Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Industria, ampliamenti facilitati

Pubblichiamo di seguito l’articolo a firma di Carmen Chierchia sulle posizioni giurisprudenziali relative alle verifiche cui sono tenute le amministrazioni comunali nell’approvazione delle varianti urbanistiche di cui al DPR 160/2010. L’articolo è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 marzo 2018.

Industria, ampliamenti facilitati
I giudici aprono alla variante semplificata anche per estendere l’attività esistente

È ammissibile il ricorso alla variante semplificata, disciplinata dal DPR 160/2010, nel caso di ampliamento di uno stabilimento esistente, che per forza di cose non può essere fatto altrove. È quanto statuisce il TAR Brescia con la recente sentenza n. 180 del 14 febbraio 2018 che precisa che i Comuni, in queste circostanze, non sono tenuti a effettuare indagini approfondite sulla possibilità di ritrovare altrove l’area e quindi motivare conseguentemente.
La variante semplificata. Si tratta di un istituto già previsto dall’articolo 5 del dpr 447/1988, poi trasfuso nell’art. 8 del dpr 160/2010 con cui Il legislatore ha voluto introdurre una misura di semplificazione urbanistica per agevolare l’inserimento di strutture produttive nel territorio comunale.
I presupposti per ricorrere all’istituto della variante semplificata sono due:
• l’assenza o l’insufficienza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi nel piano regolatore;
• l’esistenza di un progetto determinato volto all’attivazione di un’attività produttiva.
In presenza di questi presupposti, colui che vuole insediare in una data area del territorio comunale una attività produttiva (o vuole ampliarla) può attivare la procedura dell’articolo 8 del DPR 160/2010 (che in alcune regioni viene maggiormente dettagliata attraverso previsioni regionali) in luogo della più complessa procedura ordinaria, che vuole l’approvazione di una variante urbanistica secondo il medesimo iter stabilito dalla normativa regionale per l’approvazione del piano regolatore .
La procedura semplificata, invece, si articola secondo un modello più snello che si concentra nello svolgimento di una conferenza di servizi, in seduta pubblica, cui partecipano le amministrazioni interessate, inclusa la Regione. Qualora la conferenza di servizi approva la variazione dello strumento urbanistico e includa l’assenso del rappresentante regionale, il verbale viene votato in Consiglio Comunale.
Dubbi interpretativi. Nella prassi si registra una tendenza ad allargare le maglie applicative della procedura semplificata e, per questo, la giurisprudenza è stata spesso chiamata a intervenire valutando, caso per caso, se il ricorso al modulo dell’articolo 8 del DPR 160/2010 fosse legittimo o meno.
Nel caso esaminato dal TAR Brescia, il profilo di diritto su cui si sono espressi i giudici ha riguardato la possibilità che anche gli ampliamenti alle attività esistenti possano beneficiare del regime di variante semplificata. Connesso a questa possibilità “astratta” si pone il tema, di maggior rilievo pratico, del tipo di accertamenti cui sono tenute le amministrazioni comunali nel caso, appunto, di ampliamenti: sono tenute a un controllo di dettaglio circa la sufficienza di standard sull’intero territorio comunale o, invece, possono condurre una istruttoria limitata al singolo progetto che richiede la variante? Il TAR Brescia aderisce a questa seconda ipotesi.
Carattere eccezionale. Il punto di partenza per la valutazione del TAR è che la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale e non può essere trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico, come ribadito costantemente dai giudici.
Questo istituto non può, quindi, trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma. Sicché i Comuni hanno l’obbligo di accertare con precisione l’esistenza di questi presupposti, in modo oggettivo, in relazione al singolo progetto (Consiglio di Stato, sez. IV, 20/10/2016 n. 4380; Consiglio di Stato, sez. IV – 26/9/2017 n. 4473).
La sentenza del Tar Brescia, pur ricordando e aderendo a questi principi, mette in relazione il concetto di “insufficienza” con la ratio della normativa, ossia il favor verso lo sviluppo delle attività produttive.
Partendo dall’assunto per cui la nozione di “attività produttive” comprende tutte le attività di impresa, il TAR Brescia ne fa derivare il principio per cui l’utilizzo della variante semplificata, oltre che per impianti ancora da realizzare, deve intendersi legittimo anche per l’ampliamento di edifici già esistenti.
Quindi, il presupposto dell’impossibilità di reperire aree deve essere puntualizzato e riferito allo specifico progetto per cui viene avviata la procedura semplificata (TAR Catania, Sez. I, n. 2103 del 30 luglio 2015 e CGA Sicilia – 23/12/2016 n. 479).
Il TAR Brescia aderendo a questa impostazione ha quindi evidenziato che l’iter istruttorio che deve sostenere la variante deve contemperare anche l’interesse del privato (e quindi la fattibilità dello specifico progetto) tesa a favorire una comoda ed efficace espansione dell’attività produttiva e, per tale ragione, è irrilevante che nel territorio comunale vi siano altre aree produttive, atteso che l’ampliamento presuppone necessariamente la costruzione nelle vicinanze dell’attività esistente.

