Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Il Nuovo provvedimento unico ambientale

La Parte II del Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006) – la disciplina sulla Valutazione di impatto ambientale – è stata completamente riscritta dal Dlgs 16 giugno 2017 n. 104, in attuazione della direttiva 2014/52/UE.

Tra le novità più significative rientra sicuramente il “provvedimento unico ambientale”, sia per i provvedimenti di Via di competenza statale (nuovo articolo 27) che per quelli di competenza regionale (nuovo articolo 27 bis). Il provvedimento unico ambientale è il titolo comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, atto di assenso in materia ambientale, che include il provvedimento di VIA. L’autorizzazione integrata ambientale (AIA), le autorizzazioni paesaggistiche e culturali, i nulla osta idrogeologici, le autorizzazioni sismiche sono assorbiti nel provvedimento unico ambientale dei progetti nazionali.

Se già possono sorgere dubbi sul labile confine interpretativo tra autorizzazione “ambientale” e “edilizia”, vista l’inclusione, nel novero delle autorizzazioni ambientali, dell’autorizzazione sismica (che per sua natura – e anche collocazione sistematica del legislatore – attiene alla fase prodromica della costruzione, tant’è che la sua disciplina è contenuta nel Testo Unico dell’Edilizia), le perplessità maggiori emergono dalla considerazione che mentre per i progetti nazionali il legislatore fa lo sforzo di elencare le autorizzazioni incluse nel provvedimento unico, per i progetti regionali, manca una chiara indicazione di quali permessi “ambientali” confluiranno nel provvedimento unico ambientale. E non ci dovremo sorprendere, quindi, dei possibili ritardi nell’istruttoria dei procedimenti e nel rilascio dei titoli, dovuti alle incertezze interpretative che sicuramente le amministrazioni pubbliche affronteranno.

Il primo (ma non certamente unico) esempio di autorizzazione non richiamata nell’elenco del legislatore è la “nuova” autorizzazione unica ambientale “AUA”, provvedimento introdotto dal D.P.R. 59/2013, ossia il titolo ambientale, per installazioni e attività produttive che non rientrano nel campo dell’autorizzazione integrata ambientale. Anche l’AUA accorpa più autorizzazioni – come del resto l’AIA: autorizzazioni alle emissioni, agli scarichi, comunicazioni e nulla osta sul rumore ecc.

È evidente, quindi, uno spiccato interesse del legislatore nell’unificare i provvedimenti finali. Tendenza che, certamente, presta notevoli pregi e vantaggi spostando l’onere della raccolta dei pareri in capo ad una PA e non al privato, e permettendo così alle amministrazioni di valutare un singolo progetto nella sua interezza e non in maniera frammentata, ma siamo proprio sicuri che il continuo “accorpare” e la moltiplicazione di provvedimenti unici, semplifichi la vita degli operatori?

Ad esempio: come abbiamo detto, l’AIA è uno dei provvedimenti che confluiscono nel provvedimento unico ambientale. Ma già l’AIA, di per sè, viene emanata a seguito di un procedimento di “raccolta” dei pareri di varie pubbliche amminstrazioni, includendo le autorizzazioni alle emissioni, agli scarichi, smaltimento e recupero di rifiuti ecc. Quindi, dovremmo aspettarci un provvedimento unico ambientale che recepisce un provvedimento che già contiene molteplici autorizzazioni (e questo non allunga i tempi?) e che include talune autorizzazioni prodromiche costruttive (sismica, paesaggistica, culturale) ma non il provvedimento “finale” che abilita la costruzione: il permesso di costruire, perchè questo titolo non è “ambientale”.

Integrazione del provvedimento di VIA nelle autorizzazioni. Il nuovo articolo 26 del Codice dell’Ambiente, stabilisce tuttavia che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti VIA, prevedendo che il titolo finale (es. il permesso di costruire o, si pensi agli impianti da fonti rinnovabili, l’autorizzazione unica ambientale) recepisca ed espliciti (a) il provvedimento di VIA e (b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di Via. Tuttavia, a dire il vero, ciò accadeva molto frequentemente nella prassi: quasi sempre, infatti, i titoli finali, nella parte introduttiva riepilogano l’iter amministrativo seguito e indicano chiaramente i provvedimenti di Via rilasciati e spesso anche le prescrizioni.
(tratto dal sito di Edilizia e Territorio de Il Sole 24 Ore, http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/ambiente-e-trasporti/2017-07-17/riforma-via3-procedimento-unico-novita-testare-rischio-e-pa-non-altezza-sfida-184214.php?uuid=AEaO4lyB)