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Ordinanze contingibili e urgenti in materia di prevenzione incendi

Nel caso in cui un’attività sia svolta in violazione della normativa in materia di antincendio, il Sindaco, ricorrendone i presupposti, può disporne la sospensione attraverso l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 comma 4 del d.lgs 267/2000, ai fini della tutela della pubblica incolumità. E’ questo il principio che emerge dalla sentenza n. 2042 del 7 novembre 2016 del T.A.R. Milano, sez. I, con cui questo Giudice ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza di un Sindaco che inibiva l’uso di due autorimesse condominiali per violazione della normativa antincendio.

La vicenda decisa dal T.A.R. Milano riguardava un condominio che aveva sottoposto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco un progetto per l’adeguamento delle proprie autorimesse condominiali alle regole tecniche in materia di antincendio.

In seguito al rilascio del parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco, il Condominio eseguiva solo una parte dei lavori previsti nel progetto, e pertanto le autorimesse venivano utilizzate nonostante il mancato adeguamento alle prescrizioni previste dalla relativa normativa.

I Vigili del Fuoco eseguivano un sopralluogo e valutavano le autorimesse come non utilizzabili, in quanto non conformi alla disciplina antincendio e di conseguenza il Sindaco del Comune, con ordinanza contingibile ed urgente, intimava l’immediata sospensione dell’utilizzo delle autorimesse interrate fino alla completa esecuzione dei lavori necessari per il loro adeguamento.

Il Condominio proponeva ricorso dinanzi il T.A.R. Milano, ritenendo illegittimo il provvedimento comunale in quanto, ad avviso del ricorrente, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, avrebbe richiesto la presenza di situazioni di pericolo effettivo, non tipizzate dalla legge, che nel caso di specie non sussistevano. A sostegno della loro tesi, il ricorrente sottolineava come la normativa di settore fornisse già strumenti di intervento tipizzati per ovviare all’inosservanza delle norme per la prevenzione incendi (in particolare, potestà di inibire in via d’urgenza l’utilizzo della autorimesse ad opera del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e in via ordinaria ad opera del Prefetto).

Sulla base di queste considerazioni, i ricorrenti ritenevano che il Sindaco avesse utilizzato lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Il T.A.R. Milano non ha condiviso la tesi del condominio ritenendo del tutto legittimo il provvedimento adottato dal comune.

Preliminarmente il T.A.R. Milano ha precisato che i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgenza di cui all’articolo 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti.

Entrambi i presupposti, ad avviso del T.A.R. Milano, erano presenti nel caso di specie poiché in seguito all’accertamento compiuto dai Vigili del Fuoco, era emersa l’urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

In particolare la sentenza ha ritenuto del tutto legittima “l’emanazione, da parte del Sindaco, acquisiti gli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, un’ordinanza contingibile e urgente per sospendere l’attività perché priva di autorizzazione per la prevenzione degli incendi, in quanto ben può il comune vietarne lo svolgimento per l’urgente necessità di provvedere alla tutela della pubblica incolumità, in relazione alle caratteristiche del locale (ubicazione, difficoltà di rapida uscita, possibilità di incendi, ecc.)“.

In conclusione nel caso in cui un’attività sia svolta in violazione della normativa in materia di antincendio, il Sindaco, ricorrendone i presupposti, può disporne la sospensione attraverso l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 comma 4 del d.lgs 267/2000, ai fini della tutela della pubblica incolumità.