Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Vincoli assoluti di inedificabilità: le servitù idrauliche

Nella prassi della progettazione un pericolo si nasconde tra le pieghe della pianificazione territoriale e i vincoli inderogabili di livello statale a volte non registrati dalle tavole dei regolamenti comunali, né  facilmente riconoscibili nell’ambiente urbano densificato.

Il pericolo è rappresentato dalle previsioni di una norma che ha più di 110 anni ma che mantiene salda tutta la sua efficacia.

Si tratta dell’art. 96, lettera f), del R.D. n. 523 del 1904, secondo cui:

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

(…)

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi“.

La rilevanza della previsione è tale che può essere opportuno ripercorrerne l’applicazione concreta da parte della più recente giurisprudenza, in riferimento alla parte edificata delle zone urbane, in cui i corsi d’acqua risultano spesso nascosti, intubati, tombinati, salvo apparire quando loro fa comodo, nella stagione delle piogge, con esiti spesso catastrofici.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 29 novembre 2014, n. 246/14, ha avuto così modo di ribadire che la fascia di servitù idraulica di  dieci metri stabilità dall’articolo sopra trascritto o la diversa misura fissata dal regolamento locale, ha valore di vincolo assoluto di inedificabilità e va applicato anche rispetto ad un corso d’acqua che, nello specifico sito, sia stato coperto o protetto da un consistente argine.

Il caso concreto ha riguardato un comune che, di fronte alla domanda di sanatoria di un box costruito in prossimità di un corso d’acqua pubblica, in violazione del divieto di cui alla lett. f), dell’art. 96 citato, secondo il Tribunale, non poteva che negare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, in quanto l’art. 96 citato non fa alcuna distinzione tra argini naturali ed artificiali.

È stato quindi ritenuto del tutto irrilevante che, nel tratto in questione, il torrente sia stato delimitato da un muro di contenimento.

Sempre secondo i giudici, non può assumere valore il fatto che il torrente, in quel tratto, fosse completamente coperto, visto che la norma di cui all’art. 96 citato vale anche per i corsi d’acqua tombinati.

Tale conclusione, pacifica in giurisprudenza, trova giustificazione nella finalità del divieto di edificazione posto dal citato art. 96, che non è solo  quella di assicurare la  possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il loro libero deflusso, ma anche quella di consentire uno spazio di manovra nel caso di manutenzione delle condutture.

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica) ha carattere assoluto ed inderogabile: pertanto nell’ipotesi di costruzione abusi va realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul condono edilizio il quale contempla i vincoli di inedificabilità includendo appunto i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aeree. li Comune, quindi, doveva solo verificare il rispetto del divieto di edificazione a distanza inferiore rispetto a quella minima prescritta dall’art. 96 e, una volta accertatane la violazione, non poteva che negare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria come ha fatto (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4663; TSAP 4 aprile 1990, n. 30).