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Liquidazione fondi immobiliari: quali le forme di responsabilità – II parte

Al primo appuntamento con l’approfondimento sulla liquidazione dei fondi immobiliari (consultabile http://bit.ly/2jje3jZ), ci siamo lasciati con tre domande: (a) quali sono le responsabilità civili che potrebbero insorgere successivamente all’esperimento della procedura di liquidazione, nel caso in cui sopravvengano passività non emerse nel corso della procedura medesima, (b) chi è il soggetto responsabile, alla luce del principio di autonomia patrimoniale dei fondi comuni di investimento sancito dall’art. 36, comma 4, del TUF e (c) quali sono le misure gestorie di prevenzione/mitigazione dei rischi da porre in essere nell’ambito della procedura di liquidazione.

In questo appuntamento, la risposta di Francesco Calabria risponde al primo dei quesiti proposti.

La risposta al primo degli interrogativi sopra posti appare piuttosto agevole. Le responsabilità civili potenzialmente derivanti dalla liquidazione di un FIA, secondo la tradizionale ripartizione, possono essere tanto di natura contrattuale che extracontrattuale, a seconda (i) che emerga una violazione riguardante un precedente vincolo giuridico tra privati e, quindi, per quanto riguarda in particolare i FIA immobiliari, una passività patrimoniale emergente dalla molteplicità dei contratti conclusi dalla SGR per conto del fondo (compravendite, locazioni, appalti, finanziamenti, etc.), ovvero (ii) di natura extracontrattuale, qualora la violazione riguardi il generale principio del neminem laedere (artt. 2043 Cod. Civ. e ss.), ovvero (iii) l’inadempimento ad obbligazioni che trovano la loro fonte direttamente nella legge (si pensi ad es. ad oneri condominiali, provvigioni per mediazioni non contrattuali, etc.).
Naturalmente, la riconducibilità di una “sopravvenienza passiva” all’una o all’altra categoria comporta significative conseguenze in termini di disciplina, in primo luogo per ciò che concerne la durata della prescrizione del diritto del creditore, che, è quella ordinaria decennale nel caso di responsabilità contrattuale (art. 2946 Cod. Civ.) e quinquennale nel caso di pendenze risarcitorie (art. 2947 Cod. Civ.), salvi casi particolari (ad es., per quanto riguarda i FIA immobiliari, può essere utile ricordare che l’art. 2950 Cod. Civ. fissa in un anno il termine di prescrizione del diritto a provvigione del mediatore).
Accanto alla responsabilità civile propriamente intesa – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – non va dimenticato che vi possono essere anche forme di responsabilità dai connotati pubblicistici, ossia di carattere penale o amministrativo. Tanto nel primo caso (fermo il principio di personalità per la responsabilità derivante dall’illecito penale in sé), quanto nel secondo, vi possono essere conseguenze di tipo patrimoniale, del tutto analoghe a quelle conseguenti a responsabilità civile, se del caso previo cumulo con quest’ultima (si pensi alla responsabilità civile da reato, alle sopravvenienze passive di natura fiscale e relative sanzioni, alle obbligazioni in materia urbanistica ed ambientale, etc.).