Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Come cambia la LR 12/2005 in Lombardia

Nuove modifiche alla legge lombarda sul governo del territorio. La legge regionale n.15 del 26 maggio 2017 (Legge di semplificazione 2017) ha infatti introdotto disposizioni nella L.r. 12/2005 tese sia a permettere il completamento di iniziative urbanistiche di larga scala sia a favorire la realizzazione di interventi di edilizia privata.

Piani attuativi

Sono rilevanti le novità che incidono nella pianificazione attuativa, prevedendo la possibilità di prorogare la validità delle convenzioni urbanistiche in scadenza.

Sulla scia di iniziative nazionali (si ricorda che nel 2013 il decreto del fareD.l.69 /2013, convertito con L. 98/2013 aveva disposto una generale proroga di tre anni dei termini di validità e dei termini di inizio e fine lavori indicati nelle convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31 dicembre 2012), anche il legislatore lombardo ha previsto questa possibilità.

La nuova normativa regionale interviene ad ampio raggio sugli sviluppi urbanistici non completati entro le scadenze previste, introducendo disposizioni di favore per le iniziative comunali e regionali. In dettaglio:

  • a) sarà possibile concedere proroghe ai tempi di realizzazione delle opere comprese nei PII (programmi integrati di intervento) di rilevanza regionale che si rendano necessarie a causa di esigenze nascenti da eventi sopravvenuti o cause di forza maggiore).
    Per garantire compiutezza agli interventi, la legge regionale stabilisce la priorità degli interventi pubblici rispetto ai privati statuendo, infatti, che le opere pubbliche devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati.
  • b) molte facoltà sono poi concesse ai comuni per garantire la validità dei piani attuativi comunali e dei PII non di rilevanza regionale le cui convenzioni sono scadute senza la completa realizzazione delle opere pubbliche o private ivi previste, ma per cui la relativa decadenza non sia ancora dichiarata.

In questi casi, su istanza del privato interessato, l’amministrazione comunale è chiamata ad eseguire un atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano o programma e, una volta completata tale indagine, potrà:

  • prorogare di tre anni i termini di realizzazione degli interventi. Sempre al fine di garantire una adeguata tutela alla parte pubblica di queste iniziative, i comuni non potranno ridurre le dotazioni di servizi originariamente previsti dai piani né stabilire priorità all’esecuzione degli interventi privati su quelli pubblici. Infatti, anche in questo caso, le opere pubbliche dovranno essere completate e collaudate prima delle parti private.
    i comuni potranno poi separare gli interventi di trasformazione previsti dai piani e programmi in lotti e stralci funzionali. In altri termini è data la facoltà al comune di ridefinire gli interessi pubblici connessi ad iniziative avviate anni prima stabilendo se e quali interventi presentino ancora interessi pubblici rilevanti e quindi meritevoli di continuazione. Stralciando lotti di uno sviluppo originario, le amministrazioni quindi potranno decidere di portare a compimento solo alcuni tra i diversi interventi ivi descritti e assoggettare ad una disciplina diversa le parti così espunte (che andranno assoggettate ad una variante al PGT).
  • Questa possibilità porta con sé una importante innovazione pratica rispetto alla natura propter rem delle obbligazioni urbanistiche. La L.r. stabilisce infatti che i lotti e gli stralci funzionali dovranno essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione e relative garanzie, precisando poi che tale autonomia non comporta alcun vincolo di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali il comune non abbia previsto il completamento.
  • E’ possibile poi intervenire sui diritti edificatori perequati.
    Lo scenario prefigurato dal legislatore regionale è il seguente: i diritti perequatori sono stati già esercitati e quindi trasmigrati da un piano attuativo / programma all’interno di un altro ma poi prescrizioni successive o vincoli derivati da PGT o da pianificazioni superiori, non consentono più l’esercizio della volumetria perequata.
    In questo caso, la legge regionale 15/2017 stabilisce che i diritti perequati devono essere ricollocati all’interno dell’originario piano / programma. Nel passaggio inverso, tuttavia, i comuni potranno stabilire destinazioni d’uso diverse nelle aree di atterraggio privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo del suolo e rigenerazione urbana.

Recupero dei sottotetti

Sono esenti dal pagamento del costo di costruzione gli interventi di recupero dei sottotetti, ma solo nel caso in cui ricorrano i seguenti presupposti:

  • sottotetti con SLP fino a 40 mq;
  • che costituiscano pertinenza ad unità immobiliari;
  • recupero da destinare a prima casa.

Questi interventi sono anche esentati dalla monetizzazione e dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche.