit\u00e0 attraverso cui le regioni e le province autonome dovranno adeguare le proprie disposizioni locali.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 riconosciuta alle Autonomie la possibilit\u00e0 di avviare una ulteriore fase di confronto con il Ministero dell&#8217;Ambiente al fine di modificare le soglie o i criteri di valutazione dei progetti, ma solo nell&#8217;ottica di porre livelli di tutela ambientale pi\u00f9 restrittivi e comunque non inferiori a quelli stabiliti a livello europeo.<\/p>\n<p>L&#8217;applicazione dei nuovi criteri, dunque, comporter\u00e0 sostanzialmente una riduzione delle soglie dimensionali dei progetti e, quindi, una estensione dell&#8217;applicazione delle procedure di VIA.<\/p>\n<p>\u00c8 bene evidenziare che i criteri stabiliti dal decreto ministeriale costituiscono espressamente parte integrante del d.lgs. n. 152\/2006 e, quindi, sono direttamente vincolanti sia per le autorit\u00e0 che per i privati, senza necessit\u00e0 di preventivo recepimento da parte delle regioni.<\/p>\n<p>Il decreto, infatti, chiarisce che tali criteri integrativi sono immediatamente applicabili dall&#8217;entrata in vigore del decreto (come detto dal 26 aprile scorso) e trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale rispetto ai progetti di competenza regionale.<\/p>\n<p>Le Regioni, dunque, possono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, ma in attesa di tale adeguamento, dovranno osservare le linee guida ministeriali.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione rispetto a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di VIA \u00e8 oggi pendente, nonch\u00e9 per quei progetti rispetto ai quali la procedura autorizzativa \u00e8 ancora in corso.<\/p>\n<p>Invero, tale ultima previsione \u00e8 foriera di dubbi. Il riferimento generico alle autorizzazioni, infatti, potrebbe portare a ritenere che i nuovi criteri si applichino anche a quei progetti rispetto ai quali si \u00e8 gi\u00e0 conclusa la procedura di verifica di VIA, ma che non sono stati ancora autorizzati. In tal caso, dunque, la verifica di VIA dovrebbe essere ripetuta secondo la nuova disciplina.<\/p>\n<p>Tuttavia, poich\u00e9 la verifica di VIA e la VIA stessa sono fasi endoprocedimentali specifiche, parrebbe ingiustificata una ripetizione di tali fasi se gi\u00e0 concluse, in quanto la ripetizione comporterebbe un notevole aggravio dei processi di autorizzazione e di realizzazione di progetti complessi.<\/p>\n<p>Peraltro, tale lettura della norma parrebbe altres\u00ec contraddittoria rispetto alle previsioni dello stesso art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 152\/2006 (per come modificato dal DL 91\/2014) secondo cui <em>&#8220;fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all\u2019articolo 20 \u00e8 effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell\u2019allegato V<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la stessa norma che ha previsto l&#8217;emanazione del decreto ministeriale, ammetteva espressamente la possibilit\u00e0 di portare avanti le procedure di verifica ai sensi della normativa precedente, risulterebbe illogico e contraddittorio che il decreto ministeriale intervenuto successivamente e in attuazione di tale disposizione, imponga oggi la ripetizione delle procedure ormai concluse ai sensi della citata previsione transitoria. Il tenore letterale del decreto, tuttavia, lascia aperto il dubbio interpretativo.<\/p>\n<p>Infine, \u00e8 bene osservare che lo stesso decreto prevede una fase di monitoraggio da parte del Ministero delle procedure applicative delle linee guida al fine di predisporre &#8211; se necessario &#8211; una loro revisione e aggiornamento nell&#8217;ottica di migliorare l&#8217;efficienza del procedimento di verifica di VIA.<\/p>\n<p><strong>Cumulo o incidenti, due sentinelle<\/strong><\/p>\n<p>I nuovi criteri e le nuove soglie per verificare se un&#8217;opera o un&#8217;infrastruttura di competenza regionale sia o no soggetta a VIA, in vigore dal 26 aprile scorso (DM 30 marzo 2015) non sono sostitutivi di quelli gi\u00e0 previsti dal Codice dell&#8217;Ambiente, in particolare, dagli allegati al D.Lgs. 152\/2006 IV e V della Parte Seconda), ma solo integrativi. Vanno letti cio\u00e8 come un compeltamento alle indicazioni gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n<p>I nuovi criteri, in particolare, riguardano due aspetti fondamentali dei progetti: caratteristiche e localizzazione.<\/p>\n<p>Rispetto alle caratteristiche dei progetti, vengono fissati due nuovi criteri: il primo legato al cumulo di progetti, il secondo invece al rischio di incidenti.<\/p>\n<p><strong>Il cumulo<\/strong>. Il primo dei due nuovi criteri introdotti impone che un progetto debba essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale (in particolare nel raggio di un chilometro), cos\u00ec da evitare la frammentazione artificiosa di un progetto unitario al sol fine di restare al di sotto delle soglie o dimensioni per l&#8217;assoggettamento a VIA.<\/p>\n<p>Ad ogni buon conto, gli altri progetti da considerare cumulativamente, tra le altre cose, devono essere progetti di nuova realizzazione, appartenenti alla medesima categoria progettuale dell&#8217;intervento in questione e ricadenti in un ambito territoriale definito da una fascia di 1km (salva diverse indicazioni da parte delle regioni).<\/p>\n<p>Nel caso in cui le condizioni di &#8220;cumulo&#8221; sussistano, la soglia dimensionale del progetto in esame viene ridotta del 50%.<\/p>\n<p>Le linee guida, tuttavia, riconoscono una prevalenza della procedura di VAS e, quindi, prevedono una disciplina meno rigida per quei progetti gi\u00e0 sottoposti alla valutazione strategica, che rappresenta il contesto procedurale pi\u00f9 adeguato per valutare gli effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di pi\u00f9 opere o interventi.<\/p>\n<p><strong>Gli incidenti. <\/strong>Il secondo criterio legato alle caratteristiche del progetto \u00e8 quello relativo al rischio di incidenti correlato all&#8217;uso di particolari sostanze.<\/p>\n<p>Il riferimento \u00e8 alla normativa Seveso (d.lgs. n. 334\/1999) avente ad oggetto il rischio di incidenti rilevanti per l&#8217;utilizzo di particolari sostanze pericolose.<\/p>\n<p>Pertanto, nel caso in cui il progetto sia anche sottoposto alla disciplina sul rischio di incidenti rilevanti, la soglia dimensionale \u00e8 ridotta del 50%.<\/p>\n<p>Infine, per quanto riguarda il criterio della localizzazione dei progetti, le linee guida individuano determinate categorie di zone (umide, costiere, montuose, forestali, protette, di qualit\u00e0 europea, a forte densit\u00e0 demografica o di importanza storica, culturale e archeologica) rispetto alle quali le soglie dimensionali del progetto sono ridotte anche in questo caso del 50%.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 un progetto pu\u00f2 anche ricadere in pi\u00f9 ipotesi governate dai diversi criteri, le linee guida chiariscono che la sussistenza di pi\u00f9 criteri comporta sempre e comunque un dimezzamento delle soglie.<\/p>\n<p>\u00c8 bene osservare, infine, che, nel recepire il decreto in esame, le regioni e le province autonome possono ridurre ulteriormente le soglie dimensionali rispetto alle linee guida ministeriali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo di seguito i due articoli di Federico Vanetti, apparsi su Il Sole 24 Ore dell&#8217;11 maggio 2015 che illustrano la disciplina del DM 30 marzo 2015 in materia di soglie per la\u00a0sottoposizione dei progetti a VIA. 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