Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Ecoreati al test del Codice ambiente

Significative le novità introdotte dalla L. 68/2015 sui delitti contro l’ambiente. Negli articoli che seguono – pubblicati su Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2015 – Federico Vanetti illustra le principali disposizioni del Codice Penale proponendo una lettura delle novità integrata con l’assetto normativo esistente (sia penale che sostanziale, dettato dal D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’Ambiente).

Ecoreati al test del Codice ambiente

Con le nuove disposizioni detenzione fino a sei anni se si contamina il terreno

Di Federico Vanetti

Quattro nuovi reati contro l’ambiente sono scattati dal 29 maggio scorso, data di entrata in vigore della L. 68/2015 che dà un giro di vite agli inquinatori, per i quali sono previste pene più severe.

In particolare, il legislatore ha introdotto diverse nuove fattispecie di reato. Tra queste le principali sono: l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l’impedimento al controllo ed ha rivisto alcuni reati già disciplinati dal d.lgs. n. 152/2006 (reato di omessa bonifica).

Il nuovo titolo del codice penale relativo ai delitti contro l’ambiente, dunque, da un lato, integra la disciplina penale, dall’altro, integra altresì il diritto ambientale sostanziale.

I termini e i casi considerati dalla legge 68, dunque, devono essere coordinati con quelli considerati dalla norma ambientale sostanziale.

Si pensi, ad esempio, ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (articoli 452 bis e 452 quater del codice penale). Il Codice dell’Ambiente contiene una definizione di “inquinamento” introdotta dalla disciplina sull’AIA e sulla tutela delle acque, mentre per le bonifiche (Parte IV, Titolo V) il medesimo decreto fornisce una diversa definizione di “contaminazione”. Con il che sorge spontaneo domandarsi se il reato di inquinamento ambientale debba essere letto esclusivamente con riferimento alle definizioni ambientali ovvero possa avere una portata più ampia e generale.

Invero, l’art. 452 bis riconduce il concetto di inquinamento ad una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna, che sembrerebbero trarre ispirazione più dalla disciplina sul danno ambientale di cui alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006, che dalle specifiche definizioni normative contenute nel medesimo decreto.

Le differenze. Viene naturale, dunque, domandarsi se ogni ipotesi di danno ambientale costituisca anche una ipotesi penalmente rilevante di inquinamento ambientale, ovvero se tra le due fattispecie – danno e inquinamento – esistano differenze. La norma ambientale richiede che l’inquinamento sia causato abusivamente, ma invero anche il danno ambientale presuppone un comportamento illegittimo.

Discorso analogo vale anche per il concetto di disastro ambientale, ossia l’alterazione irreversibile di un ecosistema ovvero l’alterazione il cui ripristino sarebbe eccessivamente oneroso ovvero di pericolo e offesa alla pubblica incolumità.

Anche in questo caso, il concetto di disastro ambientale non trova una propria definizione nel Codice dell’Ambiente, ma è la norma penale ad inquadrare la fattispecie sostanziale.

Il disastro ambientale, dunque, dovrebbe rappresentare un qualcosa di più del semplice inquinamento.

Mentre quest’ultimo, infatti, per quanto abusivo, potrebbe anche essere ripristinato e corretto, il disastro parrebbe rappresentare una compromissione definitiva e particolarmente grave dell’ambiente.

È bene osservare che entrambe le fattispecie criminali sopra considerate possono essere imputate sia a titolo di dolo (ossia azioni volontarie poste in essere dagli inquinatori), sia a titolo di colpa come espressamente disposto dall’art. 452 quinquies.

Una menzione particolare merita anche il nuovo delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all’art. 452 sexies. Il legislatore ha basato la fattispecie penale sui materiali ad alta radioattività e non – si badi bene – sui rifiuti (espressamente definiti e inquadrati dal Codice dell’Ambiente) ampliando così la casistica del traffico e abbandono.

Non a caso, la norma penale sanziona anche coloro che illegittimamente cedono, acquistano, importano e/o esportano tali materiali radioattivi, configurandosi così un reato di pericolo.

Una ulteriore fattispecie di reato introdotta dalla legge 68/2015 è quella relativa all’impedimento del controllo ambientale (ma anche sui luoghi di lavoro) da parte delle autorità.

Questa fattispecie è idonea ad includere i possibili artifici che ostacolino o impediscano le verifiche ambientali.

Aggravamenti e attenuanti. Le nuove disposizioni ambientali, inoltre, introducono anche ipotesi di aggravanti dei delitti ovvero di riduzioni della pena in caso di ravvedimento operoso, laddove sia evitato un ulteriore aggravamento della situazione ambientale ovvero nel caso in cui si provveda alla bonifica o ripristino dello stato dei luoghi.

Infine, per i delitti sopra indicati, la nuova disciplina introduce anche la confisca dei proventi del reato ovvero dei beni utilizzati per commettere il reato. Unica eccezione, il caso in cui tal beni siano di soggetti terzi estranei. Si pensi, ad esempio, ad aree o siti di terzi in cui sono abusivamente sversate sostanze inquinanti.