Variante semplificata
È una procedura di variante urbanistica più snella rispetto alla ordinaria, è disciplinata dall’articolo dell’art. 8 del DPR 160/2010 e si applica all’insediamento di strutture produttive. Per poter ricorrere a questo strumento occorre che sia dimostrata l’assenza o l’insufficienza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi nel territorio comunale.
Sono escluse dalla procedura semplificata le procedure afferenti medie e grandi strutture di vendita.

Stop alla cessione di aree standard a danno dei privati

La sentenza del TAR Brescia (n. 180 del 14 febbraio 2018) ha analizzato i poteri della PA nella regolamentazione delle aree produttive, sotto molteplici punti di vista. Se da un lato ha fornito una lettura del tipo di istruttoria in caso di variante semplificata per ampliamenti di attività produttive, dall’altro ha chiarito quali limiti incontra la PA che, al contrario, agisce su situazioni consolidate che garantiscono un esercizio ordinato dell’attività produttiva.
In particolare, il TAR Brescia ha valutato quali sono i presupposto per il Comune di cedere aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici e della conseguente tutela dei privati che su di esse facevano affidamento.
Nel dettaglio, nel caso portato all’attenzione dei giudici lombardi, il ricorrente lamentava che l’alienazione di aree standard ad un terzo aveva limitato fortemente l’operatività della propria azienda, atteso che queste aree (utilizzate per parcheggi e spazi di manovra) consentivano uno svolgimento ordinario dell’attività imprenditoriale.
In questo caso l’attenzione dei giudici lombardi si è focalizzata sulle aspettative dei privati che esercitano attività produttive, tutelandole rispetto ad attività della PA che non sono supportate da valide argomentazioni e non sono l’espressione di una tutela dell’interesse pubblico.
Il TAR, infatti, pur ribadendo che – in astratto – i Comuni possono disporre la cessione a terzi di un’area classificata come standard ha chiarito, tuttavia, che l’alienazione di questo tipo di aree deve osservare un duplice ordine di condizioni, ossia che: (a) l’interesse pubblico sia correttamente individuato, e (b) i cambiamenti incidano in modo tollerabile sulle situazioni consolidate dei lottizzanti o degli aventi causa (in questo senso, anche T.A.R. Lombardia, sez. I, 4/9/2017 n. 1077 e n. 193 del 31/1/2011).
L’alienazione di immobili comunali può comportare il parziale sacrificio di utilità per i privati che beneficiavano della precedente sistemazione degli spazi pubblici. Ma la diminuzione di utilità non deve portare all’azzeramento dell’interesse a proseguire l’attività produttiva in assenza di adeguati servizi pubblici. In altri termini, il sacrificio del privato non deve essere irragionevole e sproporzionato.
Ciò accade quando dalla cessione di aree standard derivi una lacuna di spazi sufficienti, o l’impossibilità di riconvertire spazi dedicati ad altre funzioni.
In capo al Comune sussiste quindi l’obbligo di contemperare l’interesse pubblico (che nella cessione di aree consiste solitamente nella valorizzazione monetaria del patrimonio comunale) e quelli dei privati, che consistono nel continuare ad esercitare le proprie attività produttive.