L’introduzione di nuovi reati ambientali e di pene più severe, porta necessariamente gli operatori a dover agire con maggiori cautele e attenzioni verso l’ambiente.

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L’omessa bonifica amplia il perimetro

I reati ambientali e le modifiche legislative introdotti dalla legge 68/2015 sono destinati ad impattare anche sulla gestione dei siti contaminati.

Infatti, il legislatore ha introdotto uno specifico reato per omessa bonifica (art. 452 terdicies) che si affianca e integra il reato disciplinato dall’art. 257 del d.lgs. n. 152/2006 relativo ai siti contaminati (ossia rivolto a colui che inquina e non bonifica).

In più, entrambe le fattispecie fanno salve le ipotesi di reati più gravi, che – proprio in considerazione dell’ampiezza dei termini ambientali utilizzati dalla nuova legge – potrebbero trovare applicazione anche rispetto ai casi di contaminazione di suoli e acque di falda.

Il reato di omessa bonifica scatta per colui che è obbligato per legge ovvero che ha ricevuto un ordine dal giudice o dalla pubblica amministrazione a bonificare e che non adempie.

A voler ben vedere, tale ipotesi di reato, invero, coincide sostanzialmente con quella prevista dal Codice dell’Ambiente che all’art. 257 punisce colui che, avendo causato una contaminazione (superamento delle CSR), non provvede alla bonifica ai sensi della procedura prevista dall’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.

Chi causa la contaminazione, infatti, è anche colui che è obbligato per legge a bonificare (v. C. Stato, Ad. Plen. n. 21/2013 e Corte di Giustizia Europea C-534/13 del 5 marzo 2015).

Proprio in considerazione di ciò, secondo la giurisprudenza consolidata, la pubblica amministrazione può legittimamente ordinare la bonifica solo al soggetto responsabile che è – ancora una volta – è il soggetto obbligato per legge.

Ciò porterebbe a ritenere che entrambe le ipotesi di reato contemplino nella sostanza la stessa fattispecie, con conseguente dubbio applicativo.

Invero, da una prima lettura, resterebbe – come possibile differenza tra i due reati – solo il caso di ordine dell’autorità giudiziaria emesso nei confronti di un soggetto privato, che pur non responsabile della contaminazione, abbia contrattualmente assunto l’obbligo a bonificare un sito contaminato, ripartendo così gli oneri di bonifica tra i privati diversamente rispetto alle responsabilità stabilite dalla legge. Per questo motivo, una particolare attenzione, dunque, dovrà essere posta agli accordi privati che regolano gli adempimenti di bonifica.

In particolare, qualora un soggetto non responsabile assuma contrattualmente l’impegno a bonificare in sostituzione dell’inquinatore, ricorrendo l’ipotesi di inadempimento a questo obbligo e di condanna ad adempiere da parte del giudice civile, egli potrebbe anche ricadere nell’ipotesi di reato di omessa bonifica previsto dalla nuova legge se non ottempera alla sentenza civile eventualmente intervenuta rispetto all’inadempimento contrattuale.

La nuova formulazione dell’art. 257 del Codice dell’Ambiente prevede come causa di non punibilità l’osservanza dei progetti di bonifica approvati dagli enti. Questa norma di favore, tuttavia, trova applicazione solo rispetto alle contravvenzioni, ovvero al reato di cui allo stesso art. 257, ma non anche al delitto di cui al nuovo reato introdotto dall’art. 452 bis, con un difetto di coordinamento tra i due testi.

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In pillole:

Inquinamento:

  • Condotta: compromissione o deterioramento abusivi, significativi e misurabili di: acque, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, ecosistemi, biodiversità (anche agraria), flora e fauna;
  • Pene: reclusione da due a sei anni e multa da € 10.000 a € 100.000;
  • Codice Penale: articolo 452 bis

 

Disastro ambientale:

  • Condotta: L’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione è eccessivamente onerosa; l’offesa alla pubblica incolumità;
  • Pene: reclusione da cinque a quindici anni;
  • Codice Penale: articolo 452 quater

 

Materiale radioattivi:

  • Condotta: cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento o abbandono abusivi di materiale ad alta radioattività;
  • Pene: Reclusione da due a sei anni e multa da € 10.000 a € 50.000. Pena aumentata per compromissione delle matrici ambientali o pericolo per l’incolumità delle persone;
  • Codice Penale: articolo 452 sexies

 

Impedimento di controllo:

  • Condotta: Negare l’accesso, ostacolare, mutare artificiosamente lo stato dei luoghi, impedire, intralciare o eludere la vigilanza e il controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, compromettere gli esisti;
  • Pene: Reclusione da sei mesi a tre anni;
  • Codice Penale: articolo 452 septies

 

Omessa bonifica:

  • Condotta: incorre nel reato chi obbligato per legge o dall’autorità pubblica non provvede alla bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi;
  • Pene: Reclusione da uno a quattro anni, multa da € 20.000 a € 80.000;
  • Codice Penale: articolo 452 terdecies